Legittima la destituzione dell’agente di polizia che fa uso abituale di sostanze stupefacenti. CONSIGLIO DI STATO, Sezione IV, Senenza n. 2705 del 25/05/2005
E’ legittima la
destituzione dell’agente di polizia che fa uso abituale di sostanze
stupefacenti. Il provvedimento disciplinare puo’ essere comminato sia in caso
di violazione dei doveri di correttezza e di lealtà che si assumono con il
giuramento, sia in caso di ripetizione della condotta illecita, fermo restando
che l’uso di sostanze stupefacenti incide negativamente sulla qualità del
servizio ed è lesivo del prestigio del corpo di polizia.
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quarta, sentenza n. 2705/2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6690 del 2004,
proposto da A., rappresentato e difeso dall’avv.
Salvatore A. Napoli,
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via C. Morin
n. 1.
C O N T R O
Ministero dell’interno, in persona del
Ministro in carica e Consiglio provinciale di disciplina presso la Questura di
Bologna, in persona del suo Presidente, rappresentati e difesi dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati per legge in Roma Via
dei Portoghesi, n. 12.
PER L’ANNULLAMENTO
della sentenza del T.A.R. Lazio – Sezione
staccata di Latina 20 aprile 2004, n. 222.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del
Ministero appellato.
Viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Data per letta alla pubblica udienza del 1
marzo 2005, la relazione del Consigliere Costantino Salvatore;
Uditi l’avv. Napoli per l’appellante e l’avv.
dello Stato Elefante per il Ministero appellato.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
quanto segue.
FATTO
Con ricorso al TAR del Lazio, Sezione staccata
di Latina, A. impugnava il decreto ministeriale in data 2 luglio 2002, recante
la sua destituzione dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza per avere
reiteratamente acquistato dosi di cocaina unitamente ad altro appartenente alla
Polizia di Stato, denotando mancanza di senso dell’onore e della morale in relazione
alla sua qualità di tutore dell’ordine, e recando, quindi, grave pregiudizio
all’Amministrazione.
Il ricorrente lamentava la violazione e falsa
applicazione dei principi generali in tema di pubblico impiego e, in
particolare, in tema di personale di polizia di Stato di cui al DPR. 25 ottobre
1981, n. 737, nonchè eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà
manifesta, per eccessività della sanzione, per disparità di trattamento, per
difetto di motivazione e di istruttoria.
L’Amministrazione intimata si costituiva in
giudizio, contestando la fondatezza del gravame.
All’esito del deposito di documentazione,
disposto con ordinanza presidenziale, il ricorrente proponeva motivi aggiunti,
insistendo sulla deduzione di illegittimità per disparità di trattamento,
nella considerazione che la sua posizione non sarebbe dissimile dalla posizione
del collega B, nei cui confronti era stata disposta la sola sospensione
temporanea dal servizio per mesi sei.
Il ricorso era respinto con la sentenza in
epigrafe specificata, contro la quale l’interessato ha proposto il presente
appello, chiedendone l’integrale riforma.
Il Ministero si è costituito anche in questo
grado.
L’appello è stato trattenuto in decisione
alla pubblica udienza del 1 marzo 2005
DIRITTO
1. Con il primo motivo viene riproposta la
censura di manifesta eccessività della sanzione in considerazione della tenuità
del fatto e dell’occasionalità della assunzione delle sostanze stupefacenti.
Il motivo è infondato.
Come esattamente rilevato dal primo giudice,
posto che il giudizio di tenuità di una sanzione disciplinare è direttamente
correlato alla qualità dell’interessato, non puo’ essere connotato da
"tenuità" il comportamento di un agente di polizia, istituzionalmente
preposto alla tutela dell’ordine, il quale, in contrasto con i doveri di lealtà
e correttezza assunti con il giuramento, faccia uso di sostanze stupefacenti,
tenendo contatto, a tal fine, con un personaggio (il fornitore dello
stupefacente) ritenuto di assoluto rilievo e perfettamente inserito in un vasto
contesto criminale a diretto contatto con i trafficanti (come testualmente si
desume dal verbale del Consiglio di Disciplina).
Quanto alla valutazione della gravità di un
tale comportamento ai fini disciplinari e alla proporzione tra la sanzione
disciplinare irrogata e la gravità dei fatti contestati, si tratta di attività
che costituisce manifestazione del discrezionale apprezzamento
dell’amministrazione, suscettibile di sindacato di legittimità solo per
macroscopici vizi logici che nella specie non sussistono (cfr., Sez. IV, 15
maggio 2003 n. 2624).
La vicenda di cui il A si è reso
protagonista, avuto riguardo alle modalità di tempo e di luogo in cui è
maturata e si è sviluppata, rileva non solo la mancanza del senso dell’onore e
del senso morale ma dimostra anche la dolosa violazione dei doveri
istituzionali, con grave pregiudizio all’amministrazione di appartenenza.
La riscontrata mancanza di affidamento sulle
doti morali e caratteriali dell’agente, che sostanzialmente sono alla base
della destituzione, presuppone un apprezzamento di natura tecnico discrezionale
da parte dell’amministrazione, che nel caso in esame non appare censurabile.
Ove poi si consideri che il ricorrente non è
nuovo ad episodi del genere, in quanto, come risulta dal verbale della
Commissione di Disciplina e dal foglio matricolare, ha subito nel 2000 la
sanzione della pena pecuniaria per essere stato sorpreso, due anni prima, in
possesso di hashish, appare evidente che, nel caso in esame, non sussiste
neppure l’occasionalità dell’episodio.
2. Il secondo motivo investe il diverso
atteggiamento che l’Amministrazione avrebbe tenuto in danno del ricorrente, al
quale ha irrogato una sanzione più rigorosa di quella comminata all’altro
agente (B), coinvolto nella stessa vicenda in maniera non dissimile
(sospensione temporanea dal servizio per mesi sei).
Anche questa censura è infondata.
Se si prendono in esame le motivazioni addotte
dalla Commissione di Disciplina nell’effettuare la proposta di destituzione per
il ricorrente e la proposta di sospensione temporanea dal servizio per il B, si
deve pacificamente concludere che le posizioni dei due agenti sono senz’altro
diverse.
Dalla documentazione acquisita agli atti
emerge, difatti, che il ricorrente si è comportato, verso il B come un
trascinatore, avendo gestito in prima persona i rapporti con il fornitore di
stupefacente, avendolo chiamato per telefono, avendolo incontrato, avendo da
lui acquisito le sostanze stupefacenti da dividere poi con il B; mentre
quest’ultimo ha mantenuto un ruolo di gregario.
Ove si aggiunga che il ricorrente, poi, ha
omesso di sottoporsi, benchè invitato a farlo, ad accertamenti clinici (al
fine della ricerca di metaboliti da stupefacenti), diversamente dal B, che non
si è sottratto alla visita e che, sempre il ricorrente ha mantenuto un
comportamento scarsamente collaborativo per le indagini, avendo egli cominciato
ad ammettere le proprie responsabilità soltanto a fronte di contestazioni
circa le telefonate intercorse fra lui e il fornitore C, a differenza
dell’altro inquisito, il cui comportamento è stato caratterizzato da
collaborazione, si deve escludere che nel caso in esame, il provvedimento
impugnato sia affetto dal vizio di disparità di trattamento, atteso che
l’amministrazione ha tenuto presente anche il precedente della sanzione
disciplinare per possesso di stupefacente.
Le considerazioni appena svolte in ordine alla
diversità di posizione del ricorrente e del B, giustificano la diversità di
sanzioni irrogate.
3. Le medesime considerazioni valgono, poi,
per disattendere la censura di difetto di motivazione, dal momento che
l’Amministrazione ha valutato tutti gli aspetti della vicenda aventi un qualche
rilievo ai fini del decidere.
A tali fini, nessun rilievo assume il diploma
di benemerenza conseguito nel 1998,
l’assenza di particolari demeriti nonchè la stima e la
simpatia di cui il ricorrente godeva tra i colleghi.
La giurisprudenza ha avuto modo di ritenere
legittima la destituzione dal servizio di un agente della Polizia di Stato che
abbia fatto uso di sostanze stupefacenti, atteso che tale uso altera
l’equilibrio psichico, inficia l’esemplarità della condotta, si pone in
contrasto con i doveri attinenti allo stato di militare e al grado rivestito,
influisce negativamente sulla formazione militare e lede il prestigio del Corpo
(cfr., Sez. IV, 12 aprile 2001, n. 2259).
L’art. 7, nn. 2 e 6, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 prevede che la destituzione è inflitta,
distintamente, per atti che siano in contrasto con i doveri assunti con il
giuramento (n. 2) o per reiterazione di infrazioni o per persistente
riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimenti
disciplinari (n. 6).
Ora, fermo il fatto che l’uso di sostanze
stupefacenti concreta una violazione dei dov
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