Procedimento amministrativo. Prima del diniego dell’stanza è necessario dare avviso all’interessato -; TAR LAZIO, Roma, Sezione II Bis, Sentenza n. 3921 del 18/05/2005

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Chiamato a pronunziarsi per la
prima volta in merito alla nuova normativa sul procedimento amministrativo,
cosi’ come riformato dalla

L. n. 15 dell’ 11/02/2005
, Il Tar Lazio ha statuito che l’amministrazione
non puo’  disattesattendere la disposizione di cui al nuovo art. 10 bis della
legge sul procedimento che dispone che ” nei procedimenti ad istanza di
parte, il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della
formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli
istanti i motivi che ostano  all’accoglimento della domanda. Entro il termine di
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto
di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da
documenti “

 


TAR LAZIO, Roma, Sezione II
Bis, Sentenza n. 3921 del 18/05/2005


 


REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE


PER IL LAZIO


ROMA


 


SEZIONE SECONDA BIS


 


Registro Sentenze:
/


                                                                        
Registro Generale: 

3175/2005


 

nelle persone dei Signori:


PATRIZIO GIULIA Presidente


FRANCESCO GIORDANO Cons.


SOLVEIG COGLIANI Primo Ref.
, relatore

 

ha
pronunciato la seguente

 


SENTENZA


 

nella
Camera di Consiglio
 del 28 Aprile 2005

 

Visto il
ricorso 3175/2005  proposto da:


SOC ACQUARIO 2001 SRL


 

rappresentato e difeso
dall’avv.


DI IENNO ENRICO

con
domicilio eletto in ROMA


VIA PIAN DI SCO 23


Presso il suo studio

 


contro


 


COMUNE DI GUIDONIA
MONTECELIO

rappresentato e difeso
da:


CAPUTO AVV. FRANCESCO


con domicilio eletto in
ROMA


VIA SEBINO, 11


presso il suo studio

 


per l’annullamento
, previa sospensione dell’esecuzione,

– del
provvedimento 4 marzo 2005- pr. 14775 ” con cui il responsabile del “settore
urbanistica  del Comune di Guidonia Montecelio ha comunicato alla ricorrente il
rigetto della richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un
fabbricato aduso abitazione e commerciale in Villalba di Guidonia con la
seguente motivazione “la richiesta è stata rigettata in fase preistruttoria, ai
sensi del DPR 380/2001 e successive, in quanto non ricorrono i presupposti per
l’edificazione, essendo il lotto 936, foglio 28, sezione  Le Fosse, vincolato a
verde pubblico attrezzato, come previsto  dal PP di Villalba e normato dall’art.
9 delle N.T.”

– nonchè di ogni altro
provvedimento annesso, connesso consequenziale.

 

Visti gli atti e i documenti
depositati con il ricorso;

Vista la domanda di
sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione
in giudizio di:

 


COMUNE DI GUIDONIA
MONTECELIO

 

Udito il relatore Primo Ref. SOLVEIG COGLIANI  e
uditi altresi’ per le parti gli avv.ti indicati nel verbale d’udienza, anche in
ordine alla decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 9, l. n. 205 del
2000;

Considerato in fatto e diritto
quanto segue:


Considerato

che con il ricorso indicato in epigrafe, la società ricorrente deduceva l’illegittimità
del provvedimento di  rigetto della richiesta di permesso di costruire in primo
luogo per violazione dell’art. 3, comma 4, l. n. 241 del 1990,  dell’art. 10bis
della stessa legge, come introdotto dalla l. n. 15 del 2005, per violazione del
principio del giusto procedimento, del principio di partecipazione al
procedimento amministrativo da parte del privato e per difetto di istruttoria,
eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, illogicità ed ingiustizia
manifesta ed infine, per violazione dell’art. 97 Cost.; nonchè, da ultimo,
censurava la violazione della l. n. 1150 del 1942 e dei principi della
pianificazione urbanistica;


Considerato

che l’amministrazione si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda ed in
particolare eccependo la mancanza del presupposto del pericolo di danno grave ed
irreparabile ai fini della concessione del provvedimento cautelare;


Ritenuto
 
che la causa puo’ essere decisa i forma semplificata in considerazione delle
censure svolte in ragione dell’entrata in vigore della nuova normativa in
materia di procedimento amministrativo, nonchè sulla base della costante
giurisprudenza, anche di questo Tribunale in materia di effetti della decadenza
del vincolo per decorso dei termini;


Rilevato
,
pertanto, che puo’ procedersi alla decisione nel merito;


Considerato,
infatti,
che dagli atti emerge chiaramente che l’amministrazione ha disatteso la
disposizione di cui al nuovo art. 10 bis della legge sul procedimento che
dispone che ” nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del
procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un
provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che
ostano  all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per
iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti “
;


Ritenuto,

pertanto, che è risultata
preclusa per la parte interessata, la partecipazione al procedimento;


Considerato
,
altresi’, che il vincolo a verde pubblico attrezzato di cui al p.p. del 1985,
addotto dal Comune a giustificazione del diniego, deve ritenersi inefficace per
l’intervenuta scadenza del termine decennale di efficacia del paino stesso;

Considerato, inoltre, che
secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza, dal quale il Collegio non
ravvisa motivi per discostarsi, la decadenza dello strumento attuativo non
determina di per sè l’inedificabilità dell’area interessata del vincolo e
nemmeno l’applicazione del regime delle zone bianche ex art. 4 l. 28.1.1977, n.
10, dovendo considerarsi se sussista comunque una disciplina urbanistica
sufficientemente dettagliata, desumibile dallo strumento pianificato

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