Le indennità per i « Goa » vanno riferite a tutti i redditi -; CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 220 del 06/06/2005

L’indennità fissa da corrispondere ai giudici
onorari aggregati va commisurata all’intera situazione reddituale risultante
dalla dichiarazione dei redditi dell’interessato, quindi non solo in
riferimento ai redditi da lavoro o da pensione ma anche ad eventuali redditi
patrimoniali. Lo ha stabilito la Corte costituzionale cancellando, con la sentenza n. 220, l’articolo 8 della
legge n. 276 del 1997 nella parte in cui prevede la decurtazione del 50%
dell’indennità facendo esclusivo riferimento alla titolarità di un reddito da
pensione o da lavoro superiore a 5 milioni lordi di vecchie lire. Il Tribunale
di Ancona, ricorrente, aveva contestato alla norma di utilizzare un parametro
inidoneo a rappresentare l’effettiva situazione patrimoniale dell’avente
diritto e la Corte ha condiviso l’intepretazione. ” Puo’ certamente
riconoscersi al legislatore ” hanno sentenziato i giudici della Consulta nel
rimarcare la natura non retributiva dell’indennità in questione ( 20 milioni
annui di vecchie lire) ” la facoltà di ancorare l’indennità, entro i limiti
della non irragionevolezza, a parametri indipendenti da quelli, propri della
retribuzione, connessi alla qualità e quantità del lavoro svolto. Tuttavia ”
hanno pero’ fatto rilevare ” la norma impugnata risulta irragionevole in quanto
non considera, al fine della determinazione di tale indennità, l’intera
situazione reddituale risultante dalla dichiarazione dei redditi dei giudici
onorari aggregati, ma solo quella riferibile a redditi da lavoro o da pensione,
in tal modo rendendosi non coerente con la ratio, a essa evidentemente sottesa,
di garantire una indennità di importo maggiore solo a chi già non goda di
altri redditi di livello adeguato ” .

 

Sentenza 220/2005

Giudizio

 

Presidente

CAPOTOSTI

  Relatore

MARINI

Udienza Pubblica del

03/05/2005

  Decisione del

06/06/2005

Deposito del

08/06/2005

  Pubblicazione in G. U.

 

 

Ordinanze di rimessione

748/2003  

Massime:

 

 

 

SENTENZA N. 220

            ANNO
2005

REPUBBLICA
ITALIANA

IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE
COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Piero Alberto                  CAPOTOSTI             Presidente

– Fernanda                       CONTRI                  Giudice

– Guido                            NEPPI MODONA        "

– Annibale                        MARINI                   "

– Franco                          BILE                       "

– Giovanni Maria      FLICK                     "

– Francesco             AMIRANTE              "

– Ugo                                       DE
SIERVO                    "

– Romano                                 VACCARELLA                 "

– Paolo                            MADDALENA            "

– Alfio              FINOCCHIARO    "

– Alfonso                          QUARANTA              "

– Franco                          GALLO                    "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la
definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari
aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari),
promosso con ordinanza dell’11 aprile 2003 dal Tribunale di Ancona nel
procedimento civile vertente tra Santoro Amedeo contro il Ministero della
giustizia ed altro, iscritta al n. 748 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2003.

    Visti l’atto di costituzione di Santoro
Amedeo nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;

    udito nell’udienza pubblica del 3 maggio
2005 il Giudice relato

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