Intercettazioni: se il decreto di esecuzione del Pm parla di urgenza deve motivare – Tribunale Riesame di Lecce. Ordinanza n. 128 del 26/03/2005
Dopo l’autorizzazione
del Gip non basta dimostrare l’esigenza di ricorrere ad impianti esterni alla
procura
Intercettazioni inutilizzabili se il Pm non motiva l’urgenza del ricorso ad
impianti esterni alla Procura. In altre parole, la pubblica accusa deve sempre
specificare le ragione dell’urgenza e della insufficienza o inidoneità degli
apparati interni alla Procura, senza limitarsi a richiamare clausole di stile
meramente ripetitive del testo di legge.
E’ quanto emerge dall’ordinanza – depositata lo scorso 16 marzo – con la quale il Tribunale del Riesame di Lecce prende atto
del principio di diritto affermato dalla Cassazione nella sentenza depositata
il 17 febbraio 2005.
La vicenda. Il caso sottoposto all’esame della Suprema corte riguardava la
dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali in violazione
dell’articolo 268, comma 3, Cpp, per mancata motivazione del decreto esecutivo
del pubblico ministero in ordine alle eccezionali ragioni di urgenza che –
insieme all’elemento dell’insufficienza o inidoneità degli impianti interni
alla Procura – consentono al Pm di avvalersi per le intercettazioni, con
provvedimento motivato, delle strutture esterne della polizia giudiziaria. In
particolare, l’indagato era stato raggiunto da un’ordinanza di custodia
cautelare in carcere, confermata dal Tribunale del riesame di Lecce, per la sua
qualità di soggetto gravemente indiziato dei delitti di associazione di tipo
mafioso e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il
Riesame, infatti, aveva ritenuto insussistente l’eccepita violazione
dell’articolo 268, comma 3, Cpp avendo il Pm dato contezza delle motivazioni
giustificative della deroga mediante l’attestazione dell’indisponibilità ed
insufficienza degli impianti in questione, poichè impiegati in diversa attività
investigativa (Cass., sez. II, 2539/02, Papa) e stante peraltro la sussistenza
di indiscutibili ragioni di urgenza (sul punto sostanzialmente il Pm motiva per
relationem al decreto del Gip, v. Cass., Su, 28 novembre 2001, Policastro),
ontologicamente correlata alla sequenza delle indagini e delle stesse
intercettazioni (Cass., sez. fer., 37695/02, Perla).
Proprio contro quell’ordinanza l’indagato propose ricorso per Cassazione,
contestando il provvedimento nella parte in cui aveva ritenuto sussistenti i
presupposti legittimanti le intercettazioni ambientali eseguite mediante
impianti esterni alla Procura, attraverso il ricorso a formule stereotipe o di
stile meramente ripetitive del dettato normativo. Cio’ in conformità al
recente intervento risolutore delle Sezioni unite penali con la sentenza 919/04
(leggibile negli arretrati del 3 febbraio 2004).
La sentenza del 17 febbraio 2005. Con questo verdetto La VI sezione penale
della Cassazione, nella scia di due conformi pronunce in materia (la 7691/04,
Flori, e la non massimata del 21 gennaio 2004, Muscolino) ha statuito che
" il Tribunale del Riesame, mentre ha fornito una sintetica ma esaustiva
dimostrazione dell’esistenza della motivazione per quanto concerne
l’indisponibilità degli impianti in dotazione della Procura della Repubblica,
ha apoditticamente affermato la sussistenza d’indiscutibili ragioni d’urgenza
(….) ontologicamente correlata alla sequenza delle indagini e delle stesse
intercettazioni. Trattasi di motivazione apparente inidonea a dare ragione del
rigetto dello specifico motivo sollevato dall’indagato con riferimento a
garanzia essenziale, la cui omissione è sanzionata da inutilizzabilità".
L’orientamento espresso si colloca sicuramente nell’alveo di quelle pronunce
destinate a creare nuovi spunti interpretativi in ordine all’articolo 268 comma
3 Cpp, ponendosi in netto contrasto con quella parte della giurisprudenza,
lassista ed illiberale, che si accontenta di inaccettabili clausole di stile o
di argomentazioni apodittiche e apparenti per limitare
"l’inviolabile" diritto alla segretezza delle comunicazioni.
Tale decisione, si pone nell’ambito di quell’orientamento giurisprudenziale
c.d. rigorista incline a ritenere che una motivazione meramente riproduttiva
del tenore letterale della legge sfuggirebbe alla finalità che il Legislatore
intendeva proseguire, per l’appunto rivolta a garantire la conoscibilità delle
ragioni che nel caso concreto impongono di derogare alla regola generale, in
riferimento sia all’insufficienza o inidoneità degli impianti installati nella
Procura sia alle eccezionali ragioni di urgenza (Cass., sez. I, 28 settembre 1999,
Renelli; Cass., sez. IV, 4 marzo 1997, Pacini Battaglia; Cass., sez. II, 5
maggio 2003, Panaro, inedita; Cass., sez. I, 16 maggio 2003, Barbaro); ovvero
che nè la inidoneità delle apparecchiature a diretta disposizione del Pm, nè
la eccezionale urgenza di far ricorso ad apparecchiature "esterne"
sono circostanze che possono essere presunte, dovendo, viceversa, la prima
essere attestata, la seconda, giustificata (Cass., sez. V, 12 febbraio 2003,
Scotti, inedita).
Siffatto indirizzo, anche secondo autorevole dottrina costituirebbe soluzione
obbligata proprio in ragione dei moniti più volte espressi dalla Consulta a
proposito dei limiti al diritto garantito dall’articolo 15 Costituzione che in
tanto si giustificano, in quanto siano fondati su concrete e gravi esigenze di
giustizia (Corte cost. 34/1973; 19 luglio 2000; 17 luglio 2001).
L’ordinanza del 26 marzo 2005. Con tale decisione la sezione del riesame del
Tribunale di Lecce, alla luce del principio affermato Cassazione, si è spinta
il quantum del dictum, rilevando e affermando nello specifico che:
– nel caso di specie, l’utilizzo di impianti "esterni" era
determinato non da fattori tecnici legati, ad esempio, alla predisposizione di
particolari accorgimenti tecnici ed apparati non rientranti nella disponibilità
della Procura della Repubblica, ma semplicemente dal fatto che gli impianti
installati presso l’ufficio del Pm risultavano "già impegnati per altre
indagini in corso". Del resto le moderne tecniche d’ascolto avrebbero
consentito l’ascolto e la registrazione su nastro magnetico a mezzo di
apparecchiatura ricetrasmittente da postazioni fisse che non fossero quelle
presso la Questura, bensi’ quelle presso la sala ascolto della Procura.
– nè è possibile ritenere integrato il presupposto de quo – "delle eccezionali
ragioni d’urgenza" – attraverso un richiamo per relationem al decreto
autorizzativo del Gip, pure citato in premessa nel decreto di intercettazione
del Pm, secondo quanto autorevolmente affermato dalla Sezioni unite nella
sentenza 42792/01, Policastro. Al riguardo, preme evidenziare innanzitutto che
il richiamo in premessa del decreto autorizzativo apparirebbe finalizzato
semplicemente a dare contezza della presenza del provvedimento autorizzatorio,
e non sembra, invece, espressione di un richiamo recettizio quanto alle
motivazioni in esso contenute. In secondo luogo, anche a volere qualificare
tale richiamo come recettizio delle motivazioni contenute nel decreto del Gip, è
lo stesso Pm a desumere l’eccezionale urgenza da "modalità tecniche di esecuzione
del presente provvedimento" di cui non si rinviene traccia e
specificazione nel decreto autorizzativo del Gip.
– inoltre, non è possibile dedurre dalla rappresentazione dei gravi indizi in
ordine all’esistenza del sodalizio criminoso e dalla necessità di disporre le
intercettazioni per conoscere i contatti che gli indagati mantenevano con i
componenti del loro gruppo criminale o con altri gruppi criminali la presenza
di eccezionali ragioni di urgenza tali da giustificare l’utilizzo di impianti
esterni per l’esecuzione di intercettazione.
– invero, non sembra che si possa desumere l’eccezionale urgenza semplicemente
dal tipo di reato – istantaneo o permanente, di maggiore o di minore allarme
sociale, a struttura associativa o singola (…) – posto a base del decreto
autorizzativo o dalle concrete modalità di attuazione della condotta illecita.
Se cosi’ fosse, si rischierebbe di giungere al riconoscimento di ragioni di
eccezionale urgenza, per cosi’ dire, in re ipsa con riferimento a determinati
tipi di reati, ad esempio, i reati associativi, caratterizzati da condotta
permanente e da continui e frequenti contatti tra gli associati e con terzi (in
tal senso sent. 7691/00, Flori).
– infine, anche la successione dei provvedimenti depone per la totale insussistenza
di ragioni di urgenza idonee a giustificare la deroga all’utilizzo degli
impianti in dotazione alla Procura della Repubblica. Al riguardo, si rileva che
dalla richiesta, di intercettazioni, della Pg alla concreta attivazione delle
operazioni decorrevano quindici giorni, segno evidente che non doveva trattarsi
di operazioni da attivarsi con la massima urgenza.
Il rigoroso rispetto dell’obbligo di motivazione si impone poi in modo
particolare nella materia specifica delle intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni, essendo la stessa destinata ad incidere su diritti ed interessi
costituzionalmente garantiti, stante la formidabile capacità intrusiva del
mezzo di ricerca della prova nella sfera delle garanzie individuali.
Fonte:
www.dirittoegiustizia.it



Commento all'articolo