Obbligo di pronunzia sulla richiesta di permesso di soggiorno – TAR LAZIO, Roma, Sezione I Ter, Sentenza n. 5523 del 06/07/2005

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Sulla
richiesta di ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere. E’ quanto afferma il Tar Lazio
nella sentenza n. 5523/2005. Secondo i Giudici amministrativi l’inerzia
dell’Amministrazione (nella specie, Prefettura) comporta la necessità di
affermare che sussiste l’obbligo a provvedere. L’art. 2 della legge n. 241 del
1990, infatti, per quanto non contenga alcuna prescrizione in ordine alla
perentorietà del termine e nè alla decadenza della potestà amministrativa,
 pur tuttavia pone un termine acceleratorio per la definizione del procedimento
amministrativo.

(Litis.it, 1
Agosto 2005)

 


TAR LAZIO, Roma, Sezione I Ter, Sentenza n. 5523 del 06/07/2005

composto dai
signori magistrati:

Luigi Tosti
Presidente

Franco Angelo
Maria De Bernardi Componente

Maria Ada
Russo Componente rel.

ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso
n. 4183/2005 proposto da M. G.,

rappresentato
e difeso dall’Avv. Gian Luca Gismondi ed elettivamente domiciliato in Roma, Via
Domenico Parasacchi n. 200;

CONTRO

Prefettura di
Roma, in persona del legale rappresentante p.t.,

Ministero
dell’Interno, in persona del Ministro p.t.,

rappresentati
e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria;

per la
dichiarazione di illegittimità del silenzio rifiuto

serbato in
ordine alla domanda di legalizzazione di lavoro irregolare presentata dal
ricorrente in data 21 febbraio 2002;

Visto il
ricorso con i relativi allegati;

Viste le
memorie di costituzione delle parti;

Visti gli
atti tutti di causa;

Data per
letta, alla camera di consiglio del 9.6.2005, la relazione della dott.ssa Maria
Ada Russo e uditi altresi’ gli Avvocati come da verbale di udienza;

Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente
in data 21 settembre 2002 ha chiesto alla Prefettura di Roma la regolarizzazione
della sua posizione lavorativa e il rilascio del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato.

In data 31
marzo 2005 ha notificato apposito atto di diffida.

Tuttavia, non
ha ricevuto alcun riscontro.

Nel ricorso
l’interessato ha prospettato:

1) violazione
di legge per contrasto con art. 33 della Legge n. 189/2002; urgenza del
procedimento; richiesta di risarcimento del danno da ritardo.

In data 18
maggio 2005 si è costituita controparte.

All’udienza
del 9.6.2005 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è
fondato e deve essere accolto in quanto è indubitabile che ” a fronte della
richiesta del ricorrente per l’ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato – si configura un obbligo di provvedere da parte
dell’Amministrazione intimata.

Tale
protratta inerzia non puo’ sottrarsi ad una valutazione di illegittimità e
comporta la necessità di affermare che sussiste l’obbligo di definire il
procedimento da parte della competente amministrazione (Prefettura di Roma) ”
anche in relazione al fatto che dalla data della richiesta (21 settembre 2002)
è trascorso un lungo lasso di tempo.

Siffatto
obbligo si fonda inoltre sulla legge n. 241 del 1990 (art. 2) che ” per quanto
non contenga alcuna prescrizione in ordine alla perentorietà del termine e nè
alla decadenza della potestà amministrativa – pur tuttavia pone un termine
acceleratorio per la definizione del procedimento amministrativo.

Per tutte le
esposte ragioni, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve
ordinarsi, ai sensi dell’art. 21-bis della legge Tar, come novellata dall’art. 7
della legge 205/2000, alla Prefettura di Roma di assumere un provvedimento
espresso sulla istanza del ricorrente entro novanta giorni (90) dalla data di
comunicazione/notificazione della presente decisione.

L’impugnativa
è, invece, inammissibile in relazione alla pretesa risarcitoria in quanto –
poichè questione di natura patrimoniale – la causa non potrebbe – comunque –
essere decisa in camera di consiglio, ma richiederebbe la pubblica udienza (cfr.,
Tar Lazio, Sez. II ter ” sent. 28 febbraio 2001 n. 1597, che ha ritenuto – su
questione di natura patrimoniale e in tema di accertamento di diritti ” che la
causa non puo’ essere decisa in camera di consiglio, ma in pubblica udienza,
pena una evidente elusione della procedura, con ingiustificata abbreviazione dei
tempi processuali e semplificazione della procedura stessa).

Quanto alle
spese di giudizio le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in
dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente
pronunciando, accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso specificato
in epigrafe e, per l’effetto, ordina alla Prefettura di Roma di assumere un
provvedimento espresso sulla istanza del ricorrente entro novanta giorni (90)
dalla data di comunicazione/notificazione della presente decisione.

Condanna la
parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate
complessivamente in € 1500 (millecinquecento).

Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Cosi’ deciso
in Roma, nella Camera di Consiglio del 9. 6.2005.

PRESIDENTE
Luigi Tosti

ESTENSORE
Maria Ada Russo

Depositata in
Segreteria il 6 luglio 2005

 

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