Allo stadio con il biglietto elettronico – DM Interni del 06/06/2005

Nuova pagina 1


Biglietti elettronici con generalità dell’acquirente, o più conosciuto come
biglietto elettronico, che grazie a tecnologie efficaci e poco costose
consentirà di sapere chi effettivamente va allo stadio, da dove entra.
Inizialmente, la verifica sull’identità dello spettatore sarà “manuale”, sulla
base di un documento valido di riconoscimento, ma presto si dovrebbe passare a
sistemi di lettura ottica.

 


DI CONCERTO CON IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E CON IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE E LE
TECNOLOGIE


VISTO

il decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante "Disposizioni
urgenti per
contrastare i fenomeni di violenza in
occasione di competizioni sportive
", convertito con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2003, n. 88;


VISTO

il decreto del Ministro dell’interno in data 18 marzo 1996 e successive
modificazioni ed
integrazioni, recante "Norme di sicurezza per la
costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi", ed in particolare gli
articoli 6 e 7, riguardanti, rispettivamente, gli spazi destinati agli
spettatori ed i settori in cui possono essere suddivisi;


VISTA

la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli
spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di
calcio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Serie Generale, n.
110 del 13 maggio 2005;


VISTO

la Risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di
raccomandazioni per la cooperazione tra Forze di
polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in
occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è
interessato almeno uno Stato membro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee C 22/1 del 24 gennaio 2002;


VISTE

le disposizioni indicate nel Manuale per l’ottenimento
della Licenza UEFA
, recepito dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio;


ACQUISITO

il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella seduta
del 4 maggio 2005;


RITENUTO

di dover stabilire le modalità di attuazione dell’articolo 1-quater,
comma 1, del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28,


RITENUTO

altresi’ necessario, ai fini della sicurezza pubblica e della tutela dell’ordine
pubblico in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio, abbinare
agli altri requisiti quello della nominatività dei titoli di accesso negli
stadi, almeno fino a quando permarranno le attuali condizioni dell’ordine e
della sicurezza pubblica in occasione di dette competizioni;


DECRETA:


Art. 1


(Emissione,
distribuzione, vendita e cessione)

  1. Le società
    organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono
    responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di
    accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano.
  2. Le società
    organizzatrici di cui al comma 1 devono assicurare che:
  1. l’emissione,
    distribuzione e vendita dei titoli di accesso sia conforme alla disciplina del
    presente decreto;
  2. nei luoghi in cui sono
    distribuiti o posti in vendita i titoli di accesso siano affisse apposite
    avvertenze per gli acquirenti, recanti, in modo leggibile, il regolamento di
    utilizzo dell’impianto e gli altri avvisi di cui al successivo articolo 3,
    comma 2;
  3. negli impianti sportivi
    siano chiaramente indicati, con apposite segnalazioni di immediata
    comprensibilità, l’ubicazione dei settori e dei posti, nonchè i percorsi per
    accedervi.


Art. 2


(Condizioni e
modalità per l’emissione e la distribuzione)

    1. Il numero dei titoli di
      accesso emessi e distribuiti non puo’ essere superiore alla capienza di
      ciascun settore riservato al pubblico, determinata dalla Commissione
      provinciale o locale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in base
      agli articoli 6 e 7 del decreto del Ministro dell’Interno 18 marzo 1996, e
      successive modificazioni ed integrazioni.
  1. Fermi restando i limiti
    di capienza di cui al comma 1, in occasione di competizioni ad alto rischio o
    quando si prevede un notevole afflusso di tifosi, la capienza di ciascun
    settore e, di conseguenza, il numero di tagliandi di accesso emettibili per
    ciascuno di essi, sono sottoposti alle decisioni, rispettivamente, delle
    competenti Autorità Provinciali di pubblica sicurezza o dalle competenti
    Leghe Nazionali Professionisti o Dilettanti.
  2. L’emissione e la
    distribuzione dei titoli di accesso sono soggette alle seguenti condizioni e
    modalità:
  1. i titoli di accesso
    devono essere numerati e devono recare le generalità dell’utilizzatore,
    l’indicazione del posto assegnato e le altre indicazioni di cui all’articolo
    4;
  2. negli impianti sportivi
    con capienza superiore alle 10.000 persone i titoli di accesso destinati al
    pubblico saranno distinti da quelli rilasciati a titolo di omaggio o di
    accredito per il personale di servizio e per quello di supporto agli
    spettatori;
  3. al fine di agevolare le
    operazioni di accoglienza, indirizzamento e controllo degli spettatori in fase
    di afflusso, i titoli di accesso destinati al pubblico dovranno essere di
    colore diverso per ciascun settore dello stadio. Di colore
    diverso dovranno essere, in ogni caso, quelli destinati ai sostenitori
    della squadra ospite;
  4. fatte salve le eventuali
    determinazioni del Questore, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, le
    variazioni di settore potranno essere effettuate solo da personale incaricato
    dalla società organizzatrice dell’evento, il quale apporterà le necessarie
    modificazioni o integrazioni del titolo di accesso, anche mediante timbratura
    appositamente vidimata, nel rispetto, comunque, della capienza del settore. Di
    tali variazioni sarà compilata formale documentazione;
  5. i titoli di accesso per i
    sostenitori della squadra ospite dovranno essere di numero pari alla capienza
    del settore ospiti e saranno emessi e distribuiti almeno cinque giorni prima
    della competizione cui si riferiscono, in maniera tale da evitare qualsiasi
    promiscuità tra sostenitori delle due compagini che disputano l’incontro.


Art. 3


(Obblighi
delle società organizzatrici dell’evento)

  1. Le società
    organizzatrici devono dotarsi di moderni sistemi di emissione, distribuzione e
    vendita dei titoli di accesso in grado di:

    1. emettere, per ciascun
      settore, un numero di titoli di accesso non superiore al numero di posti a
      sedere realmente disponibile in esso;
    2. registrare il numero di
      titoli di accesso emessi divisi per abbonamenti, giornalieri e "accrediti";
    3. rendere disponibile, in
      tempo reale, tale dato alle autorità di pubblica sicurezza;
    4. avere disponibilità,
      in tempo reale, del numero totale, per settore e per tipologia
      (abbonamenti/giornalieri/accrediti), dei titoli di accesso distribuiti e
      venduti o ceduti a titolo gratuito da fornire, a richiesta, alle autorità
      di pubblica sicurezza;
    5. associare a ciascun
      biglietto emesso le generalità o ragione sociale
      del rivenditore o cedente;
    6. associare a ciascun
      biglietto venduto o ceduto le generali

      https://www.litis.it

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