Ricongiunzioni. Le condizioni della Bossi Fini non compromettono il diritto alla vita familiare -; CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 224 del 06/06/2005
Dopo le recenti bocciature la ” Bossi Fini ”
passa un esame davanti alla corte costituzionale.
Con la sentenza n.
224 scritta da Fernanda Contri, la Consulta ha infatti giudicato infondata la
questione di legittimità costituzionale sollevata sulla disciplina dei
ricongiungimenti familiari.
O almeno su quella parte che riguarda i genitori a carico. Il tribunale di
Prato aveva contestato la corrispondenza alla carta costituzionale
dell’articolo 29, comma 1, lettera c, del Testo unico sull’immigrazione, nella
versione modificata appunto dalla legge 189/ 02.
La norma permette allo straniero di chiedere il ricongiungimento per i genitori
a carico, a condizione che non abbiano altri figli nel Paese d’origine oppure
per i genitori con più di 65 anni quando gli altri figli non possono
provvedere al loro mantenimento per documentati e gravi motivi di salute.
Secondo i giudici toscani la disposizione sarebbe stata in contrasto con gli
articoli 2 e 29 della Costituzione, perchè avrebbe impedito l’esercizio
dell’inviolabile diritto a una vita familiare, riconosciuto anche stranieri,
pienamente equiparati ai cittadini per quanto riguarda il godimento dei diritti
fondamentali. Ma a essere violato sarebbe stato anche l’articolo 3, perchè,
quando in gioco c’è il
diritto del singolo al godimento del diritto familiare,
sarebbe irrilevante la presenza di altri figli dei genitori nel Paese
d’origine, tanto che, in caso contrario, si verificherebbe un’ingiustificata
disparità di trattamento tra richiedenti che hanno fratelli e altri che ne
sono sprovvisti. Senza tenere conto poi che, sulla base della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo, una compressione del diritto al rispetto della vita
familiare sarebbe possibile solo in presenza di necessità di ordine pubblico.
La Corte costituzionale non è stata di questo avviso e ha sottolineato
innanzitutto come l’inviolabilità del diritto all’unità familiare deve essere
riferita e tutelata in rapporto alla ” famiglia nucleare, eventualmente in
formazione ” , favorendo quindi il ricongiungimento dello straniero con il
coniuge e i figli minori. Diversa è la questione in relazione a figli
maggiorenni, allontanatisi dalla famiglia d’origine, e genitori. Per loro
l’unità familiare perde le caratteristiche di diritto inviolabile, per entrare
nel campo della discrezionalità del legislatore a un bilanciamento tra ”
interesse all’affetto ” e altri interessi. La stessa Corte costituzionale, nel
2001 ( ordinanza n. 232), aveva avuto modo di ricordare come il legislatore
possa porre dei limiti all’accesso di stranieri sul territorio nazionale
bilanciando i valori in gioco e con l’unico vincolo che le scelte non fossero
evidentemente irragionevoli. Irragionevolezza che alla Corte non risulta
neppure oggi, visto che collega il ricongiungimento alle situazione nelle quali
è presente un effettivo bisogno da parte di familiari stretti che non sono in
grado di soddisfare autonomamente le proprie esigenze di vita.
” Le stesse argomentazioni ” puntualizza poi la sentenza” valgono per le
ragioni di solidarietà familiare invocate dal rimettente; anzi, in questo caso
è ancora più ampia la discrezionalità del legislatore, in quanto il concetto
di solidarietà non implica necessariamente quello di convivenza, essendo ben
possibile adempiere il relativo obbligo mediante modalità diverse dalla
convivenza ” .
Quanto poi alla presunta violazione del principio di uguaglianza, la Corte
costituzionale osserva che questo non risulta certo compromesso quando si tiene
presente che nel paese d’origine possono esserci altri figli e sono quindi
possibili altre forme di conservazione del’unità familiare. Il diritto al godimento della
vita familiare resta comunque garantito nelle situazioni di grave bisogno in
cui si possono venire a trovare i genitori quando non hanno possibilità di
provvedere al proprio mantenimento. Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore
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Sentenza 224/2005 |
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Giudizio |
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Presidente |
CONTRI |
Relatore |
CONTRI |
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Camera di Consiglio del |
26/01/2005 |
Decisione del |
06/06/2005 |
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Deposito del |
08/06/2005 |
Pubblicazione in G. U. |
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Ordinanze di rimessione |
251/2004 |
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Massime: |
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ANNO REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO LA CORTE composta dai signori: – Fernanda CONTRI Presidente – Piero Alberto CAPOTOSTI Giudice – Guido NEPPI – Annibale MARINI " – Franco BILE " – Giovanni Maria FLICK " – Francesco AMIRANTE " – Ugo DE – Romano VACCARELLA " – Paolo MADDALENA " – Alfio FINOCCHIARO<span |

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