D.I.A.: il potere inibitorio può essere esercitato entro il termine perentorio di trenta giorni -; TAR CAMPANIA, Sezione II, Sentenza n. 8707 del 27/06/2005
Il potere inibitorio previsto dal comma 6 dell’art.
23 del d.P.R. 380/01, puo’ essere esercitato entro il termine perentorio di
trenta giorni, trascorso il quale possono soltanto essere emanati solo provvedimenti
d’autotutela e sanzionatori. Lo afferma il Tar Campania nella sentenza n.
8707/2005. Secondo i Giudici amministrativi, alla scadenza del citato termine
di trenta giorni matura l’autorizzazione implicita ad eseguire i lavori
progettati ed indicati nella D. I. A., fermo restando il potere dell’Amministrazione comunale di provvedere
anche successivamente alla scadenza del termine stesso, ma non più con
provvedimento inibitorio (ordine o diffida a non eseguire i lavori) bensi’ con
provvedimento sanzionatorio (se i lavori sono già stati eseguiti, in tutto o
in parte) di tipo ripristinatorio o pecuniario, secondo i casi, in base alla
normativa che disciplina la repressione degli abusi edilizi. Etro il termine di
trenta giorni, poi, il provvedimento inibitorio di cui sopra deve essere non
soltanto emanato, ma anche notificato al privato. Depone chiaramente in tal
senso, del resto, anche la indubbia natura recettizia dell’ordine di non
eseguire i lavori da parte del Comune.
(Litis.it, 20 Luglio 2005)
TAR CAMPANIA, Sezione II, Sentenza n. 8707 del
27/06/2005
composto
dai Magistrati:
Presidente dott.
Antonio Onorato
Primo
Referendario dott. Umberto Maiello
Primo
Referendario dott. Paolo Severini, est.
all’udienza
del 9 giugno 2005 ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n.
12671/2004 R. G., proposto dalla
M. s. a. s., in persona degli amministratori p.
t. sigg.ri
M. C. e M.
L., rappresentata e difesa dall’Avv.
F. C.;
contro
- Il Comune di
Casalnuovo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in
giudizio; - per l’annullamento
- 1) del provvedimento
prot. n. 33292 del 17.08.2004, col quale il Comune di Casalnuovo ha
diffidato, tra gli altri,
la M. s. a. s. dall’eseguire le opere di
ristrutturazione edilizia previste dalla D.
I. A. presentata
in data 28.07.04 prot. n. 31253; - 2) dell’atto
presupposto rappresentato dalla relazione dell’Ufficio tecnico
urbanistico del 6.08.04 prot. 3° Sett. n. 3106; - 3) della delibera di
Consiglio n. 5 dell’1.04.04, se e in quanto presupposto del prefato
provvedimento di diffida; - 4) d’ogni altro atto
presupposto, connesso e consequenziale; - nonchè per la
condanna - del Comune di
Casalnuovo al risarcimento dei danni;
Visto
il ricorso, con i relativi allegati;
Viste
le memorie difensive, prodotte dalla società ricorrente;
Visti
gli atti tutti della causa;
Uditi,
alla pubblica udienza del 9 giugno 2005, il relatore, Primo Ref. Paolo
Severini, e per le parti i procuratori come da verbale d’udienza;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con atto, notificato, in data 30 ottobre 2004 e
depositato il successivo 24 novembre, la società ricorrente, premesso d’aver
concluso, in data 9.05.02, un contratto preliminare per l’acquisto di un
capannone industriale, sito in Casalnuovo di Napoli, con l’E.I.
s. r. l., al fine d’ampliare la
propria struttura aziendale; che il contratto prevedeva che l’acquisto sarebbe
avvenuto in favore della Credemleasing
s. p. a., che avrebbe poi concesso il cespite in
locazione finanziaria alla M.
s. a. s.; che, a carico di quest’ultima, sarebbe restato
l’obbligo di provvedere alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione
dell’immobile, necessari per il conseguimento del certificato d’agibilità;
che, per l’esecuzione di tali lavori, era stata presentata denuncia d’inizio
attività, in data 24.02.03, assentita dal Comune, che non aveva adottato alcun
provvedimento in merito; che, successivamente, era stata comunicata; dallo
stesso Comune, l’adozione della delibera n. 5 di Consiglio Comunale, che
prevedeva misure volte a conservare la destinazione industriale delle aree dov’era
ubicato il complesso, già di proprietà della E.
I. s. r. l.; era seguito uno
scambio di corrispondenza tra la società ricorrente
ed il Comune, in relazione alle
problematiche emergenti da tale delibera; tanto premesso, la società
ricorrente rappresentava che tuttavia, nella fase di esecuzione dei lavori di
ristrutturazione, era sorta la necessità di eseguire ulteriori interventi
“finalizzati al miglioramento della fruibilità e della comodità d’impiego del
capannone”, anch’essi, secondo la società ricorrente, realizzabili in regime
di denuncia d’inizio attività; era stata, quindi, presentata una nuova
denunzia, in data 28.07.04, ma col provvedimento impugnato, notificato il 1°
settembre 2004, il dirigente del servizio urbanistica, recependo le indicazioni
fornite dall’Ufficio tecnico con la relazione del 6.08.04, aveva diffidato la
società ricorrente dall’eseguire i lavori in questione, perchè in contrasto
con le norme di attuazione del vigente
P.
R. G:; avverso detto provvedimento erano articolate censure
di violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del d.
P. R. 380/01 e della l. r. 19/01;
eccesso di potere per carenza dei presupposti; violazione del giusto
procedimento; di violazione delle N. T. A. del
P. R. G. del Comune di
Casalnuovo; di eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà,
insussistenza dei presupposti, manifesta irragionevolezza, di violazione
dell’art. 3 l.
241/90; di eccesso di potere per difetto di motivazione e d’istruttoria, di
violazione degli artt. 3, 5, 7 e 8 della l. 241/90; ed era formulata domanda di
risarcimento dei danni, causati alla società ricorrente dall’impossibilità di
realizzare gli interventi di ristrutturazione in oggetto.
In data 15.12.04 perveniva documentazione da parte
del Comune di Casalnuovo.
In data 27.01.05 perveniva documentazione
integrativa da parte della società ricorrente.
Altri documenti erano depositati in data 19.05.05 e
in data 23.05.05.
Con successiva memoria, depositata il 30 maggio
2005, la società ricorrente insisteva nella richiesta
d’annullamento dell’atto impugnato.; e precisava la
richiesta di risarcimento del danno formulata nell’atto introduttivo del
giudizio.
Al riguardo, affermava che tali danni andavano
individuati: a) quanto al danno emergente, nei canoni di prelocazione che la
stessa società era stata costretta a corrispondere alla Credemleasing
S. p. a., “senza per converso
poter usufruire del capannone in questione”, pari a € 24.365,72, come da
documentazione depositata; ; b) quanto al danno emergente, nel pagamento dell’I. C. I. ” versata dalla
Credemleasing, e da questa fatturata alla società ricorrente ” per € 2.394,23;
c) quanto al danno emergente, nel danno da ritardo nell’esecuzione degli
interventi edilizi oggetto della denegata d. i. a (incremento dei costi dei
materiali), di cui si chiedeva una liquidazione equitativa; d) quanto al danno
emergente, dal danno derivante dalla mancata eliminazione delle diseconomie
aziendali interne e nella conseguente mancata riduzione dei costi, danno di cui
pure si chiedeva una liquidazione equitativa; e) quanto al lucro cessante,
nella mancata evoluzione dell’attività imprenditoriale, con acquisizione di
maggiori segmenti di mercato e conseguente incremento della clientela, danno da
liquidarsi secondo la tecnica della “perdita di chances“.
Alla pubblica udienza del 9 giugno 2005, la causa è
stata trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, nei
sensi di seguito precisati.
Assume carattere decisivo il motivo di ricorso che
impinge nella perentorietà del termine, concesso all’Amministrazione comunale
per l’inibitoria dell’intervento edilizio, oggetto di denuncia d’inizio
d’attività.
Osserva il Collegio che l’art. 4 del d. l. 5 ottobre
1993, n. 389, convertito dalla l. 4 dicembre 1993, n. 493, modificato dall’art.
5, d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, sostituito dall’art. 2, comma 60, l. 23 dicembre 1996, n.
662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 10, d. l. 31
dicembre 1996, n. 669 (il T.U. 6 giugno 2001, n. 380 sull’edilizia ha abrogato
la norma, e trasfuso nel suo testo le relative disposizioni) al co. 7°
subordinava alla de
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