Amministrativa

Al ponte sullo stretto è sufficiente una “VIA”. Respinti i ricorsi degli ambientalisti -; CONSIGLIO DI STATO, Sezione IV, Sentenza n. 3917 del 22/07/2005

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Chiamato a
pronunciarsi sull’approvazione del progetto preliminare per la realizzazione del
ponte sullo stretto di Messina, di cui alla delibera del CIPE 1° agosto 2003 n.
66,, il Conisglio di Stato ha affermato la legittimità degli atti
amministrativi e, in particolare, della proposta di valutazione di impatto
ambientale formulata dall’apposita Commissione speciale in data 20 giugno 2003.
Sono stati cosi’ respinti i ricorsi delle associazioni ambientaliste, secondo
cui manca del tutto una adeguata considerazione dell’incidenza dell’opera
progettata su siti di rilevante interesse ambientale sottoposti a speciale
tutela nazionale e comunitaria, con particolare riferimento alla zona di Capo
Peloro., il tutto in violazione della normativa comunitaria in tema di SIC (siti
di interesse comunitario: direttiva “habitat” 92/43/CEE) e di ZPS (zone a
protezione speciale: direttiva “uccelli” 79/409/CEE) e della normativa nazionale
di cui al D.P.R. n. 357 del 1997 (di recente modificato con D.P.R. 12 marzo
2003, n. 120).

Le doglianze
degli ambientalisti, pero’, non hanno trovato accoglimento. Secondo i giudici di
Palazzo Spada, la normativa comunitaria è volta ad assicurare la protezione di
aree di particolare rilevanza ambientale, prevedendo  una specifica valutazione
di incidenza ambientale all’interno della VIA. La direttiva in questione 
all’articolo 6, par.3, prescrive che qualsiasi piano o progetto, “che possa
avere incidenze significative” su di un sito di interesse comunitario,
sia assoggettato a una “opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito”.
In sede di recepimento della normativa comunitaria (D.P.R. n. 357 del 1997, come
novellato dal D.P.R. n. 120 del 2003), è stata conseguentemente introdotta nel
nostro ordinamento  per le opere assoggettate a valutazione di impatto
ambientale, una specifica fase di valutazione di incidenza ambientale ai sensi
della richiamata normativa, che trova allocazione all’interno della procedura
VIA. E’ la stessa disposizione comunitaria, poi, a richiedere che le incidenze
sul sito, per essere giuridicamente rilevanti, siano “significative” ”
occorrenza del rischio di compromissione degli obiettivi di conservazione del
sito- con cio’ demandando alle autorità nazionali competenti la valutazione di
questa soglia minima di incidenza e, al contempo, ai giudici nazionali il
sindacato sul rispetto dei limiti alla discrezionalità imposti dalla direttiva
in questione. Ne consegue che l’amministrazione deve prendere in specifica
considerazione, nell’ambito della propria discrezionalità tecnica, l’incidenza
ambientale dell’intervento sui siti protetti procedendo ad accertare, in prima
valutazione, il carattere significativo di siffatta incidenza, in relazione al
rischio di compromissione dell’integrità del sito. Attività questa sindacabile
dal giudice amministrativo nel caso in cui l’Amministrazione non abbia avuto
un’esatta rappresentazione dello stato dei luoghi, non abbia tenuto in adeguata
considerazione tutti gli elementi idonei a influire sul giudizio di non
pericolosità dell’intervento rispetto agli obiettivi di conservazione, si sia,
in definitiva, determinata a ritenere insussistente il rischio di compromissione
dei siti sulla base di una motivazione illogica o inadeguata ovvero di
un’inappropriata rappresentazione delle circostanze di fatto.

A giudizio
dei giudici amministrativi, alcuna delle censure menzionate da ultimo puo’
essere mossa all’attività esplicata dale Amministrazioni resistenti.

(Marco
Martini, 8 Agosto 2005)

 


CONSIGLIO DI STATO, Sezione IV, Sentenza n. 3917 del 22/07/2005

 

      Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
seguente


DECISIONE

sui
ricorsi riuniti in appello NN.R.G. 10346 e 10421 del 2004, proposti

il
primo, n. 10346/2004:


dall’ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA ONLUS,rappresentata e difesa dall’avv. M. Athena
Lorizio e dall’avv. Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto in Roma presso
il primo difensore, via Dora, n. 1;


contro

– COMITATO
INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (CIPE), rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis
domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia in Roma,
via dei Portoghesi, n. 12;


MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia in Roma,
via dei Portoghesi, n. 12;



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis
domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;


MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis
domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;


MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis
domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;


REGIONE CALABRIA, non costituitasi in giudizio;

– REGIONE
SICILIA, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;


STRETTO DI MESSINA – S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Clarizia,
dall’avv. Benedetto Giovanni Carbone e dall’avv. Piero D’Amelio, con domicilio
eletto in Roma presso lo studio del secondo difensore, Viale di Villa Grazioli,
n. 13;

  • RETE FERROVIARIA ITALIANA
    S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Vinti, con domicilio eletto
    in Roma, presso lo studio dello stesso difensore,via Emilia, n. 88;

– AZIENDA
NAZIONALE DELLE STRADE S.P.A. – ANAS rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia in Roma,
via dei Portoghesi, n. 12;

  • FINTECNA S.P.A.,
    rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Alberto Romano, dall’avv. Stefano
    Vinti, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del secondo difensore,
    via Emilia, n. 88;


COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI, non costituito in giudizio;

– COMUNE
DI MESSINA, non costituitosi in giudizio;

– W.W.F.
ONLUS, non costituitosi in giudizio;



LEGAMBIENTE ONLUS, non costituitosi in giudizio;

-CESIA –
CENTRO STUDI INIZIATIVE PER L’AMBIENTE, non costituitosi in giudizio;


PRESIDENZA REGIONE SICILIANA, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;

il
secondo, n. 10421/2004:


ASSOCIAZIONE ITALIANA WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF) ONLUS, LEGAMBIENTE ONLUS,
rappresentate e difese dall’avv. Daniele Granara, dall’avv. Federico Sorrentino,
con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del secondo difensore,
Lungotevere delle Navi, n. 30;  
 


contro

– COMITATO
INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMM.NE ECONOMICA, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis
domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;


MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia in Roma,
via dei Portoghesi, n. 12;


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis
domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;


MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis
domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;


MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis
domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;


REGIONE SICILIA, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
presso i cui uffici ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.
12;



AZIENDA NAZIONALE DELLE STRADE – ANAS S.P.A. rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis
domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

  • FINTECNA – FINANZIARIA
    PER I SETTORI INDUSTR. E SERVIZI SPA rappresentata e difesa dall’avv.
    Salvatore Alberto Romano e dall’avv. Stefano Vinti, con domicilio eletto in
    Roma presso lo studio del secondo difensore, via Emilia, n. 88;


  • RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. rappresentata e difesa dall’avv. Stefano
    Vinti, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dello stesso difensore,
    via Emilia, n. 88;

–  REGIONE
CALABRIA,  non costituitasi in giudizio;

– STRETTO
DI MESSINA S.P.A. rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Clarizia, dall’avv.
Benedetto Giovanni Carbone e dall’avv. Piero D’Amelio, con domicilio eletto in
Roma presso lo studio del secondo difensore, Viale di Villa Grazioli, n.13;

– COMUNE
DI MESSINA, non costituitasi in giudizio;


PRESIDENZA REGIONE SICILIANA rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;

 


e nei
confronti di



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI non costituitosi in giudizio;


per
l’annullamento

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