Dalla Cassazione un monito per i dati sui gusti sessuali pubblicati in Rete

Roma, 11 lug.
(Adnkronos/Ign) – Stop all’utilizzo dei dati che finiscono sul Web e che
denunciano i gusti sessuali delle persone. E questo indipendentemente da chi li
ha messi in rete. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha accolto, in
parte, il ricorso presentato da un ispettore di polizia, M. T., sospeso e poi
trasferito dall’amministrazione dell’Interno dopo che un collega aveva trovato
a casa sua alcune immagini su Internet ”di tipo osceno e pornografico, fra le
quali, nonostante l’alterazione del viso del soggetto ritratto, anche quelle
attribuibili all’ispettore M. T., aventi contenuto omosessuale e feticistà’.

La cosa era stata segnalata ai superiori, che avevano fatto scattare
immediatamente un procedimento disciplinare nei confronti dell’ispettore,
sospeso e poi trasferito. Quest’ultimo, pero’, s’era appellato alla legge 675
del ’96, che tutela la privacy, e aveva chiesto il divieto dell’utilizzo delle
immagini, ma sia l’Autorità garante che il Tribunale di Roma gli avevano dato
torto.

In particolare, l’Autorità garante, sostenendo che nell’utilizzo dei dati da
parte dell’amministrazione dell’Interno non c’era stata alcuna violazione della
privacy, rilevava come ”gli appartenenti ai ruoli dell’amministrazione della
pubblica sicurezza sono tenuti, anche fuori dal servizio, a osservare i doveri
inerenti alla loro funzionè’. Dello stesso avviso il Tribunale di Roma, che,
con decreto dell’8 ottobre 2002, sottolineava a sua volta come nell’utilizzo
delle foto oscene su Internet non ci fosse alcuna violazione della privacy,
visto che era stato l’ispettore stesso a inserire ”le proprie foto sul sito
Internet”. Ma è proprio su questo punto che la Cassazione ha espresso parere
contrario, accogliendo il ricorso di M. T. Scrive infatti il relatore Antonio
Genovese della I sezione civile che ”ha torto il Tribunale, là dove ha
concluso per la piena trattabilità di quei dati solo perchè sarebbe stato
proprio il ricorrente a diffonderli nell’ambito della rete Internet”.

Per la Suprema Corte, infatti, poco importa se le immagini ”dal contenuto
osceno” erano state messe in rete dall’ispettore, perchè, per il fatto stesso
d’esser lesive della persona, se ne deve vietare l’ulteriore utilizzo. Una
convinzione derivante dal fatto che ”non è la pubblicità in sè del dato che
ne consente il trattamento, ma la sussistenza dei presupposti previsti dalla
leggè’. E poichè nel caso in questione ci si riferisce ai ”dati
supersensibili”, piazza Cavour sottolinea come ”la particolare natura di tali
dati”, proprio perchè ”investe la parte più intima della persona nella sua
corporeità e nelle sue convinzioni psicologiche più riservate, è oggetto
d’una protezione rafforzatà’.

Sarà ora il Tribunale di Roma (cui la Cassazione ha rinviato il caso) a
valutare ”se l’amministrazione dell’Interno era legittimata al trattamento dei
dati personali supersensibili” alla luce del principio fissato dagli
‘ermellini’

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