Penale

Anche le vessazioni umilianti integrano il reato di abuso dei mezzi di correzione -; CASSAZIONE PENALE, Sezione VI, Sentenza n. 16491 del 03/05/2005

Costituisce abuso punibile ai sensi dell’aart.
571 C.p. (e che, nella ricorrenza dell’abitualità e del necessario elemento
soggettivo, puo’ integrare anche il delitto di maltrattamenti) anche il
comportamento doloso, attivo od omissivo, mantenuto per un tempo apprezabile,
che umilia, svaluta, denigra e sottopone a sevizie psicologiche un bambino,
causandogli pericoli per la salute, anche se è compiuto con soggettiva
intenzione correttiva o disciplinare.

E’ quanto afferma la Corte di Cassazione nella
sentenza n. 16491/2005, qui leggibile integralmente. Secondo i supremi giudici,
i quali, richiamando espressamente un precedente giurisprudenziale (Cass.
4904/1996), hanno ribadito che deve essere rigettata una interpretazione degli
artt. 571 e 572 c.p. secondo canoni e contesti socio culturali propri del
periodo anteguerra. Epoca impregnata di valori autoritari anche nelle strutture
e nelle funzioni della famiglia.. Al contrario, il termine “correzione” va
assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati
intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo. In tale contesto, il
minore non è più considerato semplice oggetto di protezione, bensi’ soggetto
titolare di diritti. Senza considerare che non puo’ perseguirsi, quale meta
educativa, un risultato di arminico sviluppo della personalità, sensibile ai
valori di pace, tolleranza e convivenza, utilizzando mezzi violenti e
costrittivi che tali fini apertamente contraddicono.

Del resto,  è opinione comune nella letteratura
scientifico ” psicologica che metodi di educazione rigidi ed autoritari siano
pericolosi, oltre che dannosi per la salute psichica determinando numerosi
disturbi (ansia, insonnia, depressione, disturbi caratteriali e della
personalità).

La sentenza non si
esime, poi, dal sottolineare come il termine “disturbo” non connoti una
patologia di livello inferiore a quello della malattia, essendo espressione
linguistica più propriamente psicologica, utilizzata in luogo di “malattia
mentale”.

 

(Marco Martini, 7
luglio 2005)

 

CASSAZIONE PENALE, Sezione VI, Sentenza n. 16491 del 
03/05/2005

(Presidente: L.
Sansone; Relatore: F. Ippolito)


SENTENZA


RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Torino, con la decisione
impugnata, ha confermato la sentenza 12/6/2001, con cui il giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Acqui Terme, all’esito di giudizio
abbreviato, condanno’ alla pena di tre mesi e 10 giorni di reclusione C. C. per
il delitto di abuso dei mezzi dicorrezione (art. 571 cod. pen.)  in danno del
figlio minore M.

Cosi’ il giudice di primo grado aveva
riqualificato il fatto, originariamente contestato come delitto previsto
dall’art. 572 cod. pen., per aver maltrattato il figlio M., dall’età di 18 mesi
a quella di due anni e mezzo, sottoponendolo ad un regime educativo e di
convivenza familiare contrassegnato da quotidiana sofferenza e disagio, per il
bambino traumatizzante a causa degli abituali comportamenti sadici ed aggressivi
del C.; regime che determinava nel bambino un vero e proprio stato di terrore
anche per la semplice presenza fisica del padre e di conseguenza il pericolo
concreto per l’incolumità psicofisica del bambino, dallo stesso come tale
avvertito e sofferto.

I maltrattamenti era consistiti: nel tenere
abitualmente il bambino legato alla tavola durante i pasti; nel costringerlo a
mangiare anche il cibo da lui rigurgitato per qualunque motivo; nel tenerlo
legato ad una sedia bendato durante la proiezione in tv di programmi di cartoni
animati in modo che potesse ascoltare il sonoro, ma non vedere le immagini; nel
costringerlo ad immergere il viso nelle proprie deiezioni in caso di
incontinenza; nel chiuderlo al buio nella propria stanza o in cantina in caso di
punizione.

Tale situazione aveva dapprima reso necessario,
per iniziativa della madre A. L., l’allontanamento del bambino dall’abitazione
coniugale, con affidamento di fatto ai nonni materni L. L. e G. G.,
successivamente, con provvedimento del Tribunale per i minorenni di Torio del
7/9/1999, l’affidamento legale del minore ai predetti nonni con sospensione dei
rapporti con il padre.

La condanna è stata fondata dai giudici di
merito sulle dichiarazioni della L., dei testimoni G. (che riferi’ anche
dell’indicazione della dott. D. B. circa la necessità di una presa in carico
psicoterapeutica del bambino), R., S., P., nonchè su talune dichiarazioni dello
stesso imputato, che aveva fatto riferimento a metodi educativi severi ereditati
dai suoi genitori.

Ricorre per cassazione l’imputato, che deduce
inosservanza delle norme penali (artt. 571 e 572 c.p.) e processuali (artt. 530,
521 e 522 c.p.p.).

Sul piano processuale egli lamenta che i giudici
abbiano accertato i fatti addebitati soltanto sulle dichiarazioni della L. e si
duole che abbiano derubricato l’originaria imputazione di maltrattamenti in
quella di cui all’art. 571 cod. pen., anzichè dichiarare l’insussistenza del
fatto originariamente contestato, con eventuale trasmissione degli atti al PM.

Sul piano del diritto sostanziale, il ricorrente
deduce l’insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui
all’art. 571 c.p., rilevando che oil carattere episodico della chiusura in
cantina e l’aver occasionalmente sfregato i pantaloni umidi sul viso di M. non
puo’ integrare il reato addebitato, in quanto da tali fatti non deriva alcun
pericolo di malattia del corpo o della mente.


CONSIDERATO IN
DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.

Correttamente, con adeguata e esaustiva
motivazione, i giudici di merito hanno assunto a base della ricostruzione dei
fatti le dichiarazioni della mamma della piccola vittima, valutate anche con
riferimento a riscontri costituiti dalle dichiarazioni di testi de relato e dai
provvedimenti via via adottati dal Tribunale per i minorenni, a tutela del
piccolo M.

Del tutto inconsistente è poi la denunciata
violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p.: i fatti ritenuti in sentenza sono
conformi alla contestazione originaria, salva la diversa definizione giuridica,
operata nell’ambito della competenza a norma dell’art. 521 comma 1 c.p.p.

Sul piano sostanziale, il ricorrente non ha
davvero motivo di dolersi, a differenza di quanto avrebbe potuto più
fondatamente fare il PM: il fatto commesso dall’imputato, qualificato dai
giudici come abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.), è al limite del
più grave delitto di maltrattamenti verso il figlio, ritenuto da questa Corte
(in una fattispecie concreta molto prossima a quella oggi in esame) con la
sentenza Cambia del 1996 (v. Cass. 4904/1996, in Cass. Pen. 1996), la quale ha
evidenziato l’inaccettabilità d’interpretazione dell’art. 571 c.p. (abuso dei
mezzi di correzione) e dell’art. 572 c.p. (maltrattamenti verso i fanciulli)
secondo canoni e contesti socio culturali propri del 1930 c.p.

E’, infatti, culturalmente anacronistico e
giuridicamente insostenibile un’interpretazione degli artt. 571 e 572 cod. pen.
fondata sulle concezioni ideologiche espresse nella relazione al codice penale
(come, ad es., la vis modica è mezzo di correzione lecito), proprie di una
superata epoca storico sociale, impregnata di valori autoritari anche nelle
strutture e nelle funzioni della famiglia.

Va, per contro, ribadito che nell’ordinamento
italiano, incentrato sulla Costituzione della Repubblica e qualificato dalle
norme in materia di diritto di famiglia (introdotte dalla L. n. 151/1975) e
dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino (approvata a New
York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con L. n. 176/1991), il
termine correzione, utilizzato dall’art. 571 c.p., va assunto come sinonimo di
educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni
processo educativo.

E poichè da tale processo va bandito ogni
elemento contraddittorio rispetto allo scopo ed al risultato che il nostro
ordinamento persegue, in coerenza con i valori di fondo assunti nella
Costituzione della Repubblica, non puo’ più ritenersi lecito l’uso della
violenza, fisica o psichica, sia pure distortamente finalizzato a scopi ritenuti
educativi: cio’ sia per il primato attribuito alla dignità della persona del
minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice
oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli
adulti; sia perchè non puo’ perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di
armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, tolleranza e
convivenza, utilizzando mezzi violenti e costrittivi che tali fini apertamente
contraddicono.

Con specifico riferimento alle espressioni
linguistiche utilizzate nell’art. 571 cod. pen., va ancora precisato che la
nozione giuridica di abuso dei mezzi di correzione non puo’ ignorare
l’evoluzione del concetto di abuso sul minore, che si è andato via via
evolvendo e specificando nel tempo.

Da una sorpassata e limitativa nozione di abuso,
inteso come comportamento attivo dannoso sul piano fisico per bambino, l’attuale
letteratura e clinica psicologica e psicopatologica qualificano come abuso anche
le omissioni di cure e l’abuso psicologico, correlato allo sviluppo di numerosi
e diversi disturbi psichiatrici.

Costituisce abuso punibile a norma dell’art. 571
cod. pen. (e che, nella ricorrenza dell’abitualità e del necessario elemento
soggettivo, puo’ integrare anche il delitto di maltrattamenti) anche il
comportamento doloso, attivo od omissivo, mantenuto per un tempo apprezzabile,
che umilia, svaluta, denigra e sottopone a sevizie psicologiche un bambino,
causandogli pericoli per la salute, anche se è compiuto con soggettiva
intenzione correttiva o disciplinare.

Per l’integrazione della fattispecie prevista
dall’art. 571 cod. pen. è sufficiente il dolo generico, non essendo dalla norma
richiesto il dolo specifico, cioè un fine particolare e ulteriore rispetto alla
consapevole volontà di realizzare il fatto costitutivo del reato, ossia la
condotta di abuso.

La più recente ed autorevole ricerca e clinica
e neuropsichiatrica infantile sottolinea la maggiore pericolosità e incidenza
sugli aspetti strutturali della psiche infantile (nonchè l’alto potenziale
patogenico) della violenza psicologica, anche rispetto a quella fisica, pur con
l’avvertenza della difficoltà di individuare i confini tra vera e propria
violenza da meri atteggiamenti pedagogici rigidi o inadeguati per incuria.

Ed a tale proposito, costituisce accertamento di
fatto, insindacabile in questa sede, la sussistenza sia di condotte
dell’imputato comportanti violenza e costrizione psichica verso il bambino sia
dell’elemento soggettivo doloso, motivatamente ritenuta dai giudici di merito.

Anche alla luce delle più recenti acquisizioni
scientifiche, il Collegio ritiene corretta la valutazione dei giudici di merito,
secondo cui gli atti compiuti dall’imputato hanno realizzato traumi psicologici
per la piccola vittima e, percio’, fatti da cui deriva pericolo di una malattia
nella mente della parte offesa.

Invero, a tale espressione, utilizzata dal
legislatore negli artt. 571 e 582 cod. pen. con riferimento alla vittima del

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