L’art. 46, comma 3,
del decreto legislativo n. 546 del 1992 – Disposizioni sul processo tributario
in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413 – secondo cui, in caso di estinzione del giudizio per
definizione delle pendenze tributarie o per qualsiasi altra ipotesi di
cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico della parte
che le ha anticipate, è lesivo del principio
di ragionevolezza, riconducibile all’art. 3 della Costituzione, e ne va di
conseguenza dichiarata l’illegittimità costituzionale nella parte in cui si
riferisce alle ipotesi ” cui esclusivamente ha riguardo l’ordinanza di
rimessione ” di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di
definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, dovendo, pertanto,
in tali ipotesi la commissione tributaria pronunciarsi sulle spese ai sensi
dell’art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992.
E’ quanto afferma
la sentenza n. 274/2005
del 12 luglio 2005, intervenuta a seguito di ordinanza di rimessione della
Commissione tributaria provinciale di Napoli . Secodo la Consulta, la quale in
passato si era già pronunciata circa la incensurabilità della norma
relativamente alla paventata violazione del principio di uguaglianza ex art. 3
Cost., la disposizione impugnata non supera lo scrutinio di costituzionalità
con riguardo alla sua intrinseca irragionevolezza.
La Corte sottolinea
che anche il processo tributario è ispirato ” come quello civile o
amministrativo ” al principio di responsabilità per le spese del giudizio ma la
compensazione ope legis delle spese nel caso di cessazione della materia
del contendere si traduce in un ingiustificato privilegio per la parte che pone
in essere un comportamento (il ritiro dell’atto, nel caso dell’amministrazione,
o l’acquiescenza alla pretesa tributaria, nel caso del contribuente) di regola
determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni, e,
corrispondentemente, in un del pari ingiustificato pregiudizio per la
controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi, nella nuova
disciplina del processo tributario, dell’assistenza tecnica di un difensore e,
quindi, costretta a ricorrere alla mediazione (onerosa) di un professionista
abilitato alla difesa in giudizio. (M.
M.)
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CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 274 del 12/07/2005 |
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Giudizio |
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Presidente |
CAPOTOSTI |
Relatore |
MARINI |
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Camera di Consiglio del |
04/05/2005 |
Decisione del |
04/07/2005 |
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Deposito del |
12/07/2005 |
Pubblicazione in G. U. |
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Ordinanze di rimessione |
1021/2004 |
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Massime: |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
– Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
– Guido NEPPI MODONA Giudice
– Annibale MARINI "
– Franco BILE "
–
Giovanni Maria FLICK "
– Francesco AMIRANTE "
– Ugo
DE SIERVO
"
– Romano
VACCARELLA "
– Paolo MADDALENA "
– Alfonso
