Allo stadio con il biglietto elettronico – DM Interni del 06/06/2005
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Biglietti elettronici con generalità dell’acquirente, o più conosciuto come
biglietto elettronico, che grazie a tecnologie efficaci e poco costose
consentirà di sapere chi effettivamente va allo stadio, da dove entra.
Inizialmente, la verifica sull’identità dello spettatore sarà “manualeâ€, sulla
base di un documento valido di riconoscimento, ma presto si dovrebbe passare a
sistemi di lettura ottica.
DI CONCERTO CON IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E CON IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE E LE
TECNOLOGIE
VISTO
il decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante "Disposizioni
urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in
occasione di competizioni sportive", convertito con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2003, n. 88;
VISTO
il decreto del Ministro dell’interno in data 18 marzo 1996 e successive
modificazioni ed
integrazioni, recante "Norme di sicurezza per la
costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi", ed in particolare gli
articoli 6 e 7, riguardanti, rispettivamente, gli spazi destinati agli
spettatori ed i settori in cui possono essere suddivisi;
VISTA
la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli
spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di
calcio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Serie Generale, n.
110 del 13 maggio 2005;
VISTO
la Risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di
raccomandazioni per la cooperazione tra Forze di
polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in
occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è
interessato almeno uno Stato membro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee C 22/1 del 24 gennaio 2002;
VISTE
le disposizioni indicate nel Manuale per l’ottenimento
della Licenza UEFA, recepito dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio;
ACQUISITO
il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella seduta
del 4 maggio 2005;
RITENUTO
di dover stabilire le modalità di attuazione dell’articolo 1-quater,
comma 1, del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28,
RITENUTO
altresi’ necessario, ai fini della sicurezza pubblica e della tutela dell’ordine
pubblico in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio, abbinare
agli altri requisiti quello della nominatività dei titoli di accesso negli
stadi, almeno fino a quando permarranno le attuali condizioni dell’ordine e
della sicurezza pubblica in occasione di dette competizioni;
DECRETA:
Art. 1
(Emissione,
distribuzione, vendita e cessione)
-
Le società
organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono
responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di
accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano. -
Le società
organizzatrici di cui al comma 1 devono assicurare che:
-
l’emissione,
distribuzione e vendita dei titoli di accesso sia conforme alla disciplina del
presente decreto; -
nei luoghi in cui sono
distribuiti o posti in vendita i titoli di accesso siano affisse apposite
avvertenze per gli acquirenti, recanti, in modo leggibile, il regolamento di
utilizzo dell’impianto e gli altri avvisi di cui al successivo articolo 3,
comma 2; -
negli impianti sportivi
siano chiaramente indicati, con apposite segnalazioni di immediata
comprensibilità, l’ubicazione dei settori e dei posti, nonchè i percorsi per
accedervi.
Art. 2
(Condizioni e
modalità per l’emissione e la distribuzione)
-
Il numero dei titoli di
accesso emessi e distribuiti non puo’ essere superiore alla capienza di
ciascun settore riservato al pubblico, determinata dalla Commissione
provinciale o locale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in base
agli articoli 6 e 7 del decreto del Ministro dell’Interno 18 marzo 1996, e
successive modificazioni ed integrazioni.
-
Fermi restando i limiti
di capienza di cui al comma 1, in occasione di competizioni ad alto rischio o
quando si prevede un notevole afflusso di tifosi, la capienza di ciascun
settore e, di conseguenza, il numero di tagliandi di accesso emettibili per
ciascuno di essi, sono sottoposti alle decisioni, rispettivamente, delle
competenti Autorità Provinciali di pubblica sicurezza o dalle competenti
Leghe Nazionali Professionisti o Dilettanti. -
L’emissione e la
distribuzione dei titoli di accesso sono soggette alle seguenti condizioni e
modalità:
-
i titoli di accesso
devono essere numerati e devono recare le generalità dell’utilizzatore,
l’indicazione del posto assegnato e le altre indicazioni di cui all’articolo
4; -
negli impianti sportivi
con capienza superiore alle 10.000 persone i titoli di accesso destinati al
pubblico saranno distinti da quelli rilasciati a titolo di omaggio o di
accredito per il personale di servizio e per quello di supporto agli
spettatori; -
al fine di agevolare le
operazioni di accoglienza, indirizzamento e controllo degli spettatori in fase
di afflusso, i titoli di accesso destinati al pubblico dovranno essere di
colore diverso per ciascun settore dello stadio. Di colore
diverso dovranno essere, in ogni caso, quelli destinati ai sostenitori
della squadra ospite; -
fatte salve le eventuali
determinazioni del Questore, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, le
variazioni di settore potranno essere effettuate solo da personale incaricato
dalla società organizzatrice dell’evento, il quale apporterà le necessarie
modificazioni o integrazioni del titolo di accesso, anche mediante timbratura
appositamente vidimata, nel rispetto, comunque, della capienza del settore. Di
tali variazioni sarà compilata formale documentazione; -
i titoli di accesso per i
sostenitori della squadra ospite dovranno essere di numero pari alla capienza
del settore ospiti e saranno emessi e distribuiti almeno cinque giorni prima
della competizione cui si riferiscono, in maniera tale da evitare qualsiasi
promiscuità tra sostenitori delle due compagini che disputano l’incontro.
Art. 3
(Obblighi
delle società organizzatrici dell’evento)
-
Le società
organizzatrici devono dotarsi di moderni sistemi di emissione, distribuzione e
vendita dei titoli di accesso in grado di:-
emettere, per ciascun
settore, un numero di titoli di accesso non superiore al numero di posti a
sedere realmente disponibile in esso; -
registrare il numero di
titoli di accesso emessi divisi per abbonamenti, giornalieri e "accrediti";
-
rendere disponibile, in
tempo reale, tale dato alle autorità di pubblica sicurezza; -
avere disponibilità,
in tempo reale, del numero totale, per settore e per tipologia
(abbonamenti/giornalieri/accrediti), dei titoli di accesso distribuiti e
venduti o ceduti a titolo gratuito da fornire, a richiesta, alle autorità
di pubblica sicurezza; -
associare a ciascun
biglietto emesso le generalità o ragione sociale
del rivenditore o cedente; -
associare a ciascun
biglietto venduto o ceduto le generali
-
emettere, per ciascun



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