Lecita, in sede di applicazione delle misure cautelari, di riesame o di appello, la riqualificzione giuridica del fatto per cui si procede – CASSAZIONE PENALE, Sezione II, Sentenza n. 10881.del 18/03/2005

Tanto in sede di
applicazione delle misure cautelari, che in sede di riesame o di appello, è
consentito al giudice modificare la qualificazione giuridica data dal pubblico
ministero al fatto per cui si procede, giacchè, in forza del principio di
legalità, è sempre consentito al giudice attribuire la corretta
qualificazione giuridica al fatto descritto nell’imputazione, senza che cio’
incida sull’autonomo potere di iniziativa del pubblico ministero e fermo
restando che l’eventuale correzione del "nomen iuris" non puo’ avere
effetto oltre il procedimento incidentale. Cio’ che non è consentito al
giudice è, peraltro, procedere a un "mutamento del fatto" nei suoi
elementi essenziali che, superando i limiti tracciati dalla domanda cautelare
del pubblico ministero, finisca con il compromettere, per questa via,
il diritto di difesa e il
"contraddittorio".

 

 

REPUBBLICA
ITALIANA

IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE
SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi
Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARMENINI
Secondo – Presidente

Dott. MASSERA Maurizio
– Consigliere

Dott. CARDELLA Fausto
– Consigliere

Dott. TAVASSI Marina
Anna – Consigliere

Dott. MACCHIA Alberto
– Consigliere

ha pronunciato la
seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

OSSERVA

Con ordinanza del 17
maggio 2004, il Tribunale di Messina, in parziale accoglimento dell’appello
proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza pronunciata dal Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Messina il 10 febbraio 2004, con la
quale era stata respinta la richiesta di applicazione della misura cautelare
della custodia cautelare in carcere nei confronti di varie persone in ordine al
delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., ha applicato la misura suddetta nei
confronti di (…), in relazione al reato di cui all’art.
416-bis, cod. pen. contestato al capo A); ha applicato, altresi’, la medesima
misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di
(…) , in relazione al reato di cui al
capo A) riqualificato in termini di "concorso esterno in associazione
mafiosa", ai sensi degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. Avverso l’ordinanza
indicata in premessa hanno proposto ricorso per Cassazione tutti gli indagati
suddetti, rassegnando vari motivi di impugnazione. Nel ricorso proposto con
unico atto da (…), riproponendo censure già dedotte e disattese da parte dei giudici a
quibus, si prospetta, nel primo motivo, violazione degli artt. 581 e 591 cod.
proc. pen. e vizio di motivazione in riferimento alla omessa declaratoria di
inammissibilità dell’appello del pubblico ministero, perchè privo dei
requisiti di cui all’art. 581 cod. proc. pen. Ad avviso dei ricorrenti,
infatti, nell’atto di impugnazione proposto dalla parte pubblica non sarebbe possibile
individuare i capi ed i punti della decisione del Giudice per le indagini
preliminari che si intendevano sottoporre a gravame; l’iter logico
argomentativo in forza del quale la decisione oggetto di gravame doveva essere
impugnata; nonchè, infine, le determinazioni conclusive sollecitate al giudice
dell’appello de liberiate. Nel secondo motivo si rinnova la eccezione di
inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed
ambientali, in quanto uno dei verbali delle operazioni non riporterebbe A
nominativi delle persone che avevano preso parte alla intercettazione,
comparendo soltanto una sigla a fronte di una intestazione genericamente
riferita ai "sottoscritti ufficiali ed agenti di p.g.". Si lamenta,
poi, che le intercettazioni eseguite nella stalla della contrada Fornace
sarebbero proseguite presso la sala ascolto della Questura, "pur in
difetto di apposito decreto motivato del p.m. con il quale veniva disposta
questa correzione in corso d’opera". Nel terzo motivo si lamenta violazione
dell’art. 291 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in quanto i giudici
dell’appello avrebbero individuato una associazione diversa da quella
ipotizzata dal pubblico ministero, eccedendo dai limiti propri dell’effetto
parzialmente devolutivo che vige in appello, anche se in tema cautelare. Nel
quarto ed ultimo motivo si lamenta la carenza del presupposto della gravità
indiziaria e si censura la relativa motivazione, in quanto, con profili
differenziati in rapporto alla specifica posizione di ciascun ricorrente, i
giudici dell’appello avrebbero attribuito significato indiziante ad elementi
evanescenti e contraddittori, senza neppure chiarire gli esatti contorni
dell’ipotizzato sodalizio e "individuare fatti e comportamenti
astrattamente sussumibili nella fattispecie incriminatrice di cui all’art.
416-bis o degli artt. 110 e 416-bis cod. pen.". Nell’interesse del (…) è stata poi depositata memoria nella quale si ribadisce la
carenza di elementi di colpevolezza, in particolare sul rilievo che una
corretta interpretazione dei fatti avrebbe dovuto condurre alla configurazione
della Messinambiente come vittima e non come approfittatrice del contesto
mafioso.

Nel ricorso proposto
nell’interesse di (…), ugualmente si ripropone, come
primo motivo, la questione relativa alla inammissibilità dell’appello
interposto dal pubblico ministero, in assunto viziato da aspecificità dei
relativi motivi. Nel secondo motivo si lamenta indebita immutazione del fatto
contestato, osservandosi al riguardo che, una volta ritenuta non sussistente la
affectio societatis e stabilito che la condotta dell’agente ha avuto carattere
episodico e congiunturale, ove rimanga immutata la descrizione del fatto anche
nella definizione del reato associativo, la figura del concorso esterno
"non puo’ trovare applicazione nel caso di specie se non modificando, in
termini non consentiti, il fatto associazione mafiosa e l’elemento
intenzionale, in questo caso equivocamente rappresentato dal soddisfacimento degli
interessi propri dei presunti concorrenti esterni e non di quelli del sodalizio
mafioso". Nel terzo motivo si denuncia, poi, la erronea applicazione della
legge penale, avuto riguardo alla insussistenza dei presupposti per ritenere
integrata la figura del concorso esterno, alla luce dei principi in proposito
affermati dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, prospettandosi –
come quarto motivo – carenza motivazionale proprio sugli aspetti sui quali si
dovrebbe fondare la riconoscibilità della indicata figura delittuosa. Analogo
vizio viene denunciato in riferimento alla enuncleazione delle circostanza
sulla cui base è stata ritenuta la sussistenza dell’elemento materiale e
psicologico del reato, mentre sulle stesse circostanze la motivazione offerta
dai giudici a quibus risulterebbe palesemente illogica. Nel settimo ed ultimo
motivo si censura, infine, per violazione di legge e vizio di motivazione, la
delibazione delle esigenze di cautela in rapporto alla figura dei concorrenti
esterni.

Nel ricorso proposto
nell’interesse di (…), come primo motivo, la inammissibilità dell’appello proposto dal pubblico ministero, sia perchè non
sarebbero stati formulati rilievi o censure specifiche in relazione alle singole
posizioni degli indagati, sia perchè l’atto sarebbe privo dei requisiti di cui
all’art. 581, lett. b) e c) cod. proc. pen. Viene poi prospettata violazione di
legge per avere il Tribunale applicato la misura custodiale per un fatto
diverso da quello configurato nella originaria richiesta e nel successivo
appello del pubblico ministero. Il giudice dell’appello de liberiate, infatti,
pur riconoscendo la inconsistenza della originaria accusa di aver promosso,
diretto ed organizzato una associazione di stampo mafioso volta al controllo
delle attività economiche relative alla raccolta ed allo smaltimento di
rifiuti, avrebbe erroneamente ritenuto di poter egualmente disporre la misura
nei confronti dei ricorrenti, riqualificando il fatto come concorso esterno
nella associazione stessa; in realtà – deducono i ricorrenti – si sarebbe dato
vita ad una indebita immutazione del fatto, in quanto il concorso esterno
sarebbe stato ipotizzato in riferimento ad una diversa ed autonoma associazione
di tipo mafioso, della quale non vi sarebbe traccia nel capo di imputazione,
come, d’altra parte, era stato puntualmente evidenziato nella stessa ordinanza
reiettiva pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari, nella parte in
cui, appunto, escludeva la possibilità di fare ricorso, nella specie, alla
figura del concorrente esterno. Correlativa è la censura posta a base del
terzo motivo, lamentandosi in esso il mancato rispetto del principio devolutivo
in tema di appello, sia pure in materia cautelare. Nel quarto motivo si
rinnovano le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni per mancanza
di motivazione dei decreti autorizzativi – motivati solo per relationem alle
informative di polizia – e dei decreti del pubblico ministero di autorizzazione
alla effettuazione delle operazioni extra moenia. Si lamenta, poi, violazione
di legge e vizio di motivazione in riferimento al presupposto dei gravi indizi
di colpevolezza e delle esigenze cautelari e si censura il provvedimento
impugnato per non aver tenuto conto delle memorie difensive e degli elementi di
prova forniti dalla difesa nel corso del procedimento incidentale: deducendosi,
a tale riguardo, la applicabilità, anche in sede di impugnazione de libertate,
del precetto e della sanzione stabiliti dall’art. 292, comma 2, lett. c- bis),
cod. proc. pen.. A proposito, invece, della prospettata carenza indiziaria, si
censurano le manchevolezze motivazionali circa le presunte assunzioni di
personaggi appartenenti alla criminalità organizzata, elementi di contraddizione
intrinseca e la mancata disamina delle considerazioni e delle circostanze poste
in risalto negli atti difensivi. Si lamenta, infine, nel sesto ed ultimo
motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza
di esigenze cautelari e della relativa attualità ai fini della applicazione
della misura, avuto riguardo all’epoca dei fatti. In altro atto di ricorso
rassegnato nell’interesse del CONTI si deduce ugualmente vizio di motivazione e
violazione di legge in punto di gravità del quadro indiziario, segnalandosi,
in particolare, la mancata acquisizione di univoche emergenze segnatamente
riguardanti la posizione e la persona del ricorrente, atte a qualificarne, in
termini coerenti all’accusa, il ruolo e la condotta, e si censura la carenza di
motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Per
il CONTI ed il GULINO, infine,
viene rassegnata diffusa e documentata memoria, intesa a riepilogare l’intera
sequenza delle vicende oggetto di imputazione e le doglianze già poste a base
degli atti di ricorso.

Nel ricorso proposto
nell’interesse di (…)viene dedotto, nel primo motivo, carenza di
motivazione in riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza,
con specifico riferimento alla ritenuta partecipazione dell’indagato alla
contestata associazione. Il ricorrente in particolare censura la circostanza
che il Tribunale avrebbe ritenuto che il semplice riferimento che altre persone
avrebbero fatto a tale Carmelo o "Carmeleddu" fosse idoneo ad
integrare i gravi indizi di colpevolezza a carico dello stesso (…). Si
deduce, poi, la illegittimità della modifica della imputazione che il
Tribunale avrebbe operato per ritenere sussistente il reato di cui all’art.
416-bis cod. pen..

Per (…)
si rinnovano, nel primo motivo di ricorso, le eccezioni relative alla inammissibilità dell’appello del pubblico ministero per genericità dell’atto
di impugnazione e quella di inutilizzabilità delle intercettazioni, per
carenza di motivazione del provvedimento del pubblico ministero di
autorizzazione ad avvalersi di impianti diversi da quelli esistenti presso la
locale procura della Repubblica, reputandosi inappaganti le deduzioni svolte
dal Tribunale per disattendere entrambe le proposte eccezioni. Nel secondo
motivo si contesta la sussistenza dei presupposti della gravità indiziaria e
delle esigenze cautelari. Non sussisterebbero, infatti, obiettive emergenze
atte ad asseverare la fondatezza del costrutto accusatorio, mentre del tutto
apodittica e superficiale sarebbe la motivazione offerta dai giudici a quibus
per attestare la sussistenza dei pericula libertatis.

Nel ricorso proposto
nell’interesse di (…),

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