La P.A. non può diventare proprietaria di terreni con un atto di acquisizione – TAR CAMPANIA, Sezione I, Sentenza n. 6505 del 18/05/2005

Il Comune
partenopeo non puo’ diventare proprietario di uin’area con un atto di
acquisizione in quanto la pubblica amministrazione puo’ acquistare la proprietà
di terreni solo attraverso un contratto di compravendita  oppure attraverso la
regolare procedura espropriativa. E cio’ anche se al Comune sia conferita la
facoltà di acquisire la zona in considerazione dell’interesse pubblico alla
bonifica e al recupero di tale area. Su tale presupposto il Tar dal Tar Campania
ha annullato l’acquisizione dell’area di Bagnoli da parte del Comune di Napoli.

 


Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania, Sezione prima, sentenza n. 6505/2005

REPUBBLICA
ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO

Il Tribunale
amministrativo regionale per la Campania, sezione prima,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 67/02 reg. gen. proposto dalla
CIMI.MONTUBI s.p.a., in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione
avv. Vin-cenzo Cappiello, e dalla MEDEDIL Edilizia Mediterranea s.p.a., in
per-sona del liquidatore rag. Italo Giorgi, rappresentate e difese dagli avv.ti
Ennio Magri’ e Angelo Clarizia, presso il primo elettivamente domicilia-te in
Napoli alla via Carducci n. 19,

c o n t r o

Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Abbamonte, Edoardo Barone e
Giuseppe Tarallo, con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli al palazzo
S. Giacomo in piazza Municipio,

e nei confronti di

Associazione temporanea di imprese costituita
dal Banco di Napoli s.p.a. capofila, Banca OPI s.p.a., Dexia Crediop s.p.a.,
Credito Italiano s.p.a., Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e per essa alla
mandataria, in persona del legale rappresentante p.t., con la costituzione in
giudizio del Credito Italiano s.p.a., nella qualità di società cessionaria del
ramo di azienda della cedente UniCredito Italiano s.p.a. relativo alla attività
bancaria, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione sig.
Alberto Cravero, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano De Simone, Antonio
De Simone e Giuseppe Abenavoli, presso i primi due elettivamente domiciliato in
Napoli alla via S. Lucia n. 50,

con l’intervento "ad opponendum" di

Bagnolifutura s.p.a. di trasformazione urbana,
in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione dott. Sabatino
Santangelo, rappresen-tata e difesa dagli avv.ti Giovanni Verde e Giovanni
Allodi, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Napoli alla Riviera di
Chiaia n. 207,

per l’annullamento

delle deliberazioni di Giunta municipale n.
3701 e n. 3700 del 27/12/2001, n. 3196 del 7/12/2001, di Consiglio comunale n.
164 del 28/11/2001 e n. 145 del 26/11/2001, nonchè degli atti connessi nella
parte in cui dispongono l’acquisizione della proprietà di beni siti nel
compendio Coroglio – Bagnoli, danno mandato all’ UTE per la determinazione del
corrispettivo, interpretano erroneamente la determinazione dell’UTE sul valore
di mercato delle aree di proprietà dei ricorrenti;

sui motivi aggiunti proposti dalle ricorrenti

per l’annullamento

della deliberazione di Giunta comunale n. 1 del
3/1/2002, nonchè degli atti connessi ivi comprese le delibere di Giunta n. 1333
del 20/7/2001, consiliare n. 145 del 26/11/2001 e n. 164 del 28/11/2001, di
Giunta n. 3700 e n. 3701 del 27/12/2001, la determinazione del Direttore
generale n. 5 del 27/12/2001, le determinazioni del Servizio di pianificazione
urbanistica n. 48 e n. 49 del 27/12/2001 e n. 1 del 3/1/2002.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del
Comune;

visto l’atto recante la proposizione di motivi
aggiunti al ricorso;

visto l’atto di costituzione in giudizio del
Credito Italiano, con i relativi allegati;

visto l’atto di intervento "ad opponendum"
della soc. Bagnolifutura, viste le memorie difensive ed i documenti prodotti
dalle parti;

visti gli atti tutti di causa;

alla pubblica udienza del 13/4/2005, relatore
il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza.

FATTO

Con ricorso notificato il 31/12/2001 e
28/1/2002, la CIMI.MONTUBI e la MEDEDIL Edilizia Mediterranea – nella dedotta
qualità di proprietarie di compendi immobiliari siti in Napoli nell’area di
Coroglio – Bagnoli – impugnavano gli atti con i quali il Comune di Napoli, in
applicazione dell’art. 114, co. 17 e 19, della legge n. 388 del 2000, ha
determinato l’acquisizione in proprietà delle aree oggetto degli interventi di
bonifica nei siti di insediamento degli ex stabilimenti ILVA, fissandone il
corrispettivo in base alla stima effettuata dall’Agenzia del territorio.

Con atto notificato il 28/1/2002, le ricorrenti
estendevano l’impugnativa ai provvedimenti attuativi e conseguenti
all’acquisizione in proprietà.

Il Comune di Napoli ed il Credito Italiano si
costituivano in giudizio resistendo alle pretese avverse.

Con atto notificato il 20/2/2004, proponeva
intervento "ad opponendum" la Bagnolifutura, società di trasformazione urbana
costituita ad iniziativa del Comune e destinataria del conferimento delle aree
in questione.

La trattazione della domanda incidentale di
sospensione veniva rinviata a data da destinare.

DIRITTO

1. Vanno esaminate, in primo luogo, le
eccezioni sollevate dalle parti resistenti.

1.1. La difesa del Comune e quella della banca
finanziatrice rilevano che le contestazioni delle ricorrenti in ordine alla
quantificazione del corrispettivo si risolverebbero, sostanzialmente, in una
opposizione alla stima del valore delle aree, la cui cognizione sarebbe devoluta
alla cognizione del giudice ordinario.

Al riguardo è da osservare che sia le censure
sull’argomento, sia la relativa eccezione hanno un carattere logicamente e
giuridicamente subordinato alla soluzione preventiva delle questioni attinenti
alla legittimità del provvedimento di acquisizione, dal quale dipende la
spettanza del corrispettivo in questione.

Le valutazioni sull’argomento vanno quindi
posposte (cfr. par. 2.2).

1.2. La difesa dell’istituto bancario eccepisce
inoltre che le ricorrenti non avrebbero un interesse qualificato per contestare
gli atti relativi alla scelta dei soggetti finanziatori dell’intervento.

Al riguardo va rilevato che l’interesse
all’impugnativa consiste essenzialmente nel dimostrare la carenza di copertura
finanziaria dell’operazione.

1.3. La difesa della società interventrice
deduce che, anche sulla base delle emergenze processuali dei giudizi pendenti
tra le stesse parti in sede civile, il ricorso non tenderebbe al recupero dei
beni, ma sarebbe piuttosto sorretto dall’interesse o dall’obiettivo di
coonestare una pretesa risarcitoria, ovvero di conseguire una corretta
determinazione del corrispettivo; inoltre, nelle memorie difensive prodotte
dalle ricorrenti, l’impugnativa proposta sarebbe riferita unicamente alle parti
dei provvedimenti che riguardano la determinazione del corrispettivo, per cui
sarebbe desumibile una parziale rinuncia alla contestazione dell’acquisizione
dei beni.

In proposito giova premettere che, nel processo
amministrativo, la rinuncia al ricorso (sia pure parziale) va ritualmente
presentata con le formalità previste dall’art. 46 del regio – decreto n. 642
del 1907, ossia con atto notificato alla controparte o con dichiarazione a
verbale in udienza; il che nella specie non risulta.

Per altro verso, l’acquiescenza al
provvedimento impugnato, come pure la sopravvenuta carenza di interesse,
presuppongono un comportamento chiaro ed inequivocabile, imputabile al
ricorrente, dal quale si possa evincere, senza un ragionevole dubbio, la sua
volontà di accettare gli effetti delle determinazioni sfavorevoli ovvero il suo
disinteresse al conseguimento di una decisione di merito.

Nel caso in esame cio’ non emerge: da un
incompleto riferimento al contenuto dell’impugnativa, nel preambolo delle
memorie difensive depositate dalle ricorrenti, non si puo’ ricavare una
inequivoca intenzione di abbandonare una parte del "petitum", essendo tra
l’altro tale illazione contraddetta dalla articolata illustrazione e
precisazione dei motivi tendenti alla demolizione del provvedimento di
acquisizione.

Nè possono essere considerati alla stregua di
una acquiescenza all’impugnato trasferimento coattivo le azioni intraprese dalle
ricorrenti innanzi al giudice civile. Queste ultime si fondano infatti sul
presupposto della mera esistenza di provvedimenti i quali, finchè non siano
annullati o sospesi nelle forme previste dall’ordinamento, risultano comunque
efficaci, e quindi produttivi di effetti non solo sul piano della traslazione
del diritto di proprietà, ma anche su quello obbligatorio connesso al pagamento
del giusto corrispettivo. Tutt’al più è da considerare che l’esito del
presente giudizio (con un valore pregiudiziale che è stato del resto anche
altrove rilevato) influisce sulla sorte delle altre controversie.

Ma non per questo si puo’ escludere che le
ricorrenti mantengano (a meno di una esplicita rinuncia) l’interesse al
conseguimento dell’annullamento dei provvedimenti impugnati, vuoi per far
valere, se ne ricorrano le condizioni, il proprio di

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