Attività sportiva. Lesioni colpose quelle conseguenti ad un fallo di gioco -; Cassazione Penale, Sezione V, Sentenza n. 19473 del 23/05/2005
Calciatori, attenti: a
violare volontariamente le regole del gioco si rischia di commettere reato. Il
richiamo all’ordine viene dalla Cassazione, V sezione penale, che, con la sentenza n. 19473/ 05,
depositata ieri, ha qualificato lesioni colpose quelle causate da un giocatore
che, commettendo fallo, aveva colpito senza volerlo il portiere avversario con
una gomitata.
Il fallo era avvenuto nel corso di una ” ordinaria azione di gioco ” , ha
scritto la Suprema corte, ” sugli sviluppi di un corner ” . Protagonisti, due
giocatori militanti nel campionato di Eccellenza. Il reato accertato è
prescritto, ma la pronuncia è stata per la Cassazione l’occasione per fare
chiarezza sui principi alla base delle discipline agonistiche.
Lo sport, hanno scritto i giudici, è una ” formidabile palestra di vita ” . La
sentenza mette l’accento sulla sua ” funzione educativa ” , sul ” principio di
lealtà e rispetto dell’avversario, codificato mediante regole tassative ” . La
nozione di illecito sportivo è stata ritagliata a partire da questi principi.
C’è un’area di rischio consentito, che ciascun praticante deve mettere in
conto quando decide di dedicarsi a uno sport a livello agonistico. ” Il
rispetto delle regole segna il discrimine tra lecito e illecito in chiave
sportiva ” ha scritto la Cassazione. Ma non sempre, là dove c’è illecito
sportivo, viene superata l’area del rischio consentito. Solo quando la
violazione delle norme ” sia voluta ” per conseguire un risultato ” con cieca
indifferenza per l’altrui integrità fisica, allora, in caso di lesioni
personali, si entra nell’area del penalmente rilevante ” . E, se il dolo
ricorre quando il gioco è solo l’occasione di una voluta azione lesiva, c’è
colpa quando la violazione delle regole avviene nel corso di un’ordinaria
situazione di gioco ed è finalizzata ” non ad arrecare pregiudizi fisici
all’avversario, ma al conseguimento, in forma illecita e dunque antisportiva,
di un determinato obiettivo agonistico “



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