Il Pm può emettere ordine di carcerazione contestualmente alla richiesta di revoca della sospensione condizionale -; CASSAZIONE PENALE, Sezione I, Sentenza n. 4845 del 27/01/2005
Orientamenti
già consolidatisi in passato avevano affermato che la circostanza che la
sentenza a pena patteggiata non possa costituire causa di revoca della
sospensione condizionale della pena non esclude la revocabilità della
sospensione concessa dalla predetta sentenza di patteggiamento a seguito della
successiva condanna, concorrendo anche l’entità della pena applicata a
richiesta a formare il limite di pena massimo entro il quale il beneficio non è
concedibile e diviene quindi revocabile (Cass., Sez. 5^, 19 maggio 2000, n.
2891, Sez. 5^, 20 settembre 1999, n. 4142).Per quanto concerne la legittimazione
del PM, quale organo dell’esecuzione, di porre direttamente in esecuzione la
pena o le pene già coperta o coperte dal beneficio caducato della sospensione
condizionale della pena, è effettivamente esistito un contrasto
giurisprudenziale, ma si è protratto fino al 1998, perchè l’orientamento ormai
prevalente della giurisprudenza di legittimità è che, quando la revoca di
benefici sia prevista come obbligatoria ed automatica, la pur necessaria
pronuncia formale adottata ai sensi dell’art. 674 c.p.p. dal giudice
dell’esecuzione ha carattere meramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto
già prodottosi, sicchè il PM sarebbe legittimato a porre direttamente in
esecuzione la pena scaturente dalla revoca ex lege della sospensione
condizionale non ancora deliberata dal giudice. In passato si era sostenuto che
i provvedimenti di revoca dei benefici a suo tempo concessi avevano si’ natura
ricognitiva, ma andavano comunque pronunciati in concreto, per cui finchè non
erano deliberati, le relative pene non erano espiabili e non potevano costituire
oggetto di ordine di esecuzione. A sostegno della tesi della legittimità
dell’emissione da parte del PM dell’ordine di carcerazione contestuale alla
istanza diretta al competente giudice dell’esecuzione perchè provveda ai sensi
dell’art. 674 c.p.p. alla revoca della sospensione condizionale della pena, si
fa correttamente rilevare che il provvedimento di revoca ha natura puramente
dichiarativa di effetti di diritto sostanziale, che risalgono al momento del
verificarsi della condizione che determina ipso jure la decadenza del beneficio
(Cass., Sez. 2^, 21 maggio 2001, n. 26453,.) Quanto alla mancata sospensione
dell’ordine di esecuzione riguardante l’espiazione in concreto di una pena
maggiore dei tre anni di esecuzione, la decisione della Corte è ispirata alla
ratio di impedire l’ingresso in carcere dei condannati in grado di ottenere
l’ammissione a una misura alternativa alla detenzione, e, pertanto, non puo’
essere invocata qualora sopraggiunga un nuovo titolo esecutivo nei confronti di
un soggetto che si trovi già in esecuzione di pena per altra causa o si trovi
in esecuzione di custodia cautelare in carcere dovendosi in tale ipotesi
provvedersi solo alla comunicazione al Ministro della giustizia della
notificazione del nuovo ordine di esecuzione all’interessato, salva la facoltà
del detenuto di richiedere l’applicazione di misure alternative, secondo quanto
previsto dalle norme sull’ordinamento penitenziario.
(Annaflora
Sica, 28 Luglio 2005)
CASSAZIONE
PENALE, Sezione I, Sentenza n. 4845 del 27/01/2005
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA
PENALE
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIEFFI
Severo – Presidente
Dott.
SANTACROCE Giorgio – Consigliere
Dott. DE
NARDO Giuseppe – Consigliere
Dott.
GIORDANO Umberto – Consigliere
Dott. GIRONI
Emilio – Consigliere
ha
pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso
proposto da:
1) E. S. N.
IL 11/09/1979;
avverso
ORDINANZA del 24/05/2004 TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE;
sentita la
relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
lette le
conclusioni del P.G. Dr. CIAMPOLI Luigi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento
del processo e motivi della decisione
OSSERVA
1. Con
ordinanza del 24 maggio 2004, il tribunale monocratico di Nocera Inferiore, in
relazione alla richiesta di revoca dei benefici della sospensione condizionale
della pena concessi a E. S. con ben quattro sentenze di condanna, disponeva la
revoca ex art. 168 comma 3 c.p., aggiunto dall’art. 1 l. 26 marzo 2001 n. 128,
delle sentenze del tribunale militare di Napoli del 23 marzo 2001 e del
tribunale monocratico sempre di Napoli del 16 luglio 2001, essendo queste due
sentenze divenute entrambe irrevocabili il 16 ottobre 2001, all’indomani
dell’entrata in vigore della legge n. 128/2001 e la revoca ex art. 168 comma 1
n. 1 c.p. delle sentenze del gup del tribunale di Napoli dell’8 luglio 1999 e
del 6 ottobre 2000, divenute irrevocabili prima dell’entrata in vigore della
predetta legge (la prima l’8 ottobre 19999 e la seconda il 13 ottobre 2000),
essendo emerso dal certificato penale in atti che nel termine di due anni dal
loro passaggio in giudicato il condannato aveva commesso un altro delitto.
Nell’uno e nell’altro caso si era in presenza di una revoca di diritto, che non
era impedita peraltro dal fatto che le sentenze del gup del tribunale di Napoli
erano due sentenze di patteggiamento, essendo pacifico che la sentenza a pena
patteggiata non esclude la revocabilità della sospensione concessa dalla stessa
sentenza di patteggiamento a seguito di successiva condanna.
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Quanto
all’applicazione in via immediata da parte del PM degli effetti della revoca
delle pene sospese richiesta in uno al provvedimento di unificazione di pene
concorrenti, contestata dalla difesa dell’Enrico, il tribunale faceva osservare
che, in presenza di revoca obbligatoria (come era quella prevista dall’art. 168
comma 1 n. 1 e comma 3 c.p.), la pronuncia del giudice dell’esecuzione ha
carattere puramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto già prodottosi ex
lege, sicchè il PM è legittimato a porre direttamente in esecuzione le pene
già coperte dal beneficio caducato, chiedendo al competente giudice
dell’esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui
all’art. 674 c.p.p.. Di qui il rigetto dell’istanza difensiva volta a far
dichiarare la temporanea inefficacia dell’ordine di carcerazione emesso dal PM,
ovvero la sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 656 c.p.p.,
dovendo l’E. espiare una pena maggiore dei tre anni di reclusione previsti
dall’art.. 656 comma 5 c.p.p.: al momento del passaggio in giudicato della
sentenza emessa dal tribunale monocratico di Nocera Inferiore l’11 settembre
2003, che è l’ultima sentenza inserita nel provvedimento di unificazione di
pene concorrenti emesso dal PM, l’E. risultava infatti assoggettato alla misura
coercitiva della custodia cautelare in carcere per questa causa dal 6 settembre
2003, sicchè operava nei suoi confronti l’art. 656 comma 9 c.p.p..
Da ultimo, il
tribunale riconosceva l’applicazione della disciplina del reato continuato in
sede esecutiva in relazione a un gruppo ai fatti di diserzione accertato con
quattro sentenze di condanna irrevocabili (artt. 148 n. 2 e 48 n. 2 c.p.m.p.),
mentre la negava per i fatti giudicati compresi in un altro gruppo, relativi a
fatti di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti stante il lasso
di tempo non trascurabile esistente tra ciascuno di essi.
2. Ricorre
per cassazione l’E. a mezzo del proprio difensore, il quale deduce, sotto il
profilo dell’erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione,
che: erroneamente il tribunale aveva disposto la revoca delle due sentenze del
gup del tribunale di Napoli, che erano due sentenze di patteggiamento e quindi
non di condanna, per le quali peraltro il PM non era legittimato a chiedere la
revoca in fase esecutiva, ponendo in questo modo rimedio alla mancata
impugnazione avverso le sentenze che gli avevano concesso il beneficio della
sospensione condizionale per ben quattro volte; che, anche se il PM poteva dirsi
legittimato ad applicare in via immediata gli effetti della revoca delle pene
sospese, i predetti effetti non potevano essere in ogni caso anticipati prima
del provvedimento giurisdizionale del giudice dell’esecuzione, sicchè il
tribunale avrebbe dovuto dichiarare la temporanea inefficacia dell’ordine di
carcerazione emesso dal PM; che ingiustificatamente era stata esclusa la
disciplina della continuazione in relazione ai fatti giudicati compresi nel
gruppo delle sentenze di condanna emesse in materia di sostanze stupefacenti,
perchè sussistevano una serie di elementi che deponevano per la
configurabilità di un unico disegno criminoso (come le modalità della
condotta, la tipologia dei reati, ecc.).
Alla vigilia
dell’udienza camerale, la difesa del ricorrente ha depositato nella cancelleria
di questa Sezione una memoria in cui insiste per l’accoglimento del ricorso.
3. Il ricorso
non è fondato.
Si deve
innanzitutto osservare che la circostanza che la sentenza a pena patteggiata non
possa costituire causa di revoca della sospensione condizionale della pena non
esclude la revocabilità della sospensione concessa dalla predetta sentenza di
patteggiamento a seguito della successiva condanna, concorrendo anche l’entità
della pena applicata a richiesta a formare il limite di pena massimo entro il
quale il beneficio non è concedibile e diviene quindi revocabile (Cass., Sez.
5^, 19 maggio 2000, n. 2891, Minniti, in Cass. pen. mass. ann., 2002, n. 1166,
p. 2392; Id., Sez. 5^, 20 settembre 1999, n. 4142, n. Montelatici, ivi, 2000, n.
1103, p. 1986;Id., Sez. 1^, 14 gennaio 1999, Zennaro, in CED Cass., n. 212960,
secondo le quali il beneficio della sospensione condizionale della pena,
riconosciuto in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, deve
essere revocato nel caso in cui sopravvenga una condanna entro i termini
previsti dall’art. 168 comma 1 n. 1 c.p.).
Per quanto
concerne la legittimazione del PM, quale organo dell’esecuzione, di porre
direttamente in esecuzione la pena o le pene già coperta o coperte dal
beneficio caducato della sospensione condizionale della pena, è effettivamente
esistito un contrasto giurisprudenziale, ma si è protratto fino al 1998,
perchè l’orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di legittimità è
che, quando la revoca di benefici sia prevista come obbligatoria ed automatica,
la pur necessaria pronuncia formale adottata ai sensi dell’art. 674 c.p.p. dal
giudice dell’esecuzione ha carattere meramente dichiarativo e ricognitivo di un
effetto già prodottosi, sicchè il PM sarebbe legittimato a porre direttamente
in esecuzione la pena scaturente dalla revoca ex lege della sospensione
condizionale non ancora deliberata dal giudice (Cass., Sez. 1^, 3 dicembre 2001,
n. 7338, Liguori, in Cass. pen. mass. ann., 2003, n. 466, p. 1591; Id., Sez. 2^,
21 maggio 2002, Driass, ivi, 2002, p. 2817, n. 920; Id., Sez. 1^, 17 novembre
1995, M



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