Custodia cautelare, prolungamento dei termini e contestazioni a catena: il decalogo del Palazzaccio – Cassazione Penala, Sezioni Unite, Sentenza n. 21957 del 10/06/2005
Nuova pagina 1
Le sezioni unite risolvono
il contrasto a favore della linea garantista
Stop della Cassazione ai prolungamenti artificiosi dei provvedimenti restrittivi
nella fase delle indagini preliminari. I giudici di Piazza Cavour scelgono la
linea garantista sulle contestazione a catena. Con la sentenza 21957/05 le
Sezioni unite penali del Palazzaccio, infatti, hanno messo la parola fine sulla
vexata quaestio della retrodatazione del termine iniziale d’efficacia della
custodia in carcere, nel caso in cui più ordinanze dispongono la stessa misura
cautelare – per un fatto identico o per fatti connessi – nei confronti di un
imputato. Il massimo consesso di Piazza Cavour, nel risolvere il contrasto
giurisprudenziale sollevato dalla II sezione penale con l’ordinanza 660/05
(depositata il 17 gennaio scorso e leggibile negli arretrati del 1° febbraio
2005) ha definitivamente chiarito la portata del terzo comma dell’articolo 297
del Codice di procedura penale, introdotto per impedire le contestazioni a
catena con il prolungamento artificioso dei termini di custodia cautelare.
Ecco i principi di diritto elaborati dalla Suprema corte: 1) nel caso di
emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la
medesima misura cautelare per fatti diversi, commessi anteriormente
all’emissione della prima ordinanza, legati da concorso formale, da
continuazione o da connessione teleologica, la retrodatazione della decorrenza
dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive opera
indipendentemente dalla possibilità, al momento dell’emissione della prima
ordinanza, di desumere dagli atti l’esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze
successive, e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di
desumere dagli atti l’esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative
misure; 2) nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze
che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi. tra i quali non
sussiste la connessione prevista dall’articolo 297, comma 3, Cpp, i termini
delle misure disposte con le ordinanze successive decorrono dal giorno in cui è
stata eseguita o notificata la prima, se al momento dell’emissione di questa
erano desumibili dagli atti gli elementi che hanno giustificato le ordinanze
successive.
Fonte:
www.dirittoegiustizia.it



Commento all'articolo