Il marito che tace l’impotenza alla moglie deve risarcirla – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 9801 del 10/05/2005

Il marito
che tace i propri problemi di impotenza sessuale alla futura moglie puo’ essere
chiamato a risarcire i danni morali e materiali causati alla consorte. Lo ha
stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione accogliendo il
ricorso di una signora che, dopo aver ottenuto dall’Autorità ecclesiastica
l’annullamento del matrimonio non consumato, aveva chiesto al marito i danni in
sede civile, ma la sentenza di appello non li aveva concessi. La Suprema Corte
ha invece stabilito che il comportamento del marito costituisce una violazione
della persona umana intesa nella sua totalità, nella sua libertà dignità,
nella sua autonoma determinazione al matrimonio, nelle sue aspettative di
armonica vita sessuale, nei suoi progetti di maternità, nella sua fiducia in
una vita coniugale fondata sulla comunità, sulla solidarietà e sulla piena
esplicazione delle proprie potenzialità nell’ambito di quella peculiare
formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela risiede negli
articoli 2, 3, 29 e 30 Costituzione; la sessualità costituisce infatti uno
degli essenziali modi di espressione della persona umana, che va ricompreso tra
le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato
tra i diritti inviolabili della persona umana garantiti dall’art.2 della
Costituzione. Alla luce di tali principi, il coniuge che ometta di informare
l’altro coniuge prima del matrimonio delle proprie disfunzioni sessuali, tali da
impedire l’assolvimento dell’obbligo coniugale, commette un illecito derivante
dalla lesione del diritto fondamentale dell’altro coniuge a realizzarsi
pienamente nella famiglia e nella società come donna, come moglie ed
eventualmente come madre.(Vedi
anche il commento
pubblicato in data 12 maggio 2005)

 


Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima
Civile, sentenza n.9801/2005


CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA
CIVILE

SENTENZA


Svolgimento del
processo

Con sentenza del 4
marzo – 21 aprile 1998 il Tribunale di Palermo rigettava la domanda con la quale
C.S., dopo aver ottenuto dall’autorità ecclesiastica la dispensa dal matrimonio
contratto con S.B. e dallo stesso Tribunale la sentenza di divorzio per
inconsumazione, aveva chiesto che l’ex coniuge fosse condannato al risarcimento
del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa della sua condotta
illecita e contraria ai canoni di lealtà, correttezza e buona fede, per non
averla informata prima delle nozze delle sue condizioni fisico – psichiche o
della sua incapacità coeundi, e per aver omesso dopo il matrimonio, onde
evitare che le sue condizioni di salute fossero conosciute da terzi, di
sottoporsi alle opportune cure.

Proposto appello
dalla S. ed appello incidentale dal B. in ordine alla disposta compensazione
delle spese, con sentenza del 2 maggio – 19 giugno 2001 la Corte di appello di
Palermo rigettava entrambe le impugnazioni e compensava le spese del grado.

Osservava in
motivazione la Corte territoriale, quanto alla condotta posta in essere
precedentemente alle nozze,, che il dovere di informazione asseritamente violato
presupponeva la consapevolezza da parte del B. della sua malformazione; che tale
circostanza poteva ritenersi acquisita in giudizio; che il predetto aveva
volontariamente disatteso l’obbligo di comunicare alla fidanzata i suoi problemi
sessuali; che parimenti certo era che la S. non avrebbe contratto le nozze se
fosse stata di’ essi informata; che tuttavia, trovando il danno ingiusto dedotto
la propria fonte nella celebrazione di i un matrimonio infelice, tale evento non
poteva che essere disciplinato dai corrispondenti istituti del diritto di
famiglia, non residuando margini per l’applicazione della norma generale di cui
all’articolo
2043 c.c. [1]
.

Osservava in
particolare che il mancato assolvimento del debito coniugale da parte del
marito, determinato da causa patologica, non costituiva in sè fatto doloso o
colposo al quale collegare la lesione dell’interesse della S. a vedersi
realizzata come donna, come moglie e come possibile madre, essendo stata in
realtà tale aspirazione frustrata dalla malattia del marito, al medesimo non
addebitabile; nè detta aspirazione avrebbe potuto realizzarsi ove ella avesse
saputo preventivamente della malformazione del futuro coniuge. E pertanto
l’unico evento suscettibile di essere evitato ove il promesso sposo avesse
informato la fidanzata sarebbe stato il matrimonio stesso, ma tale evenienza era
emendabile solo mediante annullamento per errore essenziale sulle qualità
personali o con il divorzio per mancata consumazione, conseguito appunto nella
specie.

Aggiungeva che a
diversa soluzione avrebbe potuto pervenirsi se la S. avesse esercitato, nel
prescritto termine annuale, l’azione di nullità del matrimonio, sanzionando gli
articoli 129 bis e 139 Cc la reticenza del coniuge cui sia addebitabile la
nullità.

Rilevava infine,
in relazione alla successiva condotta del B. oggetto di denuncia, che il mancato
ricorso a cure specialistiche non si configurava come illecito civile, non solo
perchè in qualche misura il predetto aveva cercato di farsi curare, quanto
perchè l’esercizio del diritto sancito dall’ articolo 32 Costituzione, in base
al quale nessuno puo’ essere obbligato a sottoporsi a trattamento sanitario, non
puo’ valutarsi come fonte di responsabilità aquiliana, ed anzi ha carattere
preminente rispetto al dovere della traditio corporis nascente dal matrimonio.

Avverso tale
sentenza ha proposto ricorso per cassazione la S. deducendo sei motivi. Il B. ha
resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale fondato su un
unico motivo.


Motivi della
decisione

Va innanzi tutto disposta la riunione del
ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell’articolo 335 Cpc.

Con il primo motivo del proprio ricorso la S.,
denunciando erronea e falsa applicazione degli articoli 122 e 129 bis Cc,
violazione dell’articolo 2043 c.c., violazione degli articoli 115 e 116 Cc,
omissione e/o insufficienza di motivazione, sostiene che la sentenza impugnata
ha erroneamente scisso la condotta dei B. prospettata come fonte di
responsabilità civile in due distinte frazioni, relative al periodo precedente
e a quello successivo al matrimonio, traendo da tale scissione altrettanto
erronee conseguenze, atteso che con l’azione proposta era stato dedotto un unico
comportamento illecito e l’ingiustizia dei danni dallo stesso derivati.

Più in particolare, richiamato il principio
secondo il quale solo l’impotenza perpetua costituisce causa di nullità del
matrimonio, osserva la ricorrente che la Corte di Appello avrebbe dovuto
accertare, a fronte delle contestazioni del B. ed in accoglimento di istanza
dell’ appellante, se l’impotenza denunciata avesse natura permanente o fosse
emendabile con le opportune cure e se nel procedimento dinanzi all’autorità
ecclesiastica, che aveva concesso la dispensa super rato, fosse emerso che l’inconsumazione
era riferibile ad impotenza perpetua del coniuge.

Con il secondo motivo si deduce che la sentenza
impugnata, nell’affermare che la S. disponeva dell’alternativa di chiedere
l’annullamento dei matrimonio, beneficiando dei contributi economici previsti
dalla relativa disciplina, o ottenere il divorzio, con esclusione di ogni
pretesa risarcitoria, stante la possibilità di ottenere l’assegno divorzile, ha
disatteso la consolidata giurisprudenza che attribuisce a detto assegno finzione
assistenziale, e non risarcitoria, ed ha violato i principi elaborati in sede di
legittimità circa la risarcibilità del danno ingiusto.

Con il terzo motivo, denunciando erronea e
falsa applicazione degli articoli 122 e 129 bis Cc, violazione dell’ articolo
2043 Cc, si sostiene che la sentenza impugnata non ha spiegato la ragione per la
quale l’azione risarcitoria sarebbe incompatibile con la pretesa indennitaria a
tutela del coniuge di buona fede prevista dall’articolo 129 bis Cc nel caso di
annullamento del matrimonio.

Con il quarto motivo, denunciando violazione
dell’articolo 143 Cc in relazione agli articoli 2 e 29 Costituzione ed erronea
applicazione dell’articolo 32 Costituzione, si deduce, in relazione alla
condotta tenuta dal B. durante la vita matrimoniale, che la libertà
costituzionalmente garantita a ciascuno di non sottoporsi a trattamenti sanitari
non puo’ essere causa di conseguenze pregiudizievoli nei confronti di altri
soggetti, e che pertanto detta libertà non escludeva che egli potesse
sottoporsi spontaneamente alle opportune cure, nel rispetto dell’altro principio
costituzionale di cui all’articolo 29 Costituzione

Con il quinto motivo, denunciando violazione
degli articoli 115 c.p.c. e 2043 Cc, si osserva che l’affermazione della
sentenza impugnata secondo la quale il mancato assolvimento del debito coniugale
non era imputabile al B. è priva di riscontri obiettivi, essendo stata preclusa
all’attrice la possibilità di fornire le prove al riguardo dedotte e disattesa
la sua richiesta di consulenza tecnica, dalla quale avrebbe potuto risultare
l’esistenza di una patologia emendabile, e quindi la colpa del coniuge nel
sottrarsi alle cure necessarie.

Con l’ultimo motivo. denunciando violazione
degli articoli 2043 e 143 Cc, 2 e 29 Costituzione, si sostiene che, una volta
ritenuto il comportamento colpevole del B. per non aver informato la fidanzata
dei propri problemi sessuali, avrebbe dovuto ravvisarsi la lesione di un
interesse giuridicamente rilevante della medesima, suscettibile di ristoro in
forza della clausola generale di cui all’articolo 2043 Cc, sulla base dei
principi elaborati in materia di responsabilità aquiliana dalla più recente
giurisprudenza di legittimità. In applicazione di tali principi, e tenuto conto
che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio puo’ essere causa di danno
ingiusto, fonte di responsabilità risarcitoria, avrebbe dovuto procedersi ad
una comparazione degli interessi in conflitto al fine di accertare se il
sacrificio dell’interesse del soggetto danneggiato trovasse o meno
giustificazione nella realizzazione di un contrapposto interesse dell’autore
della condotta, in ragione della sua prevalenza.

I motivi cosi’ sintetizzati vanno esaminati
congiuntamente, in quanto investono sotto diversi profili la complessa
problematica relativa alla configurabilità di una responsabilità aquiliana
nell’ambito dei rapporti coniugali e familiari, sulla quale questa Suprema Corte
ha fornito non numerose e non univoche risposte, ed anche la dottrina
specialistica è approdata a conclusioni differenziate.

Nella risalente sentenza 2468/75 la soluzione
positiva della questione appare quasi scontata, li’ dove si afferma non potersi
escludere a priori che l’adulterio, nel particolare ambiente in cui vivono i
coniugi, sia causa di tanto discredito da costituire per l’altro coniuge fonte
di danno, a carattere patrimoniale, nella vita di relazione, e che pertanto la
violazione da parte di un coniuge dell’obbligo di fedeltà, a prescindere dalle
conseguenze sui rapporti di natura personale, possa determinare, in concorso di
particolari circostanze, un obbligo risarcitorio in favore del coniuge
danneggiato. A diversa soluzione sono pervenute le due sentenze 3367 e 4108 del
1993 – la prima delle quali ha affermato che nel caso di addebito della
separazione la tutela risarcitoria di cui all’articolo 2043 Cc non puo’ essere
invocata per la mancanza di un danno ingiusto, non integrando l’addebito della
separazione la violazione di un diritto dell’ altro coniuge, mentre la seconda
ha osservato che dalla separazione personale dei coniugi puo’ nascere,

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