l’aver svolto funzioni di giudice onorario costituisce titolo preferenziale per l’accesso in Magistratura – TAR LAZIO, Sezione I, Sentenza n. 4690 del 09/06/2005

L’aver prestato le
funzioni di GOT (giudice onorario in servizio presso i tribunali) per un anno
costituisce titolo di preferenza che va valutato nel formare la graduatoria dei
vincitori del concorso per uditore giudiziario. Il Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio ha cosi’ accolto il ricorso di una vincitrice del concorso in
magistratura contro il Ministero della Giustizia che nel formare la graduatoria
non aveva valutato come titolo di preferenza il servizio prestato dalla
ricorrente all’interno dell’Amministrazione della Giustizia in qualità di
G.O.T. . Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto,
poichè le norme applicabili al concorso per uditore giudiziario indicano quale
titolo di preferenza, ai fini della formazione della graduatoria, l’aver
prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell’amministrazione della giustizia, tra i servizi prestati a qualunque titolo
deve essere ricompreso anche quello di magistrato onorario.


 


Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
Sezione I, sentenza n. 4690/2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO

Il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I,


composto dai Magistrati:


Corrado Calabro’ Presidente


Nicola Gaviano Consigliere


Germana Panzironi Consigliere


ha pronunciato la seguente

SENTENZA


sul ricorso n. 2956/05 proposto da A,
rappresentata e difesa dall’avv.to Giovanni Genta e presso il suo studio
elettivamente domiciliata in Roma,
L. Flaminio n. 46;


Contro


il Ministero della Giustizia, in persona del
Ministro pro -tempore e il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona
del Presidente in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello
Stato.


e nei confronti di


B, non costituita;


per l’annullamento


del provvedimento prot. n. 1917g/12 del
10-1-2005;


della delibera del CSM del 16-12-2004 nella
parte in cui rigetta il reclamo proposto dalla ricorrente;


del D.M. di approvazione della graduatoria del
concorso a 350 posti di uditore giudiziario;


nonchè di tutti gli atti antecedenti,
concomitanti e susseguenti;


Visto il ricorso con i relativi allegati;


Visto l’atto di costituzione in giudizio
dell’Avvocatura generale dello Stato;


Visti gli atti tutti della causa;


Udito alla camera di consiglio del 20-4-2005,
il Consigliere Germana Panzironi e uditi, altresi’, l’avv. Giovanni Genta per
il ricorrente e l’avvocato dello Stato W. Ferrante per l’Amministrazione
resistente.


Vista l’istanza di parte ricorrente con cui si
chiede la decisione della causa in forma semplificata.


Ritenuto che sussistono i presupposti per la
decisione della causa in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 della legge
n. 1034/1971, come integrato dall’art. 9 della legge n. 205/2000
[1]
.


Con ricorso ritualmente notificato l’istante
impugna gli atti in epigrafe deducendone l’illegittimità per eccesso di potere
e violazione di legge. Premette di essere vincitrice del concorso a 350 posti
di uditore giudiziario e di essersi collocata nella posizione 203 della
graduatoria, approvata con D.M. n. 19/2004, senza che sia stato considerato il
titolo di preferenza, costituito dall’aver prestato lodevole servizio
all’interno dell’amministrazione della Giustizia, in qualità di GOT.


Sostiene l’illegittimità dei provvedimenti
impugnati in quanto adottati in violazione della disposizione dell’art. 18,
comma 1 n. 17 del bando di concorso che specifica la
norma dell’art. 5, comma 4 del d.P.R. n. 487/94[2]
, che prevede
quale titolo di preferenza, ai fini della formazione della graduatoria, del
servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell’amministrazione della giustizia.


La ricorrente sostiene l’applicabilità della
norma anche nell’ipotesi dell’esercizio delle funzioni onorarie, ed in
particolare alla propria situazione, avendo prestato servizio come Giudice
Onorario di Tribunale, in modo lodevole, come attestato dal Presidente Vicario
del Tribunale di Firenze, per oltre un anno.


La difesa erariale eccepisce che la
disposizione invocata, nella misura in cui introduce titoli preferenziali,
appare di stretta interpretazione e non puo’ essere estesa all’ipotesi di
servizio onorario poichè tale rapporto difetta dei requisiti della professionalità
e dell’esclusività.


Le censure sono fondate.


Il Collegio non ritiene condivisibile
l’interpretazione che della norma è stata data dall’amministrazione
resistente, poichè il dato letterale per cui è valutabile il servizio
prestato "a qualunque titolo" non consente la specificazione
introdotta al fine di escludere, dal novero dei titoli di preferenza, il
servizio prestato come GOT.


Peraltro, come evidenziato nel ricorso,
sussistono tutti requisiti richiesti per la concreta applicazione della norma,
in quanto la ricorrente ha dimostrato documentalmente che il servizio prestato è
stato di durata superiore ad un anno ed è stato svolto lodevolmente.


Tutto cio’ premesso il Collegio accoglie il
ricorso e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.


Sussistono motivi di opportunità per la
compensazione delle spese.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla i
provvedimenti impugnati.


Spese compensate.


Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.


Cosi’ deciso in Roma, addi’ 20-4-2005, in Camera di
Consiglio.


Presidente


Consigliere, relatore


Depositata in
Segreteria il 9 giugno 2005


Note:


[1]
L’art. 9 L. n. 205/2000 ("
Disposizioni in materia di giustizia amministrativa") ha sostituito
l’ultimo comma dell’art. 26 della legge n. 1034/1971, introducendo in caso di
manifesta fondatezza del ricorso ( ma anche in caso di manifesta infondatezza,
improcedibilità, irricevibilità, e inammissibilità) la possibilità per i
giudici amministrativi di decidere in forma semplificata con sentenza
succintamente motivata.


[2] L’art. 5, comma 4, D.P.R. n. 487/1994 ("Regolamento
recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi") stabilisce che nei pubblici concorsi
hanno preferenza a parità di merito, tra l’altro, coloro che hanno prestato
lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno
nell’amministrazione che ha indetto il concorso.

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