Abbandono rifiuti aggravato quando è effettuato sistematicamente e senza autorizzazione -; Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza n. 12349 del 01/04/2005
La Terza Sezione
penale della Cassazione, con sentenza n. 12349/ 05, depositata il 1 ? aprile
scorso, ha chiarito che, nel caso di abbandono sistematico di rifiuti
all’interno di una discarica, in assenza della relativa autorizzazione, è
ipotizzabile il reato di discarica abusiva, di cui all’articolo 51 comma 3 del
decreto legislativo n. 22 del 1997 e non il meno grave illecito di gestione di
rifiuti senza autorizzazione, punito dal comma 1 della medesima norma.
Nel caso in esame, all’interno di una discarica erano stati rinvenuti numerosi
rifiuti di natura diversa da quella oggetto di autorizzazione. Inoltre, alcuni
di essi, assai pericolosi, erano stati accumulati nel tempo, senza il rispetto
di alcuna prescrizione.
In particolare, onduline in eternit, contenenti amianto, si trovavano
accatastate nell’area " sfuse", cioè non chiuse, come prevede la legge,
in contenitori di stagno. Condannato in entrambi i gradi del giudizio di merito
per la gestione di discarica abusiva, l’imputato ricorreva in Cassazione,
lamentando la mancata applicazione alla fattispecie della più lieve
contravvenzione prevista dall’articolo 51 comma 1 decreto 22/ 97. Secondo il
ricorrente, infatti, il reato contestato avrebbe implicato l’abbandono di
rifiuti in un’area non destinata a questo scopo. Poichè, invece, all’interno
della discarica autorizzata erano stati raccolti e smaltiti rifiuti diversi da
quelli consentiti, sarebbero stati al più ipotizzabili la raccolta e lo
smaltimento in assenza di autorizzazione. E’ dalla natura della zona, quindi,
che deriverebbe il tipo di illecito.
Secondo la Cassazione, invece, l’elemento determinante non è tanto la
tipologia dell’area all’interno della quale si è verificata la condotta,
bensi’ ” il ripetuto accumulo nello stesso luogo di rifiuti oggettivamente
destinati all’abbandono ” . Sicchè, quanto accertato in istruttoria, cioè la
gestione di una notevole quantità di rifiuti, raccolti definitivamente e senza
specifica autorizzazione, benchè all’interno di un terreno già adibito a
discarica, ma per differenti tipologie merceologiche, integra il reato più
grave.
A conferma di tale assunto, è ricordata la disposizione contenuta
nell’articolo 16 del decreto legislativo n. 36 del 2003, secondo la quale la
sanzione prevista per il reato di gestione di discarica abusiva deve essere
applicata alla condotta di chi viola l’articolo 7 del medesimo testo
legislativo, il quale, a sua volta, vieta di ” immettere nelle discariche per
rifiuti inerti ” rifiuti che inerti non sono.
Questo intervento del legislatore, stando alla interpretazione della Corte,
avrebbe reso esplicito quanto già poteva dedursi dalle norme previgenti,
confermando, percio’ anche la correttezza della interpretazione dei giudici di
merito.
Caterina Malavenda e Carlo meliz D’Eril, Il
Sole 24 Ore



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