Intercettazioni legittime con il codice del cellulare -; Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza n. 10898 del 21/03/2005
Non occorre il numero
del cellulare per le intercettazioni telefoniche, ma è sufficiente il codice
Imei che rappresenta il numero identificativo dell’apparecchio e non
dell’utenza. C’è pero’ una condizione: l’intercettazione è valida solo
dimostrando che quel telefonino sia stato effettivamente utilizzato
dall’indagato, prescindendo dal numero fornito dall’operatore telefonico, che
è diverso da scheda a scheda.
Con questa precisazione, la Terza sezione penale della Cassazione ha
legittimato un provvedimento del Gip di Bologna attraverso il quale si ordinava
l’intercettazione di una conversazione tramite il codice alfanumerico
riferibile all’apparato. ” Qualora emerga dagli atti che l’apparecchio sia in
possesso della persona sottoposta ad intercettazione ” scrivono i giudici della
Suprema Corte nella sentenza n. 10898 depositata il 21 marzo scorso ” non vi
puo’ essere ragione per escludere l’avvio delle operazioni, in attesa
dell’individuazione dell’utenza ” .
La possibilità di avvalersi della matricola del telefonino ( Imei è
l’acronimo di International mobile equipment identity) è un vantaggio per gli
inquirenti, considerando le ” particolari modalità operative e di attivazione
dei cellulari Gsm che, attraverso la prassi del cambio delle schede, consentono
di vanificare l’intercettazione dei singoli numeri di utenza ” . A livello
normativo, non c’è nessun divieto all’utilizzo dell’Imei che ” assicura la
continuità delle captazioni ” e consente al giudice di evitare ulteriori
autorizzazioni per le varie schede telefoniche.
L’unica garanzia che i magistrati devono fornire è quella di dimostrare che
l’apparecchio sia ” realmente riconducibile al normale uso ” da parte della
persona sotto inchiesta. ” E’ quindi necessario ” conferma la Cassazione penale
” che si valutino attentamente ed in maniera specifica tutti gli elementi che
inducano a ritenere che l’indagato sia colui che abbia effettivamente il
possesso dell’apparecchio ” . Nella vicenda in esame, il Gip e, in fase di
riesame, il Tribunale di Bologna hanno " correttamente verificato"
l’utilizzo dell’apparecchio, presentando ” degli inoppugnabili elementi di
riscontro ” sul reale impiego del telefonino. Gabriele Mastellarini, Il Sole 24
Ore



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