Danno da emotrasfusioni e responsabilità civile del Ministero per condotta omissiva -; CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005
La Corte, previa un’ampia quanto magistrale
disamina delle tematiche connesse alla responsabilità civile da condotta
omissiva colposa – opera dell’estensore Segreto – afferma da un lato la
configurabilità in astratto del concorso tra
il diritto all’equo
indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992, spettante a titolo di
solidarietà sociale in favore dei soggetti che hanno conseguito i virus HIV-
HBV ” HCV, in conseguenza di emotrasfusioni o di assunzioni di emoderivati,
ed il diritto al risarcimento del
danno ex 2043 c.c., per cui nel caso ricorrano gli estremi di una
responsabilità civile per colpa l’applicabilità della legge n. 210 del 1992
non esclude che si possa procedere all’accertamento della responsabilità
aquiliana.
Tuttavia la Corte conferma la sentenza di
appello, che rigettava la domanda proposta dai ricorrenti nei confronti del
Ministero della Sanità, volta al risarcimento dei danni subiti per trasfusioni
di sangue infetto, o per assunzione di emoderivati acquistati presso farmacie,
che avevano provocato loro il contagio dei virus HIV, HBC e HCV, affermando che
la responsabilità civile del Ministero è configurabile solo per quelle
infezioni sorte successivamente al momento in cui la scienza medica ha
raggiunto le necessarie conoscenze sulle predette infezioni, ovvero, quanto
all’epatite B successivamente al 1978, quanto all’AIDS successivamente al 1985,
e quanto all’epatite C successivamente al 1988. Per le infezioni verificatesi
prima di quei momenti storici, manca il nesso causale tra la condotta omissiva
del Ministero e l’evento lesivo e non è inoltre ravvisabile la colpa, perchè
il danno non era in quel momento prevedibile mancando la possibilità materiale
di rilevarne l’esistenza con appositi controlli.
Allegato pdf: Cassazione Civile,
Sezione III, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005



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