Sicurezza negli stadi con potenziamento della videosorveglianza (DM Interni del 06/06/2005)


DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI E LE
ATTIVITA’ CULTURALI E CON IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE


VISTO
il testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, ed il relativo regolamento di esecuzione;


VISTO
il decreto legge 24
febbraio 2003, n. 28, recante "Disposizioni urgenti
per
contrastare i fenomeni di violenza in occasione di
competizioni sportive
", convertito con modificazioni dalla legge 24
aprile 2003, n. 88;


VISTO
il decreto del Ministro
dell’interno in data 18 marzo 1996 recante "Norme di
sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti
sportivi
", e successive modificazioni e integrazioni, ed in
particolare l’articolo 18, riguardante i dispositivi di controllo;


VISTA

la Convenzione europea
del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le
manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Serie Generale, n. 110 del 13 maggio 2005;


VISTA

la Risoluzione del
Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione tra Forze di polizia e misure per
prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di
calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato
membro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C 22/1 del
24 gennaio 2002;


VISTE
le disposizioni
indicate nel Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA,
recepito dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio;


VISTO
il provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004, sulla
videosorveglianza;


ACQUISITO

il parere del Garante
per la protezione dei dati personali espresso nella seduta del 4 maggio 2005;


RITENUTO
di dover stabilire le
modalità di attuazione dell’articolo 1-quater, comma
3, del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, sopra indicato,

DECRETA:

Art.
1

(Apparati
e sistemi per la videoregistrazione televisiva:


ubicazione, dotazione e
caratteristiche)



1.
     

Gli impianti nei quali
si svolgono competizioni riguardanti il gioco del calcio, aventi una capienza
superiore a 10.000 spettatori, devono essere muniti di sistemi di ripresa e
registrazione televisiva a circuito chiuso delle aree riservate al pubblico,
sia all’interno dell’impianto che nelle sue immediate vicinanze. Essi dovranno
prevedere la dotazione di:



a.
     

sistemi di
alimentazione sussidiaria di tutti i dispositivi installati, per il caso di
interruzione della corrente di rete;



b.
     

un apparato di regia
delle riprese collocato nell’ambito di una sala di controllo appositamente
predisposta e presidiata, ubicata e realizzata in modo tale da garantire la
visuale completa dell’interno dell’impianto sportivo al fine di assicurare la
verifica costante delle condizioni generali di sicurezza e di utilizzo
dell’impianto stesso e, in caso di necessità, l’ottimale gestione delle
emergenze. La sala dovrà avere capienza adeguata per ospitare oltre
all’apparato di regia ed al personale tecnico adibito, i componenti del
"Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni
sportive";



c.
      

apparecchi di ripresa
(telecamere ottiche, ovvero digitali) per la video-sorveglianza del pubblico
nelle fasi di afflusso, permanenza e deflusso dell’impianto, protetti dai
rischi di danneggiamento o manomissione, in numero tale da riprendere
agevolmente tutti i varchi di accesso e deflusso, tutti i settori riservati al
pubblico, esclusi i locali igienici, nonchè le aree interne comunque
accessibili al pubblico e quelle esterne destinate alle operazioni di
prefiltraggio; tali apparecchi dovranno essere integrati con sistemi
fotografici digitali;



d.
     

impianto di
illuminazione in grado di assicurare, oltre alla piena ed efficace visibilità
dell’area di gioco, l’illuminazione adeguata della zona spettatori e delle
aree, anche esterne, interessate al transito o stazionamento del pubblico.



1.
     

La dotazione minima
dell’apparato di regia è costituita da:



a.
     

tre videoregistratori
Super VHS, ovvero tre masterizzatori/riproduttori DVCAM, uno per la registrazione/riproduzione
delle immagini riprese all’esterno dello stadio, uno per quelle riprese al suo
interno ed uno di riserva;



b.
     

un numero di monitor
sufficiente a visualizzare contemporaneamente le riprese di tutte le telecamere
in funzione, più un monitor per ogni operatore del Centro;



c.
      

sistemi di controllo e
di manovra delle telecamere e degli apparati di registrazione/riproduzione;



d.
     

postazioni di lavoro
complete di personal computer per i componenti del Centro;



e.
     

due stampanti termiche;

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