Civile

Nuova bocciatura per l’anatocismo. Confermata l’illegittimità della vecchia prassi ed ai richiami al tasso praticato su piazza -; Cassazione Civile, Sentenza n. 10127/2005

Recentemente la Corte
di Cassazione (sentenza 10127/05) ha avuto modo di precisare ” confermando,
peraltro, il proprio orientamento e quello delle corti di merito ” i limiti e i
confini, entro i quali gli istituti di credito debbano applicare gli interessi
ultralegali e anatocistici nei rapporti con i propri clienti.
In particolare, il Supremo Collegio ha preso in esame la validità delle ”
clausole uso piazza”, vale a dire le clausole di determinazione di
interessi per relationem con riferimento alle condizioni su piazza; la validità
delle clausole di conto corrente che disciplinano la capitalizzazione
trimestrale degli interessi dovuti dal correntista sul saldo negativo;
l’applicabilità delle commissione ” di massimo scoperto” anche in
assenza di una specifica previsione contrattuale.
Con riferimento alle clausole ” uso piazza” è stato confermato l’
orientamento che ritiene sufficiente il riferimento per relationem, ai fini
della certezza del tasso pattuito oltre
ProductID=”la soglia legale,” w:st=”on”>la soglia legale, solo
ove esistano precise e vincolanti discipline sul saggio di interesse, restando
esclusa la validità di un richiamo al tasso praticato su piazza. A tale
riguardo, la Corte ha ritenuto: insussistente la contraddizione tra la funzione
di intermediaria assegnata alla banca e l’affermata impossibilità di un suo
diretto intervento per la determinazione del tasso; irrilevante il richiamo
interpretativo alla clausola contrattuale che generalmente viene inserita dalle
banche al fine di riservarsi il
diritto di modificare le condizioni regolanti il rapporto;
non condivisibile, infine, l’impostazione, in base alla quale le parti
attraverso la clausola ” uso piazza” assegnerebbero ad una di esse (
vale a dire, alla banca) il
ruolo di terzo arbitratore.
Il comportamento tenuto dall’istituto di credito nel caso in esame è stato
inoltre censurato con la nullità della clausola di conto corrente che
disciplinava la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi passivi
del correntista. La Corte, infatti, ha ribadito ( Sezioni unite n.
21095/ 04; Cassazione n. 12222/ 03) la natura pattizia delle norme bancarie
uniformi. Cio’ in considerazione, ” sia del mancato accertamento da parte della
Commissione speciale permanente presso il ministero dell’Industria
dell’esistenza di un uso normativo generale di tale clausola ” , sia
dell’impossibilità di individuare nei clienti l’atteggiamento psicologico di
spontanea adesione a un precetto giuridico.
In merito all’applicazione delle commissione di massimo scoperto in assenza di
una esplicita previsione contrattuale, non è stata accolta la tesi della banca
in base alla quale la sua applicazione deriverebbe, fra l’altro, dal fatto che
corrisponde a prassi consolidata e che le clausole d’uso sono inserite nel
contratto se non risulta volontà contraria delle parti. La sentenza sembra
valorizzare il dato relativo all’assenza di una esplicita pattuizione
contrattuale, nonchè l’inidoneità delle norme bancarie uniformi e delle
istruzioni della Banca d’Italia a colmare tale vuoto regolamentare.

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