Al vaglio della Consulta il termine breve per il diritto di opzione imposto ai candidati al Parlamento Europeo – CONSIGLIO DI STATO, Sezione V, Ordinanza n. 3921 del 25/07/2005
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Appare
irragionevole il termine di otto giorni imposto ai candidati al Parlamento
Europeo, eletti in più circoscrizioni, per esercitare il diritto di opzione in
quanto è difficile, per i candidati eletti in più circoscrizioni, sapere
quando i singoli uffici circoscrizionali abbiano deciso di riunirsi per
procedere alla proclamazione degli eletti senza una specifica comunicazione,
normalmente prevista per ogni provvedimento che limiti la sfera giuridica dei
privati
Il Consiglio
di Stato ha cosi’ dichiarato non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale sollevata dall’on. Umberto Bossi. Secondo i Supremi
Giudici Amministrativi, infatti, appare irragionevole far decorrere un termine
cosi’ breve per l’esercizio del diritto di scelta
(Litis.it, 5
Agosto 2005)
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
sul ricorso in appello n.
9605/2004 proposto da BOSSI on. Umberto,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Bertolissi del Foro di Padova, Sandro
De Nardi del Foro di Treviso e Luigi Manzi del Foro di Roma, con domicilio
eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via F. Confalonieri, n. 5
c o n t r o
l’Ufficio Elettorale
Nazionale per il Parlamento europeo (presso la Corte Suprema di Cassazione),
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei
Portoghesi n.12;
e nei confronti
di Salvini on. Matteo,
non costituitosi.
per la riforma
della sentenza TAR
Lazio, Sezione I, n.9928 del 29.9.2004,
con la quale è stato respinto il ricorso proposto da Bossi on. Umberto;
VISTO il ricorso in
appello con i relativi allegati;
VISTO l’atto di
costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
VISTA la memoria
presentata dalla medesima a sostegno delle sue difese;
VISTI gli atti tutti di
causa;
UDITI alla pubblica
udienza del 17.5.2005 il relatore Consigliere Aniello Cerreto ed altresi’ gli
avv.ti Manzi , Bertolissi e De Nardi nonchè l’avv.to dello Stato Fedeli;
Visto il dispositivo di
decisione n. 297/2005;
Ritenuto e considerato
in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O e D I R I T T
O
1.Con il ricorso in appello
in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, l’on. Umberto Bossi ha
premesso di essersi candidato, nonostante le precarie condizioni di salute
(universalmente note), alle elezioni dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia tenutesi il 12 e 13 giugno del 2004; che il successivo 6
luglio veniva proclamato eletto sia nella I circoscrizione (Italia nord
occidentale) che nella II (Italia nord orientale); che non aveva personalmente
ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in ordine a tali proclamazioni; che il
seguente 15 luglio l’Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo
presso la Suprema Corte di Cassazione, dopo avere constatato che esso esponente
non aveva fatto pervenire entro le ore ventiquattro del 14 luglio 2004 alcuna
dichiarazione di opzione, aveva provveduto ad individuare mediante sorteggio la
circoscrizione da assegnargli, identificata cosi’ nella II (Italia nord est), ed
individuato l’eletto in surrogazione nella persona dell’on. Matteo Salvini; che,
a fronte di tanto, l’ esponente si era attivato, il successivo 16 luglio, per
esercitare il diritto di opzione accordatogli dalla legge, scegliendo, invece,
la I circoscrizione; che, tuttavia, con provvedimento del giorno 19 tale opzione
era stata dichiarata irricevibile dal medesimo Ufficio elettorale, “stante la
non modificabilità dell’atto già adottato da questo ufficio in data 15
luglio 2004, impugnabile davanti al giudice amministrativo“, e
sull’ulteriore rilievo che le proclamazioni avvenute il 6 luglio 2004 erano
state rese “con modalità che ne determinano la conoscibilità legale da
parte degli interessati“.
L’interessato, premesso
tutto cio’, insorgeva presso il TAR Lazio avverso i riferiti atti ed operazioni,
compiuti dall’Ufficio elettorale nazionale, compresa la proclamazione degli
eletti.
A fondamento del gravame
veniva dedotto un articolato mezzo d’impugnativa cosi’ rubricato: violazione e
falsa applicazione degli artt. 22 e 41 della legge n. 18/1979; difetto dei
presupposti legali; violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza
di cui all’art. 3 Cost. anche in rapporto al tertium comparationis
evocato in ricorso; violazione del principio del buon andamento e della
imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 Cost.. Con
questo motivo si sosteneva, in sintesi, la tesi di fondo secondo la quale ai
fini della decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di opzione da
parte del candidato eletto in più circoscrizioni occorrerebbe la personale
ricezione da parte sua dell’attestato di ciascuna proclamazione, avendosi a che
fare con atti recettizi.
In via subordinata,
per l’eventualità che non fosse reputata condivisibile l’interpretazione
normativa proposta in ricorso, la parte ricorrente prospettava un’eccezione di
illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 41 della legge n. 181979 in
relazione agli artt. 3, 51 e 97 della Cost.
Resisteva
all’impugnativa l’Avvocatura Generale dello Stato per l’Amministrazione
intimata, deducendo l’infondatezza delle doglianze avversarie e concludendo per
il rigetto del gravame.
2.Con la sentenza n.9928/2004
Il TAR ha respinto il ricorso, osservando che la fattispecie è regolata da una
precisa disposizione normativa, l’art. 41, comma 1°, della legge n. 18 del 1979,
il quale prevede quanto segue : “Il candidato che risulta eletto in più
circoscrizioni deve dichiarare all’Ufficio elettorale nazionale, entro otto
giorni dall’ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie. Mancando
l’opzione, l’Ufficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio”.
Secondo il TAR, questa
previsione, che concentra la regolamentazione dell’istituto intorno al quale è
causa, esprime in modo univoco l’intento del legislatore di far decorrere il
termine stabilito per l’esercizio del diritto di opzione, appunto, dal
perfezionamento della “ultima proclamazione” in se stessa considerata
(secondo un’impostazione che si ritrova nell’art. 6, comma 2, della legge, in
tema di incompatibilità), e non già dal momento della notizia che
l’interessato ne abbia acquisito. E la relativa intenzione legislativa si rivela
con evidenza ancora maggiore se si considera che nel contesto della stessa fonte
normativa esiste una distinta previsione (art. 22, ultimo comma) che pone a
carico degli uffici elettorali circoscrizionali di inviare un attestato ai
candidati proclamati eletti.
Precisa il TAR che se
il legislatore avesse voluto realmente ancorare il dies a quo di cui
sopra alla ricezione del detto attestato, piuttosto che alla pura e semplice
formalità della proclamazione degli eletti, è al primo evento, e non al
secondo, che l’art. 41 avrebbe fatto riferimento.
Il TAR ha infine
dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt.
22 e 41 L. n.18/1979 con riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., tenuto conto
della primaria esigenza di fissare in modo semplice e certo il termine per
l’opzione al fine di costituire in modo sollecito l’organo elettivo comunitario
anche in considerazione del contesto di pubblicità in cui si trova tipicamente
immerso il procedimento elettorale.
3.Avverso detta
sentenza l’on. Bossi ha dedotto le seguenti doglianze:
– il TAR aveva svolto
considerazioni del tutto teoriche ed astratte senza tener conto
dell’irragionevolezza e dell’irrazionalità delle conseguenze verificatesi nel
caso concreto;
-gli artt. 22 e 41
della L. n. 18/1979 erano stati interpretati dal TAR in modo atomistico, con
gravissimi riflessi anche su altri istituti della medesima legge ed in
particolare sulla decorrenza del termine per eliminare le incompatibilità con
la carica di parlamentare europeo di cui all’art.6 della medesima legge;
-il ragionamento del
TAR era erroneo in quanto sviluppato sull’esigenza “superiore” di garantire la
sollecita costituzione dell’organo rappresentativo senza considerare la
posizione soggettiva del candidato eletto in più circoscrizioni cui la legge
affidava la scelta della circoscrizione in cui volesse essere eletto;
-non si era tenuto
conto che l’on. Bossi per fatto notorio era ricoverato in fin di vita in una
clinica svizzera, per cui era prevedibile che non sarebbe stato esercitato il
diritto di opzione;
-per poter manifestare
un’opzione il candidato deve essere messo innanzitutto nelle condizioni di
conoscere legalmente di essere stato eletto in più circoscrizioni, per cui
fino a che non gli venga comunicata l’ultima proclamazione non puo’ scattare il
termine perentorio per l’esercizio dell’opzione;
-per prassi
applicativa, per le elezioni nazionali viene sempre personalmente comunicata
l’attestazione dell’avvenuta proclamazione e per le elezioni attuali altre
Cancellerie, diverse da quelle di Milano e Venezia, avevano provveduto a darne
comunicazione agli eletti nello stesso giorno della proclamazione;
-l’errore in cui era
incorso l’on. Bossi doveva ritenersi scusabile atteso che la Corte di appello
aveva testualmente precisato che la notifica per decorrenza termini decorreva
dal 9.7.2004;
-non era condivisibile
la motivazione del TAR in ordine alla manifesta infondatezza della questione di
costituzionalità sollevata, atteso che gli artt. 22 e 41 L. n.18/1979 peccavano
per omissione nella parte in cui non prevedevano che il temine perentorio di
otto giorni per l’esercizio dell’opzione decorresse dalla data di notifica o
comunicazione personale dell’ultima proclamazione.
Invero, l’art. 41
contrasterebbe con l’art. 3 Cost. per intrinseca irragionevolezza o
irrazionalità in quanto ricollega il decorso di un brevissimo termine
perentorio alla circostanza puramente casuale che il candidato venga a sapere la
data in cui i singoli uffici circoscrizionali abbiano deciso di riunirsi per
procedere alla proclamazione degli eletti, per cui il termine viene stabilito a
prescindere dall’effettiva conoscibilità del dies a quo della decorrenza, con
conseguente inutilità del diritto di opzione , il quale a sua volta deriva pur
sempre dal diritto inviolabile di elettorato passivo di cui all’art. 51 Cost;
-volendosi rinvenire
un tertium comparatio
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