Irrilevante l’illeggibilità della firma apposta dal conferente alla procura alla lite – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 4810 del 07/03/2005
L’illeggibilità della
firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine
dell’atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la
sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore
risulti dal testo della procura stessa o della certificazione d’autografia resa
dal difensore, ovvero dal testo di quell’atto, ma anche quando detto nome sia
con certezza desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica, che
ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o
delle risultanze del registro delle imprese; in assenza di tali condizioni, ed
inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica,
allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina
nullità relativa, che la controparte puo’ opporre con la prima difesa, a norma
dell’art. 157 c.p.c., facendo cosi’ carico alla parte istante d’integrare con la
prima replica la lacunosità dell’atto iniziale, mediante chiara e non più
rettificabile notizia del nome dell’autore della firma illeggibile; ove difetti,
sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della
procura ed inammissibilità dell’atto cui accede.
CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 4810 del 07/03/2005
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nevico Codognotto il 28 dicembre 1994 ha citato dinanzi al
tribunale di Venezia la Cooperativa Saturno S.c.r.l., chiedendo l’annullamento
della delibera con la quale
il Consiglio di amministrazione lo aveva escluso dalla società
(per asserita partecipazione ad un’altra cooperativa che esercitava attività
concorrenziale), ed anche la condanna della convenuta al pagamento di compensi
ed al risarcimento del danno.
La
Cooperativa si è costituita in giudizio, contestando la proponibilità della
domanda, per effetto di clausola statutaria che ne prevedeva la devoluzione ad
un collegio di probiviri formato dai componenti del collegio sindacale, e
comunque sostenendo la legittimità del provvedimento di esclusione.
Il
tribunale ha accolto le richieste del Codognotto.
La
Cooperativa ha proposto gravame, con atto notificato il 9 aprile 1999,
rinnovando le indicate controdeduzioni.
Ha
replicato il Codognotto, pregiudizialmente eccependo la nullità dell’appello,
per invalidità della procura alla lite, che era stata redatta a margine
dell’atto, con affidamento dell’incarico professionale agli avv.ti Ennio
Antonucci e Luigino Maria Martellato (difensori diversi da quelli che avevano
assistito la Cooperativa in primo grado); la firma di tale procura, ha
osservato il Codognotto, non era leggibile, e non consentiva, in carenza di
altre indicazioni, di conoscere il nome del legale rappresentante che l’aveva
apposta, cosi’ precludendo ogni verifica circa l’esistenza del potere
rappresentativo.
La
Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 20 dicembre 2000 e
notificata il 23 aprile 2001,
ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, per
l’invalidità di detta procura e per la conseguenziale inidoneità di essa ad
attribuire lo ius postulandi, sul rilievo che il nome di chi l’aveva
sottoscritta nella dichiarata veste di legale rappresentante (senza
specificazione della carica) non risultava dal contesto dell’atto e che nemmeno
i documenti prodotti dall’appellante consentivano di accertare l’identità
dell’autore della firma indecifrabile.
La
Cooperativa Saturno, con ricorso notificato il 27 aprile 2001, ha chiesto la
cassazione della sentenza della Corte di Venezia, formulando tre motivi
d’impugnazione.
Il
Codognotto ha presentato controricorso.
Entrambe
le parti hanno depositato memorie.
La
Sezione prima, cui il ricorso è stato inizialmente assegnato, con ordinanza
11697/2003 ha rimesso gli atti al primo presidente, in quanto ha ravvisato,
sulla problematica inerente agli effetti dell’illeggibilità della firma della
procura alla lite, la presenza nella giurisprudenza di legittimità di difformi
soluzioni.
Per
la composizione del contrasto sono state investite queste Sezioni unite, ai
sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi del ricorso,
connessi e quindi da esaminarsi congiuntamente, investono l’affermazione della
Corte di Venezia d’inammissibilità dell’appello per invalidità della procura
ai difensori.
Denunciando
la violazione degli artt. 83, 156, 163, 164 e 182 c.p.c., nonchè la
contraddittorietà della motivazione, la Cooperativa Saturno sostiene che non
doveva essere ritenuta influente la mancanza, nel testo dell’atto di appello e
della procura apposta a margine con firma illeggibile, dell’indicazione del
nome e della specifica qualità del conferente, dato che la relativa
irregolarità non è sanzionata con previsione di nullità, e che inoltre la
certificazione dell’autografia della firma medesima, effettuata dal difensore
ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c., bastava a dimostrarne la riferibilità
alla persona fisica abilitata a rappresentarla in giudizio.
L’eventuale
vizio della procura, prosegue la ricorrente, era comunque emendato da
dichiarazione resa all’udienza del 13 dicembre 1999, con la precisazione che la
firma in discussione era quella di Zelindo Pioni, presidente dei consiglio di
amministrazione, il quale del resto aveva rilasciato il mandato difensivo per
il giudizio di primo grado ed aveva anche risposto ad interrogatorio libero
davanti al Tribunale.
Il
potere di rappresentanza del Pioni, osserva ancora la Cooperativa, era
evidenziato dai documenti prodotti (statuto della società, verbali del
consiglio di amministrazione e dell’assemblea dei soci, comunicazioni e
corrispondenza della società), ed in ogni caso avrebbe potuto essere provato
con ulteriori documenti (quale un certificato della Camera di commercio ed
altri verbali assembleari che sono stati allegati al ricorso), ove la Corte di
Venezia lo avesse richiesto, nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 182,
comma 2, c.p.c.
I
quesiti proposti con detti motivi si inseriscono nella più ampia questione
degli effetti dell’illeggibilità della firma di chi conferisca procura al
difensore, ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c., al fine di agire o resistere
in giudizio in rappresentanza di una società individuata con l’esatta
denominazione.
Prendendo
posizione su divergenti orientamenti in precedenza formatisi nella
giurisprudenza di legittimità, queste Sezioni unite, con sentenza 1167/1994,
hanno ritenuto l’invalidità della procura alla lite, apposta in calce od a
margine del ricorso per cassazione con firma illeggibile, e quindi
l’inammissibilità del ricorso stesso, quando il nome del sottoscrittore non
risulti dal contesto del mandato o della certificazione di autografia resa dal
difensore, nè dal contesto dell’impugnazione, nè da altri atti già esistenti
al tempo del conferimento della procura medesima (atti producibili nel giudizio
di cassazione entro i limiti di cui all’art. 372 c.p.c.).
A
corredo di tale affermazione, richiamandosi e sviluppandosi rilievi già svolti
(sempre a Sezioni unite) con sentenza 714/1993, si è osservato:
–
che la certificazione di autografia da parte del difensore, non ricollegabile
alle previsioni di cui all’art. 2703, comma 2, c.c. (in tenia di autenticazione
della firma di scrittura privata ad opera di notaio od altro pubblico ufficiale
all’uopo autorizzato) e qualificabile come "autentica minore",
richiede soltanto l’accertamento dell’identità del soggetto che conferisce la
procura e non presuppone una verifica della sua volontà, dei suoi poteri e
della sua capacità;
–
che l’identificabilità di detto soggetto è essenziale per il controllo, da
parte del giudice nell’esercizio dei suoi doveri d’ufficio ed anche da parte
del destinatario dell’atto, della provenienza dell’impugnazione da procuratore
munito dello ius postulandi;
–
che, nel difetto di tale identificabilità, rimane preclusa ed ultronea ogni
indagine sulla sussistenza in capo al conferente la procura del potere di
rappresentare la società.
Il
riportato principio è stato condiviso e ribadito da queste Sezioni unite con
sentenze 5398/1995 e 5323/2004, e dal prevalente indirizzo delle Sezioni semplici,
con riferimento anche all’atto introduttivo del giudizio di primo grado o del
giudizio d’appello (vedi, fra le più recenti, sentenze 9596/2001, 3116/2002,
3279/2002, 3570/2002, 10441/2002, 13970/2002, 5054/2003, 14005/2003,
15184/2003, 16991/2003, 7137/2004).
Nella
stessa linea sostanzialmente si colloca Cassazione, Sezioni unite, 4505/1998,
la quale, sia pure al diverso fine del riscontro della sussistenza del
requisito dell’identificabilità della parte ricorrente (art. 366, comma 1, n.
1, c.p.c.), in caso di ricorso per cassazione proposto dal legale
rappresentante "pro tempore" di una persona giuridica (senza
ulteriori specificazioni), ha ritenuto sufficiente la desumibilità del
relativo dato dall’epigrafe o dal complessivo contesto dell’atto d’impugnazione.
Dalle
premesse logiche dell’orientamento predominante si è invece discostata, nella
motivazione, Cassazione 10360/2000, la quale, in fattispecie in cui la firma
del conferente la procura a margine dell’atto d’appello era stata ritenuta leggibile,
ha osservato che la leggibilità della firma stessa non è comunque condizione
della validità della procura, assicurata dalla certificazione del difensore,
ma puo’ solo rifluire sulla validità della citazione, comportandone nullità,
a norma dell’art. 164 c.p.c., quando l’incompletezza delle indicazioni dell’una
o dell’altra lascino assoluta incertezza sul requisito richiesto dall’art. 163,
comma 3, n. 2, c.p.c. (e cioè, per la persona giuridica, sulla denominazione o
sull’organo od ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio).
In
aperto dissenso con l’indirizzo prevalente si sono poste Cassazione 5309/1999 e
13761/2002.
Si
è ritenuto, con queste ultime decisioni, che la procura rilasciata con firma
illeggibile, da chi si qualifichi (nella stessa procura o nel contesto
dell’atto) come legale rappresentante di società dotata di personalità
giuridica, deve presumersi provenire dalla persona fisica investita secondo lo
statuto del potere rappresentativo, mentre spetta alla con



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