Il difernsore munito di mandato generale può acquisire informazioni su una indagine in corso. CASSAZIONE PENALE, Sezione I, Sentenza n. 11547 del 22/03/2005

Il difensore, munito
o meno di mandato per quel particolare procedimento, puo’ legittimamente acquisire
informazioni su un’indagine in corso, nella quale potrebbe essere interessato
un proprio cliente, purchè l’acquisizione sia lecita ed è lecita, in
particolare, ogni qualvolta non sia avvenuta in violazione delle regole sul
segreto previste dall’articolo 329 del c.p.p; disposizione, quest’ultima, che,
nel definire il cosiddetto segreto interno al procedimento, stabilisce che gli
atti di indagine compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria
sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza
e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari, a meno che,
sussistendo particolari esigenze di indagine, il pubblico ministero non abbia
imposto il segreto per singoli atti.

Nella specie,
pertanto, è stato ritenuto corretto il comportamento di un
avvocato il quale, anche se
non munito di esplicito mandato, per conto di un cliente, aveva chiesto
informazioni in relazione a un determinato procedimento, ove era possibile il
coinvolgimento del proprio assistito, ad altro collega, il quale, a sua volta,
aveva assistito un correo in un interrogatorio non segretato; secondo la
Cassazione, in vero, la correttezza del comportamento dell’avvocato discendeva
dal fatto che questi si era limitato a sollecitare e a ricevere notizie da chi
aveva partecipato a un atto sul cui contenuto non instava più alcun segreto
interno al procedimento.

(Vedi anche:  https://www.litis.it/giunews/news.asp?id=1053)

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FABBRI
Gianvittore – Presidente

Dott. MOCALI Piero –
Consigliere

Dott. RIGGIO
Gianfranco – Consigliere

Dott. GRANERO Francantonio
– Consigliere

Dott. PIRACCINI
Paola – rel. Consigliere

ha pronunciato la
seguente:

sentenza

sul ricorso proposto
da:

PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA DI POTENZA;

nel procedimento
contro:

BARDI Piervito, nato
a Potenza il 16/10/1945;

avverso l’ordinanza
emessa dal Tribunale del riesame di Potenza il 2/12/2004 con la quale veniva
accolta la richiesta di riesame e annullata l’ordinanza di custodia cautelare
in carcere emessa dal GIP di Potenza in data 13/11/2004 per il reato di
concorso esterno in associazione mafiosa;

visti gli atti, il
provvedimento impugnato ed il
ricorso;

Udita la relazione
del Consigliere Dott. Piraccini;

Rilevato che il
Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Vittorio Meloni chiedeva
l’annullamento con rinvio;

Rilevato che i
difensori Avv. COPPI e Avv. PACE chiedevano il rigetto del ricorso.

L’indagato,
avvocato penalista del foro di Potenza, veniva raggiunto da ordinanza di
custodia cautelare in carcere per il reato di concorso esterno in associazione
mafiosa per aver fornito un contributo rilevante al sodalizio criminoso,
facente capo al boss Martorano Renato, fornendogli informazioni riservate,
ottenute in ambiente giudiziario, riguardanti lo svolgimento delle indagini
sull’associazione mafiosa e le determinazioni del P.M. e del GIP. Il Tribunale
del riesame rilevava che le fonti di prova a carico dell’avvocato erano
costituite da tre telefonate intercettate sull’utenza in uso a Martorano, tutte
intervenute nella giornata del 10 agosto 2004, nelle quali il boss chiedeva al
legale di informarsi se erano in corso indagini che lo riguardavano e
l’avvocato, dopo alcune ore, rispondeva che probabilmente vi erano state delle
richieste di misure cautelari non accolte dal gip, e che il P.M. in pieno
agosto stava svolgendo indagini per trovare ulteriori elementi ed in
particolare aveva inviato informazioni di garanzia per poter sentire delle
persone indagate. Nell’ordinanza di custodia cautelare il GIP riteneva
sussistente il reato di concorso esterno in associazione mafiosa in quanto
il legale, non nominato
difensore di fiducia, si era prestato a cercare informazioni riservate su
un’indagine in corso allo scopo di favorire l’associazione mafiosa che si
trovava in difficoltà proprio perchè si sapeva che erano state inviate
informazioni di garanzia e si temeva per qualcosa di peggio.
Il legale, interrogato in
stato detentivo, aveva contestato l’ipotesi di accusa rivelando di essere il
difensore da sempre di Martorano e che l’indagine di cui si discuteva era
conosciuta a Potenza e le voci dicevano che erano coinvolti anche politici.
Quando era stato contattato dal suo cliente si era impegnato a chiedere
informazioni, ma in realtà non aveva contattato nessuno perchè aveva attinto
informazioni dalla sua collega di studio che era stata nominata difensore di
ufficio per un correo del Martorano, in relazione ad una informazione di
garanzia notificata per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. La collega gli
aveva riferito che quell’indagato aveva un suo difensore storico, amico di
entrambi, e cosi’ aveva deciso di contattare il solo avv. Chiriaco che proprio
quel pomeriggio del 10 agosto era in Procura col suo cliente per rendere
interrogatorio. Dopo aver sentito il collega, aveva telefonato al Martorano e
gli aveva comunicato la sua opinione sull’intera vicenda e cioè che, secondo
lui, il P.M. aveva chiesto delle misure cautelari, ma il gip le aveva
rigettate, e quindi il P.M. stava facendo ulteriori indagini. Negava di aver
saputo tali notizie da una talpa in Procura, affermava che aveva parlato solo
col suo collega ed aveva dedotto che cosi’ erano andati i fatti, perchè per
esperienza sapeva che, per il delitto di cui agli artt. 416 bis c.p., nessun
P.M. mandava prima le informazioni di garanzia, procedeva subito con la misura
cautelare, e che, se invece sentiva gli indagati a piede libero, era perchè
non aveva ottenuto le misure dal gip. Il Tribunale del riesame contestava la
prospettazione contenuta nell’ordinanza impositiva negando che il comportamento
del legale potesse configurare un concorso esterno in associazione mafiosa in
quanto il rapporto tra l’indagato e Martorano era di natura fiduciaria, avendo
il legale difeso da
sempre quel cliente, per cui anche in mancanza di un mandato, non possibile
perchè ancora non c’era un procedimento a suo carico, le richieste avanzate
per telefono potevano inquadrarsi in un rapporto cliente-avvocato. Non poteva
individuarsi alcuna agevolazione al sodalizio criminoso, neanche nella
telefonata conclusiva con cui l’avvocato riferiva l’esito della sua indagine,
perchè quelle notizie miravano a spiegare al suo cliente che cosa stesse
succedendo nell’indagine di cui aveva ricevuto notizie solo quella mattina. Nè
poteva sostenersi che in concreto quelle rivelazioni avessero aiutato il
sodalizio criminoso in difficoltà, in quanto già da tempo i partecipi
sapevano dell’indagine contro di loro e della possibilità di essere
intercettati.

Il
Tribunale inoltre valutava se potesse configurarsi l’ipotesi minore di
favoreggiamento e la escludeva perchè le notizie diffusa da Bardi erano
ampiamente conoscibili da altri partecipi alle indagini che in numerose
telefonate parlavano dei capi d’imputazione notificati con l’informazione di
garanzia. Aggiungeva il tribunale che il difensore di un indagato non ha alcun
obbligo di mantenere il segreto sull’atto a cui ha assistito e che la notizia
fornita da Bardi al suo cliente era una deduzione e non un notizia avuta
illegalmente in quanto aveva usato l’avverbio "probabilmente" quando
aveva parlato delle richieste di misure cautelari e poi aveva dato
un’informazione sbagliata quando aveva riferito che il gip le aveva rigettate.
Non vi era alcuna prova che tali affermazioni fossero notizie avute da una
talpa all’interno della Procura e che quindi se le fosse procurate illegalmente;
appariva invece altamente probabile che le avesse ricavate da considerazioni
assunte insieme al collega che aveva partecipato ad un atto del processo, visto
che proprio nel pomeriggio del 10 agosto il collega Chirico aveva partecipato
all’interrogatorio del suo assistito. Contro la decisione presentava ricorso il
P.M. deducendo violazione di legge in relazione ai reati di cui all’art. 416
bis, 378 c.p. nella parte in cui il tribunale aveva ritenuto sussistere la
scriminante di cui all’art. 51 c.p., e cioè l’esercizio del legittimo diritto
di difesa nella condotta dell’Avv. Bardi, mentre invece era provata in atti la
sua condotta illecita nell’aver ottenuto da altri difensori notizie coperte dal
segreto e nell’averle utilizzate per favorire un boss mafioso e senza essere
munito di un mandato difensivo. Riteneva il P.M. che la palese violazione di
regole deontologiche, quali il dovere di correttezza e fedeltà, da parte dei
legali escludeva la possibilità di configurare l’esercizio di un diritto.
Deduceva ancora mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione
alla esclusione del reato ascritto all’indagato che doveva qualificarsi come
concorso esterno in associazione maliosa tenuto conto che egli ben conosceva il
calibro criminale del Martorano per averlo assistito e pertanto, quando aveva
deciso di aiutarlo a reperire le informazioni di cui aveva bisogno, ben sapeva
di dare un aiuto al sodalizio criminale;

inoltre
della mafiosità dell’indagato il tribunale del riesame aveva dato conto in
altre ordinanze pronunciate nei confronti degli altri indagati di quel
processo.

Ritiene
la Corte che il ricorso debba essere rigettato in quanto la condotta tenuta
dall’avvocato Bardi, cosi’ come descritta nell’ipotesi di accusa, non presenta
alcun aspetto di illegalità nè sotto il profilo del concorso esterno in
associazione mafiosa, nè sotto il profilo del favoreggiamento. La disciplina
che il nostro codice riserva alla tutela del segreto nelle indagini, definibile
come segreto interno al procedimento, è contenuta nell’art. 329 c.p.p. ed
e’ da questa che è necessario partire per verificare quando
vi sia stata una propalazione illecita. Il principio cardine della disciplina è
che gli atti di indagine compiuti dal P.M. o dalla P.G. sono coperti dal
segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non
oltre la chiusura delle indagini preliminari. Quando sussistono particolari
esigenze di indagine il P.M. puo’ imporre il segreto per singoli atti, ma non
risulta che nel caso di specie il P.M. procedente si sia avvalso di tale
potere. La disciplina del segreto sugli atti di indagine non interessa solo ai
fini del delitto di rivelazione dei segreti di ufficio, diretta conseguenza
della violazione del segreto, ma anche in relazione a quelle condotte che
potrebbero configurare in capo al difensore, o ad altri soggetti

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