Convivenza da provare per ottenere il risarcimento dei danni -; Cassazione Civile, Sezione, Sentenza n. 8976 del 29/04/2005

Colui che chiede il risarcimento dei danni
derivatigli, quale vittima secondaria, dalla lesione materiale subita dalla
persona con cui convive a causa della condotta illecita di un terzo, deve
dimostrare l’esistenza e la portata della convivenza instaurata con la
medesima. E cio’ perchè ” soltanto la prova della assimilabilità della
convivenza di fatto a quella stabilita dal legislatore per i coniugi puo’
legittimare la richiesta di analoga tutela giuridica di fronte ai terzi ” . Lo
ha deciso la Corte di cassazione con
la sentenza n. 8976 del 2005, pubblicata lo scorso
29 aprile.
Il caso riguardava un incidente stradale in cui una donna, guidando
l’autovettura del proprio convivente, aveva subito un incidente per causa di un
terzo, dal quale aveva riportato gravi lesioni e fratture che le avevano
lasciato un’invalidità del 50% e le avevano comportato una perdita della
capacità lavorativa del 100%.
Il convivente della donna ha citato in giudizio il proprietario
dell’autovettura, il conducente autore dell’incidente e la compagnia di assicurazione,
per vedersi riconoscere il danno biologico, patrimoniale e morale subito, ”
quale vittima secondaria ” , in conseguenza delle lesioni riportate dalla
donna. Nel fare cio’ il convivente ha fatto valere la convivenza quale rapporto
idoneo a far nascere aspettative e diritti meritevoli di tutela di fronte ai
terzi, nonostante si tratti di un rapporto non disciplinato organicamente dalla
legge, bensi’ considerato ad hoc da determinate disposizioni legislative.
In particolare la Corte sottolinea ” la difficoltà per l’interprete (…) di
enucleare un modello di convivenza della disciplina dettata da ragioni di
solidarietà ” ( la Corte allude alla disciplina relativa alle pensioni di
guerra, nonchè a quella sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
in agricoltura o sul lavoro; disciplina nella quale è stata riconosciuta
rilevanza ai rapporti di convivenza). La difficoltà interpretativa è dovuta
fondamentalmente alla ” assenza di disciplina normativa di carattere generale
sui requisiti indispensabili affinchè un’unione di fatto (…) sia meritevole
di tutela giuridica di fronte ai terzi ” .
Il dato di partenza è il principio generale in tema di responsabilità civile,
” secondo il quale il fatto dannoso, a norma dell’articolo 2043 Codice civile,
deve essere contra ius e cioè deve ledere un diritto ” . Un principio che, a
detta della Corte, deve essere raccordato con ” l’esigenza sociale di
riconoscere rilevanza giuridica ad interessi e ragionevoli aspettative non in
contrasto con la legge, derivanti dalla convivenza ” . Precisa quindi la Corte
che, ” per poter esser ravvisato un vulnus ingiusto a tale stato di fatto, deve
essere dimostrata l’esistenza e la durata di una comunanza di vita e di
affetti, con vicendevole assistenza materiale e morale, non essendo sufficiente
a tal fine la prova di una relazione amorosa, per quanto possa esser
caratterizzata da serietà di impegno e regolarità di frequentazione nel tempo
” . In altre parole la sentenza afferma che deve essere provata dal convivente
” la condivisione di pesi e oneri di assistenza personale e di contribuzione e
collaborazione domestica analoga a quella matrimoniale ” , considerati quali ”
elementi strutturali e qualificativi ” della convivenza. Nel fare cio’ egli
puo’ servirsi di qualsiasi mezzo di prova idoneo a dimostrare la stabilità
della convivenza e la durata della medesima. Andrea Gragnani, Il Sole 24 ore

 

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