Irap è illegittima. Disapplicata anche senza l’intervento della Corte di Giustizia -; Commissione Tributaria Ragionale di Torino, Sentenza n. 15/1/05 del 19/05/2005

Una somiglianza fatale, quella tra Irap e Iva. E’
vero, non coincidono del tutto, pero’ la somma delle affinità è tale da
rendere il tributo regionale inaccettabile sul piano comunitario. Ad affermarlo
non è il tanto atteso responso della Corte di giustizia Ue, riguardante la
legittimità dell’imposta sulle attività produttive; ma l’originale
conclusione di una Commissione tributaria regionale. Per una volta ” la prima,
a quanto risulta ” i giudici non si sono avventurati per le ormai ben note
strade dell’autonomia organizzativa e della dimensione dell’attività
tassabile; hanno riconosciuto il
diritto di un professionista al rimborso Irap sul presupposto
dell’evidente conflitto con l’articolo 33 della sesta direttiva.
La decisione, tecnicamente ineccepibile ma comunque coraggiosa, tradisce il
calo di credibilità di un prelievo che sembra respirare a fatica. Anzi, per i
giudici tributari italiani l’imposta più famosa del contenzioso fiscale a
quanto pare è già spacciata, a prescindere dal verdetto europeo.
La causa. La sentenza n.
15/ 1/ 05 della Ctr Piemonte, depositata il 27 maggio ( di prossima
pubblicazione, in primo piano, nello speciale di ” Guida Normativa ” dedicato
alle Commissioni tributarie), ha disapplicato il Dlgs 446/ 1997 per contrasto
con la normativa comunitaria e ha cosi’ deciso la restituzione di oltre 5mila
euro a un geometra di Cuneo, compensando le spese di una lite caratterizzata ”
dalla particolarità della questione interpretativa ” .
Una peculiarità, effettivamente, indiscutibile. La lite era arrivata in
Commissione regionale come una qualunque querelle tra lavoratori autonomi e
Fisco. Il contribuente aveva impugnato la sfavorevole decisione di primo grado
e si preparava ad affrontare la sua canonica battaglia da professionista. Il
presidente della sezione ed estensore della sentenza, Domenico Chindemi, ha
invece rilevato d’ufficio il problema della compatibilità dell’Irap con la
normativa comunitaria. A quel punto le strade erano due: sollevare una nuova
questione pregiudiziale da spedire a Lussemburgo o decidere.
Il principio innovativo. Il giudice di Torino ha scelto la seconda via e, nel
rispetto delle indicazioni della Cassazione, ha ritenuto di ” non applicare ”
la disposizione italiana confliggente con quella sopranazionale. Fin qui, tutto
secondo pacifica giurisprudenza.
Cio’ che colpisce è la determinazione con cui è stato riscontrato il
contrasto normativo, nonostante la pendenza della stessa identica questione
davanti alla Corte di giustizia.
Una grossa parte l’hanno fatta le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs,
presentate il 17 marzo nel corso della causa C 475/ 03 ( si veda ” Il Sole 24
Ore ” del 18 marzo) e ampiamente citate nel testo dei giudici piemontesi. Pero’
il nucleo centrale del ragionamento ha spessore autonomo.
La Commissione ha stabilito che Irap e Iva hanno almeno quattro tratti in
comune che le rendono incompatibili: si applicano ” a tutte le operazioni
commerciali di produzione e scambio di beni o di prestazione di servizi, relativamente
ad attività commerciale o professionale ” ; ” la base imponibile è
costituita, per entrambe, dal valore netto aggiunto dal soggetto d’imposta ai
beni e servizi ” ; sono ” riscosse in ciascuna fase del processo di produzione
e distribuzione ed ogni operatore imponibile è tenuto al pagamento della
relativa imposta in base al valore aggiunto ” ; sono, tutte e due, ” generali e
proporzionali al prezzo di cessione al consumo di beni e servizi,
indipendentemente dal numero di operazioni ” .
L’impatto della decisione.
Si apre dunque un nuovo fronte di vulnerabilità processuale per l’Irap, che
rende ancora più movimentata l’attesa del responso comunitario. Bisognerà
vedere se quella piemontese è una decisione isolata o l’apripista di un
innovativo filone pro contribuente e, in ogni caso, come tutti i rimborsi
pendenti, anche questa sentenza è appesa alla decisione finale della Corte Ue.
Certo è che a fronte di continue sorprese giuridiche è difficile dar torto ai
numerosi esperti fiscali che, nel dubbio, continuano a suggerire ai
contribuenti di avviare richieste di restituzione. Beatrice Dalia, Il Sole 24
Ore

La sentenza:

La Commissione regionale ritiene di affermare, preliminarmente, la
questione. rilevabile anche d’ufficio, della compatibilità dell’Irap con la
normativa comunitaria, questione già esaminata dall’Avvocato generale della
Corte di giustizia (…) Anche se le due imposte non sono identiche avendo, in
parte, caratteristiche diverse, cio’ che rileva, ai fini della valutazione di
somiglianza è che l’Irap presenti tutte le connotazioni che contraddistinguono
l’Iva, non incidendo su tale valutazione la circostanza che l’Irap non viene
rimborsata quando il suo valore ( circostanza eccezionale e, quindi, marginale)
è perduto, anzichè aggiunto. La riscontrata presenza nell’Irap di tutte e
quattro le caratteristiche essenziali dell’Iva ” è
pertanto condizione tanto necessaria quanto sufficiente perchè un’imposta sia
vietata ai sensi dell’articolo 33 della sesta direttiva. Tuttavia è parimenti
pacifico che un’imposta non sfugge al divieto semplicemente perchè non è
identica all’Iva sotto tutti i profili ” ( conclusioni cit.
Avvocato generale, punto 25). Alla luce delle considerazioni espresse deve
ritenersi che l’Irap presenti le caratteristiche dell’Iva, con conseguente
divieto dell’istituzione di tale imposta per contrasto con l’articolo 33 della
sesta direttiva e disapplicazione della normativa statale per contrasto con la
normativa comunitaria.

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