Per la dichiarazione di adottabilità di un minore non sono sufficienti l’indigenza ed i problemi personali della famiglia -; CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 10126 del 14/05/2005

Ai fini
della dichiarazione di adottabilità di un minore non sono sufficienti
l’indigenza ed i problemi personali della famiglia. Lo ha affermato la Prima
Sezione Civile della Corte di Cassazione nella sentenza n. 10126/2005.. Per i
supremi giudici ciò che conta è che la situazione di abbandono in cui si trova
il minore sia dovuta alla mancanza di assistenza morale e materiale da parte
dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. A giudizio della Corte, poi, non
costituisce un ostacolo all’affidamento l’età inoltrata della nonna ” nella
fattispecie, ultrasettantacinquenne – nell’attuale momento storico, in cui
l’evoluzione della natura ed i progressi della scienza medica rendono sempre
più lento il processo di senescenza e sempre più ampia l’aspettativa di vita
e di vitalità, tanto più in considerazione della sussistenza dell’obbligo,
anche legislativamente assunto dallo Stato, di intervenire con opportune misure
di sostegno in favore delle famiglie in difficoltà nel gestire il processo di
crescita dei minori, proprio allo scopo di prevenire l’abbandono e di
consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia

 

CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 10126
del 14/05/2005

(Presidente: A. Saggio;
Relatore: M. R. Sangiorgio)

SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO

Con decreto del Tribunale per i minorenni di Firenze del 13
novembre 2002, veniva dichiarato lo stato di adattabilità di M. F., nato il 10
aprile 2002 da S. F., all’epoca ospite di una comunità terapeutica per
tossicodipendenti, non riconosciuto dal padre, e già affidato, dopo essere
vissuto nei primi mesi di vita insieme alla madre, alla nonna materna, E. F.,
affidataria anche della prima figlia della F., S. V.

Con il predetto decreto, veniva altresi’ disposta nei confronti
della madre di M. la sospensione dell’esercizio della potestà genitoriale, e
veniva stabilito che il bambino venisse ospitato presso l’Istituto Innocenti di
Firenze.

Con ricorso del 17 gennaio 2003, la madre proponeva opposizione
avverso detto decreto, chiedendone la revoca, con affidamento del piccolo alla
nonna.

L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale, con sentenza in data
14 febbraio 2003, sulla base della conferma delle valutazioni negative già
espresse dal Tribunale in ordine alle figure della madre e della nonna del
bambino.

Le due donne impugnavano la decisione innanzi alla Corte d’appello
di Firenze, sezione per i minorenni, lamentando in primo luogo che il Tribunale
non aveva considerato l’importanza per il bambino del contatto con
la sorella S. e la grave
perdita che sarebbe derivata ad entrambi dal loro allontanamento, e che inoltre
era immotivata la critica alla figura della nonna materna; e rilevando inoltre
il miglioramento delle condizioni della madre del bambino.

Con sentenza del 25 febbraio 2004, la Corte territoriale
respingeva l’impugnazione, osservando, quanto al rilievo degli effetti negativi
che sulla personalità del piccolo M avrebbe potuto determinare il suo
allontanamento dalla sorella maggiore, che questi era stato presso la nonna
solo pochi mesi, sicchè non era sostenibile che potesse risentire di detto
allontanamento; per quanto concerne le valutazioni negative espresse dal
Tribunale in ordine all’affidamento del bambino alla nonna, tra l’altro ormai
ultrasettantenne, che tali valutazioni erano determinate da tutti gli elementi
acquisiti, quali le relazioni dei servizi sociali e quelli desumibili dalle
condizioni della piccola S.; quanto, infine, al presunto m0iglioramento delle
condizioni della madre, rilevava la Corte che attualmente costei risultava
detenuta, con previsione di scarcerazione solo nel 2004, sicchè nessun utile
riferimento avrebbe potuto farsi alla stessa in ordine all’affidamento.

Avverso tale sentenza S.
F. ed E. F. hanno proposto ricorso per cassazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo, articolato, motivo di ricorso, si lamenta violazione
degli artt. 1, 6, 8 e 14 della legge n. 184 del 1983, motivazione
insufficiente, inesistente e/o meramente apparente su punti decisivi della
controversia, nonchè omessa pronuncia su di un punto decisivo della
controversia in relazione all’art. 360, III e V comma, cod. proc. civ.

La Corte di merito si sarebbe limitata a desumere lo stato di
abbandono del piccolo M. dalla ritenuta inadeguatezza della personalità della
mamma e della nonna, senza fornire elementi di riscontro, e senza considerare
che detto stato, che giustifica la dichiarazione di adattabilità del minore,
non puo’ costituire conseguenza automatica dei problemi personali dei genitori
e dei parenti prossimi, postulando l’accertamento in concreto di una effettiva
situazione di abbandono non transeunte e prevedibilmente non suscettibile di
superamento.

Nella specie, la sentenza non avrebbe preso in considerazione gli
elementi istruttori che dimostrerebbero la sussistenza di buoni rapporti tra la
nonna e l’altra nipotina, e, quindi, l’attitudine della prima a creare rapporti
significativi anche con il piccolo M.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

L’art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, attribuisce carattere
prioritario all’esigenza del minore di vivere nella famiglia di origine,
esigenza ribadita con forza ancor maggiore attraverso le successive modifiche
apportate alla predetta norma.

Ed infatti, mentre il testo originario dell’art. 1, con il quale
si apriva il titolo I, Dell’affidamento dei Minori, della citata legge n. 184
del 1983, si limitava ad affermare
il diritto del minore di essere educato nell’ambito
della propria famiglia, la riformulazione della stessa disposizione ne ha
arricchito il testo, introducendo, tra i Principi generali, cosi’ mutata la
rubrica del titolo I della legge n. 184 del 1983 per effetto della legge 28
marzo 2001, n. 149, anche quello relativo al diritto di crescere nella famiglia
naturale, nonchè quello, enunciato nel comma II dell’art. 1, aggiunto dalla
stessa legge n. 149, secondo il quale mai la condizione di indigenza dei
genitori naturali puo’ portare alla dichiarazione di adattabilità del minore,
essendo affidato alle organizzazioni statali competenti, ed in particolare dei
servizi sociali, in caso di difficoltà della famiglia d’origine, il compito di
rimuovere le cause che possono precludere una crescita serena.

Una esigenza, quella appena evidenziata, della quale è consentito
il sacrificio solo i presenza di una situazione di carenza di cure materiali e
morali, da parte dei genitori e degli stretti congiunti, ed a prescindere dalla
imputabilità a costoro di detta situazione, tale da pregiudicare in modo grave
e non transeunte lo sviluppo e l’equilibrio psicofisico del minore stesso.

La richiamata valorizzazione del legame di sangue rende necessario
un particolare rigore nella valutazione della situazione di abbandono del
minore quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adattabilità
dello stesso, finalizzata esclusivamente all’obiettivo della tutela dei suoi
interessi.

A riguardo, questa Corte ha già ripetutamente posto in evidenza
la necessità che tale valutazione non discenda da un mero apprezzamento circa
la inidoneità dei genitori e parenti del minore, cui non si accompagni
l’ulteriore positivo accertamento che tale inidoneità abbia provocato, o possa
provocare, danni gravi ed irreversibili alla equilibrata crescita del minore.

Sotto un tal punto di vista, è stato altresi’, in particolare,
posto l’accento aula positiva presenza dei nonni, la cui posizione diventa
sempre più rilevante nell’ambito della famiglia, non potendo ritenersi privi
di tutela vincoli che affondano le loro radici nella tradizione familiare, la
quale trova il suo riconoscimento anche nell’art. 29 della Costituzione (v.,
tra le altre, Cass. n. 4568 del 1999).

In siffatta ottica, l’accertamento dello stato di abbandono del
minore non puo’ essere rimesso ad una valutazione astratta, compiuta ex ante,
alla stregua di un giudizio prognostico, fondato su indizi privi di valenza
assoluta, ed in assenza di qualsivoglia riscontro obiettivo, circa la scarsa
idoneità della famiglia di origine a fornire in futuro al minore le cure necessarie
per il suo sviluppo; dovendo, invece, la valutazione di cu si tratta
necessariamente basarsi su di una reale, obiettiva situazione esistente in
atto, nella quale soltanto vanno individuate, e rigorosamente accertate e
provate, le gravi ragioni che, impedendo al nucleo familiare di origine di
garantire una normale crescita, ed adeguati riferimento educativi, al minore,
ne giustifichino la sottrazione allo stesso nucleo.

Nella specie, la Corte di merito si è limitata, al riguardo, ad
un apprezzamento negativo della personalità della nonna del bambino,
asseritamene desunta dagli elementi acquisiti in atti, senza fare alcun
concreto riferimento al reale contenuto degli stessi, e, soprattutto, senza
spiegare in alcun modo in quale misura detti elementi potessero incidere
negativamente sul processo di evoluzione fisica ed intellettuale del piccolo
M., impedendone una crescita serena
ed una accadimento adeguato.

Ne puo’ ricavarsi, dalla sola circostanza, pure evidenziata nella
sentenza impugnata, della età inoltrata della nonna, nell’attuale momento
storico, in cui l’evoluzione della natura ed i progressi della scienza medica
rendono sempre più lento il processo di senescenza e sempre più ampia
l’aspettativa di vita e di vitalità, un elemento idoneo di per se a dimostrare
lo stato di abbandono attuale del piccolo per l’inadeguatezza della nonna,
della quale invero nessun riscontro obiettivo è stato fornito: tanto più in
considerazione della sussistenza dell’obbligo, anche legislativamente assunto
dallo Stato, di intervenire con opportune misure di sostegno in favore delle
famiglie in difficoltà nel gestire il processo di crescita dei minori, proprio
allo scopo di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato
nell’ambito della propria famiglia (v. art. 1, comma III, della cit. Legge n.
184 del 1983, introdotto dalla L. n. 149 del 2001).

Alla luce delle supposte argomentazioni, risulta radicalmente
carente di motivazione la decisione impugnata, con la quale la Corte di appello
di Firenze, Sez. per i minorenni, ha confermato la dichiarazione dello stato di
adattabilità di M. F., già assunta dal Tribunale per i minorenni di Firenze,
senza preoccuparsi affatto, in una situazione nella quale alla temporanea
assenza della madre del bambino, sia pure destinata a protrarsi per un periodo
di non breve durata, a causa dello stato di detenzione della stessa, ed alle
condizioni di degrado in cui ella versava, non tali, comunque, da renderla
insensibile alle esigenze affettive del figlio e da impedirle di determinarsi a
chiederne l’affidamento alla propria madre onde evitare di recidere ogni legame
con lui, ben poteva far fronte, proprio a tutela delle esigenze del minore di
non perdere definitivamente il contatto con la famiglia di origine
ed il calore che questa era in
grado di offrirgli, la nonna materna, di chiarire le obiettive ragioni che, a
suo avviso, rendevano configurabile, in atto, quella situazione di abbandono
del minore per mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori
o dei parenti tenuti a provvedervi, cui l’art. 8 della citata legge n. 184 del
1983 subordina la dichiarazione dello stato di adattabilità, sempre che, tra
l’altro, la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di
carattere transitorio.

E cio’ in considerazione altresi’ della circostanza che la nonna
del piccolo risultava già affidataria, e pertanto evidentemente ben in grado
di seguire il percorso formativo di un minore, dell’altra figlia della F.,
figura, tra l’altro, a sua volta, giova sottolinearlo, niente affatto
irrilevante, a prescindere dalla brevità, evidenziata dalla Corte, del periodo
di effettiva convivenza dei due, ai fini del sereno sviluppo della personalità
di M. nel contesto della sua famiglia naturale.</o

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed