Vincolanti le linee guida del Ministero sulla fecondazione assistita – TAR LAZIO, Sezione III Ter, Sentenza n. 4047 del 23/05/2005
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Le linee guida
sulla procreazione medicalmente assistita emanate dal Ministero della Salute non
sono in contrasto con la legge sulla fecondazione artificiale. Il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio ha cosi’ respinto il ricorso di alcuni centri
di medicina riproduttiva contro il Ministero della Salute che aveva attribuito
carattere vincolante alle linee guida sulla procreazione medicalmente assistita,
pur avendo le linee guida in campo sanitario generalmente natura di
raccomandazione. Secondo i giudici amministrativi le indicazioni non sono in
contrasto con la legge sulla procreazione medicalmente assistita in quanto è la
stessa legge che ne ha previsto il carattere vincolante per tutte le strutture
autorizzate che si occupano di medicina riproduttiva. Le linee guida sono
inoltre perfettamente conformi al dettato legislativo in materia di diagnosi
preimpianto laddove proibiscono tale esame per finalità eugenetiche, essendo la
tutela del concepito lo scopo ultimo della legge.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
– Sezione Terza ter – sentenza n. 4047/2005
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter
Composto dai Magistrati:
Francesco CORSARO Presidente
Silvestro Maria RUSSO Componente
Stefano FANTINI Componente relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 12320 del 2004 Reg. Gen.
proposto da Unità di Medicina della Riproduzione, Piccola Soc. Coop. a r.l.,
con sede in Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore dr. A.G.,
da Centro Procreazione Assistita Demetra S.r.l., con sede in Firenze, in persona
del legale rappresentante pro tempore dr.ssa E. C. e da C.M.C. – Centro Medico
Cerva – Studio Professionale Associato, con sede in Milano, in persona del
legale rappresentante pro tempore dr.ssa M. C., tutti rappresentati e difesi
dagli Avv.ti Maria Paola Costantini e Sebastiano Papandrea, elettivamente
domiciliati in Roma, alla Via Poggio Moiano n. 23 (presso lo studio dell’Avv.
Maria Paola Costantini);
CONTRO
Ministero della Salute, in persona del Ministro
pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso i cui uffici è pure legalmente domiciliato in Roma, alla Via dei
Portoghesi n. 12;
e con l’intervento ad adiuvandum
– della IVF and Genetics S.r.l., con sede in
Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avv. Filomena Gallo, ed elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Giulio
Cesare n. 61, presso lo studio dell’Avv. Maria Paola Costantini;
– dell’Associazione S.I.F.E.S. e M.R. "Società
italiana di fertilità e sterilità e medicina della riproduzione – onlus", con
sede in Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall’Avv. Maria Paola Costantini, presso la quale è elettivamente
domiciliata in Roma, al Viale Giulio Cesare n. 61;
– della Embryo S.r.l., con sede in Napoli, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatea e difesa dall’Avv.
Filomena Gallo, ed elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Giulio Cesare n.
61, presso lo studio dell’Avv. Maria Paola Costantini;
e con l’intervento ad opponendum
del Comitato per la tutela della salute della
donna, in persona del legale rappresentante A.P. in Roccasalvo, e del Forum
delle Associazioni Familiari, in persona del legale rappresentante dr.ssa L. C.
S., entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Aldo Loiodice ed Isabella
Loiodice, presso il loro studio elettivamente domiciliate in Roma, alla Via
Ombrone n. 12, Pal. B;
per l’annullamento
del D.M. 21/7/2004, pubblicato nella G.U.R.I.
del 16/8/04, recante "Linee guida sulla procreazione medicalmente assistita" ai
sensi dell’art. 7 della legge 19/2/2004, n. 40.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del
Ministero della Salute;
Visti gli atti di intervento ad adiuvandum
della IVF and Genetics S.r.l., dell’associazione S.I.F.E.S. e M.R., nonchè
della Embryo S.r.l.;
Visti gli atti di intervento ad opponendum del
Comitato per la tutela della salute della donna e del Forum delle associazioni
familiari;
Viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 7.4.2005,
il Primo Ref. Stefano Fantini;
Uditi i procuratori delle parti come da verbale
di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
quanto segue.
FATTO
Con atto notificato in data 15/11/04 e
depositato il successivo 14/12 le strutture ricorrenti impugnano le Linee guida
di cui al D.M. 21/7/04, assumendone l’illegittimità.
Deducono a fondamento del ricorso i seguenti
motivi di diritto :
1) Eccesso di potere sotto il profilo dello
straripamento di potere; violazione degli artt. 32, 70 e 102 della Costituzione;
violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 13 e 14 della legge 19/2/2004, n.
40; eccesso di potere per illogicità manifesta.
Il decreto impugnato non si limita a
disciplinare i protocolli medici da utilizzare per le tecniche di procreazione
medicalmente assistita, ma si addentra a disciplinare questioni prive di
attinenza con gli aspetti tecnico – organizzativi, che sarebbero state di
competenza del legislatore, ovvero dell’Autorità giudiziaria in sede
interpretativa.
Generalmente, le Linee guida in campo sanitario
contengono raccomandazioni non vincolanti concernenti le buone pratiche mediche
o le prassi della medicina basate sull’evidenza scientifica; nel caso di specie,
al contrario, è la stessa legge n. 40/04 a sancirne la vincolatività per tutti
i centri autorizzati.
Le Linee guida inoltre non possono considerarsi
come regolamento di attuazione, non avendo la forma e la natura di un atto
normativo.
Di conseguenza, il loro ambito oggettivo
avrebbe dovuto essere limitato agli aspetti organizzativi od ai fattori tecnici,
senza incidere su aspetti legati alle libertà ed ai diritti fondamentali degli
individui.
Cosi’ non è nel caso di specie.
In particolare, il provvedimento impugnato
prevede che "è proibita ogni diagnosi preimpianto a finalità eugenetica. Ogni
indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi
dell’art. 14, comma 5, dovrà essere di tipo osservazionale".
A ben vedere, gli artt. 13 e 14 della legge n.
40/04 non abbisognavano di alcun intervento attuativo da parte delle Linee
guida; si tratta, infatti, di norme che non presentano aspetti tecnici da
chiarire, ma che pongono divieti e limiti, peraltro ricadenti su diritti
fondamentali, anche di rango costituzionale, che non possono essere aggravati
con atti amministrativi.
Infatti sia l’art. 13 che l’art. 14 impongono
limiti a diritti riconosciuti costituzionalmente (il diritto alla ricerca ed il
diritto alla salute) in virtù di un diritto dell’embrione alla dignità umana;
il bilanciamento di tali valori non puo’ che essere effettuato dal legislatore.
Va peraltro considerato che l’art. 13 della
legge n. 40/04 non vieta la diagnosi, che, in sè considerata, non ha valenza
lesiva nei confronti del bene protetto dalla norma, che è l’embrione.
Altra cosa è il divieto di "selezione a scopo
eugenetico", volto ad impedire esperimenti comportanti il sacrificio di embrioni
"esclusivamente" funzionali al miglioramento della razza.
Il provvedimento impugnato, parlando di
diagnosi preimpianto a finalità eugenetica, crea un non senso, risultando
dunque inficiato di illogicità; ed invero ogni intervento diagnostico ha solo
finalità cognitiva.
Le Linee guida, nella parte in cui consentono
esclusivamente l’indagine di tipo osservazionale degli embrioni creati in vitro,
svuotano di significato la previsione di cui all’art. 14, I, IV, e V comma,
della legge n. 40/04, vietando ogni forma di diagnosi genetica.
Solamente quest’ultima consente infatti di
riconoscere anomalie cromosomiche (triploidie e tetraploidie) che comportano per
la madre il rischio della mola vescicolare; attraverso l’indagine meramente
osservazionale dell’embrione è possibile valutare esclusivamente la compattezza
e lo stato di aggregazione delle cellule che formano l’embrione.
L’obbligo imposto dalle Linee guida di limitare
le indagini diagnostiche alla mera osservazione al microscopio introduce un
divieto non
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