Le alternative al carcere sono a tutela della persona e vanno applicate anche ai clandestini -; Cassazione Penale, Sezione I, Sentenza n. 22161 del 10/06/2005
Gli stranieri privi di permesso di soggiorno e
raggiunti da un provvedimento di espulsione non vanno solo per questo
automaticamente esclusi dal regime delle misure alternative al carcere, se si
trovano in prigione a scontare una condanna. Lo afferma la Corte di cassazione,
con la sentenza n.
22161 della prima sezione penale depositata il 10 giugno, che spiega come il
fine rieducativo della pena, sancito dalla Costituzione, non consente di
introdurre discriminazioni fra cittadini e stranieri con tanto di permesso di
soggiorno, da un lato, e clandestini, dall’altro. Per una ragione di fondo: la
tutela della dignità della persona, indipendentemente dal suo diritto a stare
in Italia, è alla base delle norme che regolano il sistema delle pene
alternative, cui si deve poter accedere, se ricorrono i presupposti, da
valutare caso per caso. Nè conta che il clandestino sia stato raggiunto da un
decreto di espulsione, che lo allontanerà dal nostro Paese quando avrà
scontato la sua pena: la risocializzazione non puo’ essere ristretta
all’interno di connotati " nazionalistici". Non c’è differenza se la
rieducazione del detenuto, insomma, darà frutti in Italia o all’estero.
La sentenza ha annullato un’ordinanza del tribunale di sorveglianza di Bologna,
con la quale venivano negate le richieste di affidamento in prova al servizio
sociale, di affidamento terapeutico, di semilibertà e di detenzione
domiciliare presentate da un giovane extracomunitario. I giudici avevano
ritenuto che, essendo stato espulso con decreto del prefetto, non esistevano
valide prospettive di reinserimento sociale sul territorio. La Corte ha,
invece, stabilito che ” il regime delle misure alternative alla detenzione in
carcere ” puo’ ” essere applicato anche allo straniero entrato illegalmente in
Italia e colpito da provvedimento di espulsione amministrativa operante solo
dopo l’esecuzione della pena ” . Le norme che riguardano le misure alternative
” sono dettate a tutela della dignità della persona umana, in sè considerata
e protetta indipendentemente dalla circostanza della liceità o non della
permanenza nel territorio italiano ” . Un’eventuale disparità di trattamento
normativo sarebbe cosi’ indubbiamente contraria ai principi di uguaglianza e al
canone della ragionevolezza dettati dalla Costituzione.
Fonte: Il Sole 24 Ore



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