La sospensione della patente di guida, ex art. 223, 2° comma, C.d.S. , ha natura cautelare e deve intervenire in tempi ragionevoli -; GIUDICE DI PACE DI GALLARATE, Sentenza n. 543 del 08/04/2005
Il Giudice di Pace di Gallarate ha stabilito che la
sospensione cautelare della patente – ex art. 223, 2° comma, C.d.S. – avendo
natura prevalentemente cautelare deve intervenire in un lasso di tempo
ragionevole dal fatto lesivo trovando giustificazione nella necessità di
impedire nell’immediato, prima che sia accertata l’eventuale responsabilità
penale, che il conducente del veicolo, possa reiterare una condotta che arrechi
ulteriore pericolo alla altrui incolumità.
Nel caso di specie il provvedimento Prefettizio di
sospensione della patente fu emesso dopo circa 2 anni e 5 mesi dal sinistro: e
cioè ad una distanza di tempo tale dal fatto da essere ormai venute meno le
esigenze cautelari alle quali detto provvedimento è preordinato.
Il Giudice di Pace non solo annullava il suddetto
provvedimento in quanto illegittimo ma altresi’ condannava la Prefettura alle
(anche se non totalmente satisfattive) spese del giudizio di opposizione: e
cio’ in controtendenza rispetto alla non condivisibile prassi giudiziale di
compensare le spese legali nelle cause di opposizione a sanzioni amministrative
allorquando è convenuto un organo periferico dello Stato.
(Nota a cura dell’Avv.
Sergio Zaro)
GIUDICE DI PACE DI GALLARATE,
Sentenza n. 543 del 08/04/2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
GALLARATE
Il Giudice di Pace di Gallarate, Dott. Antonio Calo’,
all’udienza del 08/04/05 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo, ai sensi dell’art. 23 co. 7 e 8 L. 689/81, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 1332/04 ruolo generale dell’anno
2004 promossa da:
A.
D.
– OPPONENTE-
CONTRO
Prefetto di
Varese
– OPPOSTO-
OGGETTO: Opposizione ex art. 22 L. 689/81
All’udienza del 08/04/05, presente la sola parte opponente,
sulle conclusioni come in atti, la causa veniva trattenuta in decisione e si
dava lettura del dispositivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/07/04 il Signor A. D.,
rappresentato dall’Avv. Sergio Zaro, si opponeva al Decreto – Prot. 41393/41299
del 21/06/04, notificato in data 12/07/04, con il quale il Prefetto di Varese,
in via cautelativa, disponeva la sospensione della patente di guida per gg. 45,
per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 141 C.d.S. Verb. N° 35208
del 18/02/02 P.M. di Gallarate.
Contestando la tardività del decreto opposto, atteso che il
fatto di cui al rapporto di incidente stradale N° Reg. 47/2002, era avvenuto in
data 18/02/02, circa due anni e mezzo prima, e che comunque l’evento lesivo era
da attribuirsi alla condotta del guidatore dell’autovettura Fiat Punto, Sig. S.
U., il quale fermo nello sterrato posto a margine destro, su via Monteleone,
improvvisamente, si immetteva nel flusso della circolazione con una manovra di
inversione di marcia, tale manovra provocava la collisione con l’autocarro
condotto dal ricorrente, che regolarmente viaggiava su via Monteleone direzione
Casorate/Gallarate.
Sosteneva che il provvedimento di sospensione della patente
di guida, a norma dell’art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova legittima
giustificazione nella necessità di impedire, nell’immediato e prima ancora che
sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei
confronti del quale sussistono fondati elementi di una evidente responsabilità
in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, continui una condotta che
possa arrecare pericolo ad altri, pertanto deve ritenersi illegittimo il
provvedimento di sospensione cautelare della patente che non venga emesso in
tempo ragionevole tale da giustificare la propria azione cautelare, nel caso di
specie il provvedimento, impugnato, è stato emesso a distanza di circa due anni
e mezzo dal fatto avvenuto in data 18/02/02.
Chiedeva, pertanto, che nelle more processuali venisse
concessa la sospensione del Decreto Prefettizio, ricorrendo gravi motivi, ex
art. 22 L. 689/81; e nel merito, riconosciuta la intempestività del
provvedimento Prefettizio, decaduta ogni esigenza cautelare, annullare lo
stesso, vinte le spese e onorari di giudizio.
Con propria ordinanza del 27/07/04, questo Giudice, rilevato
che il ricorso risultava tempestivamente proposto nei termini (ex art. 204 bis
D. Lgs.vo 30/04/92 n° 285), esaminati gli atti e la documentazione prodotta da
parte ricorrente, inaudita altera parte, e ricorrendone i presupposti, nel
fissare udienza di comparizione delle parti, sospendeva l’esecuzione del Decreto
impugnato.
Con memoria difensiva, depositata in data 3/12/04, si
costituiva l’autorità opposta, contestando integralmente quanto sostenuto
dall’opponente, giustificando la tardività del provvedimento sospensivo in
conseguenza del parere espresso dall’ufficio Provinciale Motorizzazione Civile,
di cui alla nota S6T/909 del 21/04/04.
Chiedeva pertanto il riconoscimento della legittimità del
Decreto opposto, con il conseguente rigetto della domanda di opposizione, ivi
comprese le spese di giudizio e in caso di accoglimento del ricorso dichiarare
compensate le spese di giudizio.
All’udienza del 17/12/04, presente la sola parte opponente
la quale, nel prendere visione delle note difensive, chiedeva termine per
controdedurre. L’udienza veniva aggiornata a data odierna.
Sulle conclusioni, cosi’ come in atti, la causa veniva
trattenuta in decisione e si dava lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ ormai giurisprudenza consolidata, che il provvedimento
prefettizio, relativo alla sospensione della patente di guida, ex art. 223 C.d.S.,
avendo natura prevalentemente cautelare deve essere emesso in un lasso di tempo
ragionevole dal fatto lesivo. La stessa Corte di Cassazione Sez. I- 27/04/01 n°
6108, ha ribadito che il provvedimento prefettizio di sospensione della patente
di guida (ex art. 223, comma 2 C.d.S.) ha natura cautelare, e trova
giustificazione nella necessità di impedire nell’immediato, prima che sia
accertata l’eventuale responsabilità penale, che il conducente del veicolo,
possa reiterare una condotta che arrechi ulteriore pericolo alla altrui
incolumità.
Ne consegue che il provvedimento, in questione, non puo’
legittimamente essere emesso ad una distanza tale di tempo dal fatto da essere
ormai venute meno le esigenze cautelari alle quali è preordinato.
Nel caso di specie il provvedimento è stato emesso a
distanza di ANNI DUE E MESI CINQUE, dall’accadimento dei fatti.
La Corte di Cassazione, con Sent. N. 11959 – Sez. III –
25/10/99, ha riconosciuto illegittimo il provvedimento di sospensione cautelare
della patente di guida emesso in un tempo ragionevole tale da giustificare la
sua funzione cautelare, il provvedimento era stato emesso dopo sei mesi
dall’accadimento del fatto e non dopo due anni e cinque mesi.
La domanda di annullamento trova pertanto accoglimento,
confortata altresi’ dagli atti e documentazione prodotti dalle parti. Le spese
di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, in via di giustizia, e
determinate equitativamente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione
e difesa disattesa e respinta cosi’ statuisce:
– ANNULLA IL DECRETO, relativo alla sospensione cautelare
della patente di guida – Rif. Prot. 41393/41299 – 2004;
– Dispone la condanna, alle spese di giudizio, a carico di
parte opposta, soccombente, che vengono determinate, in via equitativa, in
complessivi Euro 500,00 più IVA e C.P.A.
Cosi’ deciso in Gallarate il 08/04/05



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