Le convenzioni per assumere i Lavoratori socialmente utili devono coinvolgere le Regioni -; CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 219 del 06/06/2005

Le convenzioni per assumere i lavoratori socilamente utili
devono necessariamente coinvolgere le Regioni. Lo stato, in pratica, non puo’
negoziare direttamente con i Comuni. Secondo la Consulta, la disciplina dei lavori socialmente utili
concernendo la tutela del lavoro e le politiche sociali, nel
contesto di particolari rapporti intersoggettivi di prestazione di attività
si colloca all’incrocio di varie competenze legislative, di cui
ai commi secondo, terzo e quarto dell’art. 117 della Costituzione.

    Essa
infatti, in quanto mira ad agevolare l’accesso all’occupazione, attiene in
senso lato al collocamento, e quindi si inscrive nella tutela del lavoro
attribuita dal terzo comma dell’art. 117 della Costituzione alla competenza
concorrente dello Stato e delle Regioni

 

Sentenza 219/2005

Giudizio

 

Presidente

CONTRI

  Relatore

BILE

Udienza Pubblica del

08/03/2005

  Decisione del

06/06/2005

Deposito del

08/06/2005

  Pubblicazione in G. U.

 

 

 

 

Massime:

 

 

 

SENTENZA N. 219

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE
COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

           Fernanda                      CONTRI            Presidente

           Guido                           NEPPI MODONA Giudice

           Piero Alberto     CAPOTOSTI      "

           Annibale                       MARINI             "

           Franco              BILE                  "

          
Giovanni Maria   FLICK                "

           Francesco                     AMIRANTE        "

           Ugo                              DE SIERVO        "

           Romano                        VACCARELLA     "

           Paolo                            MADDALENA      "

           Alfio                 FINOCCHIARO   "

           Alfonso             Quaranta       "

           Franco                          GALLO              "

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 3, commi 76, 77 e 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato ” l
egge finanziaria
2004), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 24
febbraio 2004, depositato in cancelleria il 4 marzo successivo ed iscritto al
n. 33 del registro ricorsi 2004.

    Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;

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