Davanti al giudice di pace nessun rito alternativo -; CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 228 del 06/05/2005
Per la Consulta è legittima l’esclusione dei
riti alternativi dal procedimento penale davanti al giudice di pace. Con
l’ordinanza n. 228 la Corte costituzionale ha puntualizzato le particolari
caratteristiche del processo di competenza della magistratura onoraria, tali da
giustificare deviazioni dal modello ordinario. In particolare il patteggiamento
si concilierebbe difficilmente con il costante coinvolgimento della persona
offesa nel procedimento.
Tanto è vero che il giudice da un lato puo’ escludere la procedibilità per la
particolare irrilevanza del fatto solo se non emerge un interesse della persona
offesa alla prosecuzione del procedimento e, dall’altro, puo’ pronunciare
l’estinzione del reato dopo l’attuazione di condotte riparatorie.
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Ordinanza 228/2005 |
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Giudizio |
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Presidente |
CAPOTOSTI |
Relatore |
NEPPI MODONA |
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Camera di Consiglio del |
20/04/2005 |
Decisione del |
06/06/2005 |
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Deposito del |
08/06/2005 |
Pubblicazione in G. U. |
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Ordinanze di rimessione |
554/2003 19/2004 324/2004 |
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Massime: |
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ORDINANZA N. 228 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO LA CORTE composta dai signori: – Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente – Guido NEPPI – Annibale MARINI " – Franco BILE " – Giovanni Maria FLICK " – Francesco AMIRANTE " – Ugo DE – Romano VACCARELLA " – Paolo MADDALENA " – Alfio FINOCCHIARO " – Franco GALLO " ORDINANZA nei giudizi di Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei udito nella camera di consiglio del 20 aprile 2005 il Giudice Ritenuto che con ordinanza del 9 maggio 2003 (r.o. n. 554 del 2003) il Giudice di pace di Pavia ha che il giudice rimettente rileva che la <span |

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