DECRETO-LEGGE 31 maggio 2005, n.90 -Disposizioni urgenti in materia di protezione civile. (GU n. 125 del 31-5-2005)
Testo
DECRETO-LEGGE
31 maggio 2005,
n.90
Disposizioni urgenti in materia di protezione civile.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di incrementare la
funzionalità e l'efficienza operativa del Dipartimento della
protezione civile nell'ambito della gestione delle emergenze e degli
interventi a tutela della popolazione dalle varie ipotesi di rischio,
tenuto anche conto dei rilevanti ed accresciuti compiti istituzionali
attribuiti dalla normativa al Dipartimento;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 20 e del 27 maggio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la
funzione pubblica e degli affari esteri;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Lotta agli incendi boschivi
1. Al fine di porre in essere ogni indispensabile azione di
carattere preventivo in materia di lotta attiva agli incendi
boschivi, nonchè di garantire il funzionale espletamento delle
attività aeree di spegnimento con la flotta antincendio nella
disponibilità del Dipartimento della protezione civile, il
Presidente del Consiglio dei Ministri individua i tempi di
svolgimento della predetta attività durante i periodi estivo ed
invernale.
2. Allo scopo di garantire l'adeguamento tecnologico ed operativo
della componente aerea nel peculiare settore della lotta attiva agli
incendi boschivi, il Dipartimento della protezione civile, anche
sulla base di ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma
2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, puo' acquisire, nell'ambito
delle risorse del bilancio dello Stato previste a legislazione
vigente per il finanziamento delle spese di funzionamento, delle
attività e dei compiti di protezione civile, la disponibilità, in
via di somma urgenza, della necessaria strumentazione, anche avviando
ogni utile sperimentazione di mezzi, di materiali, di forme
organizzative ed addestrative.
3. Per garantire la sicurezza dell'attività di volo della flotta
antincendio dello Stato, nonchè per assicurare elevati livelli di
prestazioni nella lotta attiva agli incendi boschivi, devono essere
collocati idonei elementi di segnalazione, sia a terra che aerei, su
impianti, costruzioni, piantagioni ed opere che possano costituire
pericolo per il volo ed intralcio all'esecuzione dall'alto delle
attività di spegnimento degli incendi boschivi, ovvero, ove
possibile, procedere all'interramento delle predette opere. A tale
fine il Presidente del Consiglio dei Ministri emana previamente,
sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, le linee guida
operative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001,
n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401, anche individuando i soggetti tenuti all'adempimento degli
obblighi di cui al presente comma, che non devono comportare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 2.
Emergenza ambientale in Calabria
1. In relazione allo stato di emergenza ambientale in atto nella
regione Calabria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 23 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 2004,
entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, è nominato il Commissario delegato cui sono attribuiti i
poteri previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio
2005, e dall'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 29 aprile 2005, n. 3429, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2005, con
applicazione delle procedure previste dall'articolo 1 del
decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.
2. Il Commissario di cui al comma 1 subentra nella titolarità dei
poteri in atto attribuiti al Commissario delegato nominato con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre
2004, n. 3371, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 221 del 20 settembre 2004, anche con riferimento a tutti
i rapporti in corso, avvalendosi delle disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.
3. Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei
pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge
30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 55 milioni di euro.
Art. 3.
Personale del Dipartimento della protezione civile
1. In relazione alle emergenze di protezione civile in atto,
nonchè ai contesti di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e tenuto conto
delle specifiche esigenze del Dipartimento della protezione civile,
il Capo del Dipartimento, su delega del Presidente del Consiglio dei
Ministri, è autorizzato, fermo quanto disposto dall'articolo 4
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio
2005, n. 3397, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 31 dell'8 febbraio 2005, e stante l'inapplicabilità del
disposto di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, a ricoprire i posti di seconda fascia del ruolo
speciale dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sulla base delle procedure di cui
al comma 2. In relazione alla non fungibilità delle figure
professionali occorrenti, le relative assunzioni sono disposte in
deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, ed i relativi posti sono resi indisponibili; a dette assunzioni
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 9, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1, con
procedure bandite contestualmente, sono ricoperti:
a) nella misura del quaranta per cento tramite concorso pubblico;
b) nella misura del quaranta per cento tramite concorso
riservato, per titoli ed esame-colloquio, al personale di ruolo della
pubblica amministrazione in servizio, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, presso il Dipartimento della protezione civile,
munito di diploma di laurea rilasciato da università statali, dotato
di cinque anni di servizio, o, se in possesso del diploma di
specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di almeno tre anni di servizio. I predetti periodi di
servizio, di cui almeno ventiquattro mesi di comprovata, continuativa
e specifica esperienza nell'ambito professionale di protezione
civile, prestata con vincolo di subordinazione, nelle Amministrazioni
pubbliche di&,c; protezione civile deputate istituzionalmente ed
ordinariamente ad esercitare le predette competenze, documentata
mediante la produzione di certificati attestanti il possesso della
qualificata esperienza nel predetto ambito professionale, devono
essere stati prestati in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
c) nella misura del venti per cento, in considerazione della
specificità del personale dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonchè avuto riguardo
alla peculiarità dei compiti e delle funzioni del Dipartimento della
protezione civile, mediante corso-concorso selettivo di formazione,
della durata di nove mesi, riservato al personale in servizio presso
il Dipartimento della protezione civile, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di
diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali, ivi compreso
il possesso di abilitazioni professionali, ovvero di pregresse
esperienze di studio o di lavoro nel peculiare settore della
protezione civile.
3. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il personale non
dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione
civile in posizione di comando o di fuori ruolo, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, è immesso nel ruolo speciale di cui
all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
nel limite di ottanta posti, a domanda da prodursi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa
valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio posseduti
dai dipendenti di cui al presente comma al momento della
presentazione della domanda, anche utilizzando le procedure di cui
all'articolo 38, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
esclusione della possibilità dell'inquadramento soprannumerario. Con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono
definite le aree e le posizioni economiche per il successivo
inquadramento.
4. In relazione alla specifica professionalità acquisita
nell'ambito dei contesti di cui al comma 1 dal personale in servizio,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, con contratto a
tempo determinato presso il Dipartimento della protezione civile,
nonchè avuto riguardo alla professionalità specialistica richiesta
per il perseguimento delle finalità istituzionali del Dipartimento
medesimo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il predetto personale è assunto, nel limite di
cento unità, nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, qualora lo stesso abbia
acquisito specifica professionalità in materia di protezione civile
per almeno ventiquattro mesi consecutivi, previa presentazione, entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di
apposita domanda.
5. Per le esigenze di cui al comma 1, i rapporti di collaborazione
con il Dipartimento della protezione civile e con i Commissari
delegati nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, devono intendersi autorizzati per qualsiasi
attività posta in essere per le finalità istituzionali del medesimo
Dipartimento.
6. Ferma restando l'applicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri dell'articolo 1, commi 93 e 95, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, il combinato disposto dei medesimi commi si interpreta
nel senso che le prescrizioni ed i divieti ivi previsti, non si
applicano al Dipartimento della protezione civile, in relazione agli
accresciuti ambiti d'intervento connessi all'implementazione delle
funzioni del medesimo Dipartimento, unitamente alle disposizioni di
cui all'articolo 30, comma 2-quater, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati
in complessivi euro 200.000,00 per l'anno 2005 ed in complessivi euro
800.000,00 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante
utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di
cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. Agli oneri derivanti
dall'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede utilizzando le risorse
finanziarie previste dall'articolo 3, comma 59, della legge
24 dicembre 2003, n. 350.
Art. 4.
Disciplina e potenziamento del Dipartimento della protezione civile1. Al fine di garantire l'uniforme determinazione delle politiche
di protezione civile, delle attività di coordinamento e dei relativi
poteri di ordinanza, nonchè il conseguenziale, unitario ed efficace
espletamento delle attribuzioni del Servizio nazionale della
protezione civile, è attribuita, ai sensi del disposto di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la
titolarità della funzione in materia di protezione civile al
Presidente del Consiglio dei Ministri che puo' delegarne l'esercizio
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, fatte salve le competenze regionali previste dalla normativa
vigente. Le disposizioni previste dagli articoli 1, limitatamente
alle politiche di protezione civile, 3, 5, 6-bis del decreto-legge
7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2001, n. 401, recanti riferimenti al Ministro od al
Ministero dell'interno, sono conseguentemente abrogate.
2. Ferme le competenze in materia di cooperazione del Ministero
degli affari esteri, l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225, e l'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001,
n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401, si applicano anche agli interventi all'estero del
Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza in
coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Per gli
interventi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio
1987, n. 49, possono essere adottate anche le ordinanze di cui
all'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su
richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
3. Al fine di assicurare la migliore efficienza operativa delle
strutture del Dipartimento della protezione civile, con riferimento
alla mobilità sul territorio, realizzando le condizioni per
l'indispensabile prontezza degli interventi nei territori interessati
da contesti emergenziali, è autorizzato, nell'ambito delle
disponibilità del Fondo per la protezione civile, il compimento
delle necessarie iniziative negoziali per conseguire l'ammodernamento
della flotta aerea in dotazione al Dipartimento stesso, anche sulla
base di ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Al fine di assicurare la più economica gestione dei propri
mezzi aerei adibiti al servizio di lotta attiva contro gli incendi
boschivi, anche nella prospettiva di un ulteriore potenziamento dei
programmi concernenti la sicurezza, il Dipartimento della protezione
civile, salvaguardando le primarie esigenze connesse al più efficace
assolvimento del predetto servizio, è autorizzato ad assumere
iniziative contrattuali d'urgenza con strutture anche di altri Paesi,
finalizzate all'utilizzo a titolo oneroso di tali mezzi in periodi
diversi da quello estivo. Eventuali conseguenti introiti sono versati
all'entra



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