Licemziamento legittimo se si rifiutano le visite mediche -; CONSIGLIO DI STATO, Sezione IV, Sentenza n. 2112 del 03/05/2005
E’ ammesso il
licenziamento per il dipendente pubblico che si rifiuti ripetutamente di
sottoporsi a visite mediche. La scelta
disciplinare dell’Amministrazione non configura un eccesso di potere
considerato il comportamento
ingiustificatamente ostruzionistico posto in essere dal dipendente.
R E P
U B B L I
C A I
T A L
I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8599/2004 proposto
dal Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
Bortotto
Sergio, non costituito in giudizio;
per
l’annullamento
della sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio ” Sez. I ter 10.5.2004 n. 4079;
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Visti gli atti tutti
della causa;
Relatore alla pubblica
Udienza del 1 febbraio 2005 il Consigliere
Antonino
Anastasi; nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato
in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e
DIRITTO
1.Con decreto in data 7.8.2000 il Capo della
Polizia di Stato ha irrogato all’ispettore Bortotto la sanzione disciplinare
della destituzione dal servizio, per essersi lo stesso ripetutamente rifiutato
di sottoporsi ad accertamenti sanitari presso la competente Commissione Medico
Ospedaliera.
Con la sentenza in epigrafe indicata il
Tribunale ha accolto il ricorso proposto dall’interessato avverso la sanzione
espulsiva.
A sostegno del decisum il giudice di primo
grado ” dopo aver rilevato che l’ispettore, allorchè ha posto in essere il suo comportamento ostruzionistico, era affetto da
sindrome ansiosa depressiva per cui poteva ipotizzarsi che lo stesso non fosse
consapevole della gravità della sua condotta ”
ha osservato che nel caso di specie,
l’Amministrazione prima di ricorrere allo strumento disciplinare avrebbe dovuto
esplorare la possibilità di dispensare il
dipendente per inidoneità fisica o per scarso
rendimento.
La sentenza è impugnata dall’Amministrazione
che ne chiede l’integrale riforma, deducendo un unico e articolato motivo
d’appello.
All’Udienza del 1 febbraio 2005 il ricorso è
stato trattenuto in decisione.
2.
L’appello è fondato e va pertanto
accolto.
Sostiene in generale l’appellante che il
Tribunale ha posto a base della sentenza di annullamento valutazioni sul merito
della vicenda all’esame, cosi’ entrando in ambiti riservati alla
discrezionalità amministrativa.
In tal senso, in primo
luogo l’Amministrazione contesta la rilevanza e la fondatezza del giudizio
formulato del Tribunale in ordine allo stato di incapacità naturale per
sindrome ansioso-depressiva in cui si sarebbe (probabilmente) trovato a versare
l’ispettore Bortotto nel momento in cui ha posto in essere il comportamento
ostruzionistico poi sanzionato in sede disciplinare.
Sotto un diverso profilo l’Amministrazione
deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto nella fattispecie attivabili,
in luogo del procedimento disciplinare, le procedure per la dispensa dal
servizio a causa di inabilità o per persistente insufficiente rendimento.
Le doglianze, che vanno unitariamente
esaminate, sono fondate.
Al riguardo si rileva innanzi tutto che nel
corso del procedimento disciplinare l’interessato non ha mai allegato la
propria incapacità di intendere o volere e si è invece limitato a contestare
la censurabilità del comportamento da lui tenuto.
A giudizio del Collegio, in un contesto
normativo in cui l’azione o omissione rilevante disciplinarmente è quella
posta in essere con coscienza e volontà, sarebbe stato in ogni caso onere
della parte addurre almeno ex post e cioè nel corso del procedimento
disciplinare la pregressa sussistenza di uno stato di disagio psichico tale da
impedirle la percezione della gravità del comportamento addebitato.
In disparte tale profilo, appare comunque
decisivo rilevare che nemmeno nel ricorso di primo grado l’interessato perviene
ad adombrare con un minimo grado di attendibilità di aver versato, all’epoca
dei fatti, in una situazione patologica suscettibile di determinare quello
stato di irresponsabilità che dunque erroneamente il Tribunale ha dato per
probabilisticamente acclarato, pur in contrasto con le risultanze istruttorie
ed in assenza di concludenti indizi probatori.
Per quanto riguarda la mancata dispensa per
inidoneità, è poi sufficiente osservare che l’interessato fu dichiarato
idoneo dalla Commissione di II istanza e che lo stesso non aveva mai ultimato
il periodo massimo di aspettativa per infermità previsto dagli artt. 68 e 70
del DPR n. 737 del 1981: non sussistevano quindi i presupposti per
intraprendere il relativo procedimento.
Infine, quanto al mancato utilizzo dello
strumento della dispensa per insufficiente rendimento, deve rilevarsi che esso
ha natura diversa dal procedimento disciplinare, in quanto rivolto ad
estromettere dal servizio il personale che si sia dimostrato per un certo
periodo di tempo del tutto inidoneo a svolgere i propri compiti in una
valutazione globale del relativo comportamento, a prescindere da fatti
specifici.
Tra i due procedimenti esistono indubbiamente
punti di interferenza, in quanto se da un lato lo scarso rendimento non
necessariamente si accompagna a mancanze disciplinari, dall’altro queste
possono essere prese in considerazione al fine di valutare l’insufficiente
rendimento complessivo del dipendente stesso.
Sul piano teorico, è ben vero dunque che
l’ennesima mancanza posta in essere da un soggetto già sanzionato per
ventisette volte con misure disciplinari (di cui due gravi) avrebbe potuto
costituire anche elemento valutabile nel più ampio contesto dello scarso
rendimento.
Cio’ posto, è pero’ da osservare che il
giudizio in ordine alla rilevanza di fatti specifici addebitati al pubblico
dipendente sotto l’aspetto immediatamente disciplinare è riservato
all’Amministrazione, alla quale dunque spetta in definitiva di valutare nel
merito se sussistono i presupposti legali per l’attivazione ” con le piene
garanzie del contraddittorio ” del procedimento finalizzato all’irrogazione di
misure sanzionatorie disciplinari.
In questo contesto di riferimento, al giudice
della legittimità spetta per converso di sindacare la scelta disciplinare
dell’Amministrazione ove questa risulti viziata sotto profili di eccesso di
potere che nel caso in esame, avuto riguardo alle risultanze dell’inchiesta
disciplinare ed alla gravità (riconosciuta anche dal Tribunale) del
comportamento ingiustificatamente ostruzionistico reiteratamente posto in
essere dal dipendente, si rivelano pero’ insussistenti.
Sulla base delle
considerazioni che precedono e nell’impossibilità di esaminare i profili di
censura assorbiti in primo grado a causa della mancata costituzione
dell’appellato il ricorso dell’Amministrazione va quindi accolto.
Ricorrono motivi per
compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie
l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il
ricorso di primo grado.
Le spese del giudizio
sono interamente compensate.
Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Cosi’ deciso in Roma il 1 febbraio 2005 dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quar
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