Responsabilità del giudice. La valutazione di ammissibilità è garanzia per l’indipendenza della magistratura – CAssazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 9288 del 04/05/2005
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La Cassazione promuove la legge sulla
responsabilità dei magistrati. In una densa sentenza, la n. 9288 della I
sezione civile, depositata lo scorso 4 maggio, la Suprema corte ha preso in
esame la legge entrata in vigore nel 1988 alla luce del diverso quadro normativo
di riferimento.Innanzitutto, la Corte prende in esame il nodo delle condizioni
di ammissibilità della domanda: la legge infatti ha introdotto un filtro per
l’accertamento delle condizioni ( di merito per quanto riguarda i parametri sul
dolo e la colpa grave di forma per i casi di denegata giustizia e competenza)
cui la legge subordina la valutazione della domanda.La sentenza, in accordo
anche con precedenti interventi della stessa corte costituzionale sulla "
filosofia" ispiratrice della legge, ricorda come il meccanismo di filtro non
rappresenta un privilegio o un beneficio per il magistrato, ma il risultato di
una consapevole scelta di politica legislativa indirizzata alla tutela della
funzione giurisdizionale con i valori di indipendenza e autonomia. Non si
profila quindi alcuna violazione del principio di uguaglianza. Tanto più che
nel nostro ordinamento esistono altri casi in cui una determinata domanda, per
la delicatezza degli interessi coinvolti, è preceduta da un giudizio di
ammissibilità. E la puntualizzazione è messa sull’azione diretta alla
dichiarazione di paternità o maternità o ancora alla richiesta di interdizione
e inabilitazione.Neppure l’articolo 111 della Costituzione, che ha scritto il
canone del ” giusto processo ” , puo’ essere considerato in conflitto con
l’introduzione di condizioni di ammissibilità.La Cassazione precisa infatti che
non viene posto alcun ostacolo alla pretesa risarcitoria del cittadino, da far
valere nell’ambito di un processo rispettoso del principio del contraddittorio.La
Cassazione pero’ si spinge oltre e analizza anche i problemi posti dall’articolo
13 della legge che si occupa della responsabilità civile per i fatti
costituenti reato e della disciplina della relativa azione per ottenere il
risarcimento.
La tesi del ricorrente era che, quando
si intende proporre in un giudizio civile domanda di indennizzo nei confronti
dello Stato per danni subiti a causa di illeciti commessi dal magistrato, non è
necessaria la costituzione di parte civile in pendenza di processo penale nè
l’attesa della definizione dello stesso procedimento con una sentenza
irrevocabile.La Suprema corte, invece, sposa la posizione della Corte d’appello
secondo cui la domanda non sfugge comunque al sindacato di ammissibilità. Solo
che a fare da filtro in questo caso non è più il meccanismo disciplinato
dall’articolo 4 della legge 117/ 88, ma lo stesso esercizio dell’azione penale.
L’avvio infatti del procedimento penale, sia secondo le regole del vecchio
Codice di procedura ( che andrebbero applicate al caso esaminato dalla Corte)
sia sulla base della disciplina del nuovo, porta alla conclusione che l’azione
risarcitoria puo’ essere proposta soltanto in sede penale, attraverso la
costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale. Quando invece
il presunto danneggiato intende procedere direttamente in sede civile deve
allora aspettare che la sentenza di condanna del magistrato, pronunciata al
termine del processo penale, sia passata in giudicato.” Solo in tali casi ”
osserva la Cassazione” l’azione penale puo’ fungere da filtro all’esercizio
dell’azione civile e soltanto nei limiti indicati, l’articolo 13 in questione
puo’ ritenersi in armonia con gli articoli della Costituzione diretti a
garantire l’autonomia e l’indipendenza di giudizio del magistrato ” .Ma a
disposizione dell’interessato c’è anche un’altra strada. La sentenza precisa
infatti che la disciplina dell’articolo 13 puo’ non trovare applicazione,
evitando la proposizione dell’azione in sede penale, quando il danneggiato
preferisce scegliere la strada dell’accertamento per dolo o colpa grave, oppure
per denegata giustizia. Ma in questi casi lo scrutinio di ammissibilità a
presidio dell’indipendenza della magistratura sarà inevitabile. Il sistema
verrebbe invece compromesso se, come prefigurato dal ricorrente, aggirando lo
scrutinio di ammissibilità, esplicito o implicito, il danneggiato potesse
liberamente presentare una domanda solo sulla base della configurabilità come
reato del comportamento ascritto al magistrato. In questo modo si aprirebbe la
strada infatti alla possibilità di ricusazioni a catena di giudici scomodi.
Giovanni
.Negri, Il Sole 23 Ore.



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