La controversia tra struttura di cura privata e azienda sanitaria locale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Ordinanza n. 14198 del 06/07/2005

La controversia tra una struttura di cura
privata ed un’azienda sanitaria locale concernente il pagamento di prestazioni
sanitarie erogate in regime di convenzione, poichè non attiene alla validità
o alla determinazione del contenuto della convenzione intercorsa tra il
soggetto privato e l’A.S.L., ma solo al corrispettivo preteso dal privato
concessionario, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. La Corte ha
ritenuto che, dopo la parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall’art. 7 della legge
n. 205 del 2000, pronunciata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 204 del
2005, rilevante nella specie per la naturale retroattività delle sentenze di
accoglimento), per effetto della quale le controversie relative a concessioni
di pubblici servizi (come l’esercizio del servizio sanitario nazionale da parte
di soggetti privati) sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva,
escluse le indennità, canoni ed altri corrispettivi, ritorna ad essere
applicabile il criterio di riparto della giurisdizione già presente nell’art.
5 della legge n. 1034 del 1971, prima delle modifiche apportate con il suddetto
art. 33.
 

Allegato Pdf: CASSAZIONE CIVILE,
Sezioni Unite, Ordinanza n. 14198 del 06/07/2005
(Presidente V.
Carbone, Relatore F. Roselli)

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