Davanti al giudice di pace nessun rito alternativo -; CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 228 del 06/05/2005

 

Per la Consulta è legittima l’esclusione dei
riti alternativi dal procedimento penale davanti al giudice di pace. Con
l’ordinanza n. 228 la Corte costituzionale ha puntualizzato le particolari
caratteristiche del processo di competenza della magistratura onoraria, tali da
giustificare deviazioni dal modello ordinario. In particolare il patteggiamento
si concilierebbe difficilmente con il costante coinvolgimento della persona
offesa nel procedimento.
Tanto è vero che il giudice da un lato puo’ escludere la procedibilità per la
particolare irrilevanza del fatto solo se non emerge un interesse della persona
offesa alla prosecuzione del procedimento e, dall’altro, puo’ pronunciare
l’estinzione del reato dopo l’attuazione di condotte riparatorie.

 

Ordinanza 228/2005

Giudizio

 

Presidente

CAPOTOSTI

  Relatore

NEPPI MODONA

Camera di Consiglio del

20/04/2005

  Decisione del

06/06/2005

Deposito del

08/06/2005

  Pubblicazione in G. U.

 

 

Ordinanze di rimessione

554/2003   19/2004   324/2004  
668/2004   669/2004   670/2004  

Massime:

 

 

 

ORDINANZA N. 228

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO

LA CORTE
COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Piero Alberto   CAPOTOSTI                  Presidente

– Guido             NEPPI
MODONA Giudice

– Annibale                     MARINI             "

– Franco                       BILE                             "

– Giovanni Maria            FLICK                           "

– Francesco                   AMIRANTE                    "

– Ugo                            DE
SIERVO                    "

– Romano                     VACCARELLA                 "

– Paolo              MADDALENA                  "

– Alfio               FINOCCHIARO               "

– Franco                       GALLO                          "

ha pronunciato la
seguente

ORDINANZA

nei giudizi di
legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a
norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nonchè
dell’art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio), e
degli artt. 1 e 7, comma 1, lettera c),
della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione
dei reati minori e modifiche del sistema penale e tributario), in relazione
all’art. 726 del codice penale, promossi, nell’ambito di diversi procedimenti
penali, dal Giudice di pace di Pavia con ordinanza del 9 maggio 2003, dal
Giudice di pace di Vittorio Veneto con ordinanze del 30 ottobre 2003 e del 5
febbraio 2004, dal Giudice di pace di Conegliano con ordinanze del 14 e 21
novembre 2003 e del 13 febbraio 2004, rispettivamente iscritte al n. 554 del
registro ordinanze 2003 e ai numeri 19, 324, 668, 669 e 670 del registro
ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2003 e
nn. 8, 17 e 33, prima serie speciale, dell’anno 2004.

    Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;

    udito nella camera di consiglio del 20 aprile 2005 il Giudice
relatore Guido Neppi Modona.

    Ritenuto che con ordinanza del 9 maggio 2003 (r.o. n. 554 del 2003) il Giudice di pace di Pavia ha
sollevato, su eccezione della difesa, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77, primo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.
2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge
24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non consente il ricorso ai riti
alternativi e in particolare all’applicazione della pena su richiesta nel
procedimento davanti al giudice di pace;

    che il giudice rimettente rileva che la
legge-delega 24 novembre 1999, n. 468, “nulla dispone circa l’applicabilità
dei riti alternativi nel processo davanti al giudice di pace e che
l’esclusione dei medesimi (e, in particolare, del patteggiamento) [ ] non
appare ragionevolmente riconducibile ai principi generali ispiratori della
legge di riforma nè chiaramente funzionale allo scopo di massima
semplificazione da questa perseguito”;

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