Il giudicato penale non ha effetti sul processo tributario -; Cassazione Civile, Sezione V, Sentenza n. 10269 del 16/05/2005
La Suprema corte, richiamandosi
all’orientamento già espresso in passato, ha statuito che l’efficacia
vincolante del giudicato penale non opera nel processo tributario, poichè in
questo, da un lato, vigono limitazioni della prova (come il divieto di quella
testimoniale), e, dall’altro, possono valere anche presunzioni inidonee a
supportare una pronuncia penale di condanna. Infatti, l’esistenza di un
provvedimento penale favorevole al contribuente non impedisce al giudice
tributario una valutazione dei fatti conforme alle tesi dell’amministrazione “.
Nessuna automatica autorità di cosa giudicata puo’ più attribuirsi nel
separato giudizio tributario alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o
di assoluzione, emessa in materia di reati tributari, ancorchè i fatti
accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’amministrazione
finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente. (In tal
senso sentenza Cass. Civ. 9109/2002). I due giudizi, infatti, si muovono su
binari separati e, pertanto, il giudice tributario non puo’ limitarsi a
rilevare l’esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari,
estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all’azione accertatrice
del singolo ufficio tributario, dovendo invece esercitare i propri, autonomi,
poteri di valutazione della condotta delle parti.



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