Quando la dichiarazione di pubblica utilità è nulla il terreno deve essere restituito senza eccezioni – Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza n. 2 del 29/04/2005

Anche se nel
frattempo la Pa ha costruito un’opera pubblica. E la richiesta di riconsegna puo’
essere avanzata anche in sede di ottemperanza

In sede di ottemperanza la proprietaria di un’area illegittimamente espropriata
ne chiede la restituzione: la Pa non ha scampo, deve riconsegnare il territorio
anche nel caso sulla stessa superficie sia stata realizzata un’opera pubblica.
Lo ha stabilito l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la decisione
2/2005 (depositata lo scorso 29 aprile).
Ma andiamo per ordine. Palazzo Spada aveva accolto lo scorso anno il ricorso di
una donna che chiedeva l’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità
e tutti provvedimenti conseguenti relativi all’espropriazione di un’area di sua
proprietà, allo scopo di realizzare un raccordo stradale.
In seguito, la stessa proprietaria aveva proposto ricorso a Piazza Capo di
Ferro per ottenere l’esecuzione del giudicato, chiedendo, tra l’altro, la
restituzione dell’area, previa riduzione in pristino. Purtroppo, pero’, l’opera
pubblica era stata già realizzata. Inoltre, ad avviso dell’Anas e del
ministero delle Infrastrutture non era possibile riconsegnarle l’area.
Di diverso avviso l’Adunanza plenaria. Infatti, la realizzazione dell’opera
pubblica non fa venir meno l’obbligo per l’amministrazione di restituire al
privato il bene illegittimamente espropriato. Del resto, la tutela in forma
specifica prevale sulla tutela risarcitoria. Un orientamento che deriva dal
diritto comune europeo e che supera quella interpretazione che collegava alla costruzione
dell’opera pubblica effetti preclusivi o limitativi della tutela in forma
specifica del privato.
Tuttavia, la Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenze 30 maggio 2000,
Carbonara e Ventura ricorso 24638/94 e Società Belvedere ricorso 31524/96) ha
ritenuto che non costituisce impedimento alla restituzione dell’area
illegittimamente espropriata la circostanza che l’opera sia stata realizzata.
Del resto, alla Pa è sempre riconosciuto il potere di acquisire al patrimonio
pubblico anche un bene occupato senza titolo idoneo, purchè cio’ avvenga sulla
base di un atto formale fondato sulla valutazione degli interessi in conflitto
e con il riconoscimento al privato del ristoro del bene.
Ne deriva quindi che in caso di illegittimità della procedura espropriativa e
di realizzazione dell’opera pubblica, l’unico rimedio riconosciuto
dall’ordinamento vigente per evitare la restituzione del territorio è
l’emanazione di un legittimo provvedimento di acquisizione.
Cristina Cappuccini,
www.dirittoegiustizia.it

 

 

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