Civile

Il pagamento dell’assegno (ma non della penale) nel termine dell’art. 8 L. 386/90 evita l’iscrizione all’archivio C.A.I. -; TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA, Sezione IV, Fichera, Sentenza del 22/03/2005

Il pagamento dell’assegno
nel termine di cui all’art. 8 della L. 386/90 (ma non anche della penale) è di
per sè idoneo ad evitare l’iscrizione all’archivio C.A.I.. Lo ha stabilito il
Tribunale civile di Catania nella sentenza scritta dal Dott. Fichera e
depositata il 22 Marzo scorso.

 

Secondo il giudice catanese,
il pagamento previsto dall’art. 9, anche se non comprensivo di interessi, penale
e spese, soddisfa le condizioni previste dalla legge per non procedere
all’iscrizione all’archivio C.A.I., avendo il traente dimostrato di non
costituire un rischio per il sistema bancario e per i suoi utenti, a nulla
rilavando, relativamente a tele ultimo aspetto, il mancato pagamento della
sanzione civile. E cio’ in considerazione del fatto che il pagamento della
sanzione non fornirebbe alcuna rassicurazione maggiore rispetto al semplice
pagamento della somma portata dal titolo. 

La sanzione costituita
dalla penale del 10% sull’importo dell’assegno è certamente dovuta al
prenditore che agisce per il pagamento del titolo ma tale pagamento afferisce ai
rapporti privatistici tra traente e prenditore mentre resta estraneo rispetto
all’iscrizione nell’archivio previsto dall’art. 10 bis. (Nella specie la stessa
banca trattaria rinvenendo la provvista sul conto del debitore ha effettuato il
pagamento dell’assegno, scoperto al momento della presentazione all’incasso, nel
termine previsto dall’art. 8,)

 

(Marco Martini, 8 Agosto
2005)

 

TRIBUNALE DI CATANIA



sezione IV CIVILE

__________

Il Giudice designato, dott.
A. Fichera,

esaminati gli atti,
sciogliendo la riserva che precede;

osserva

Il ricorrente chiede di
ordinare alla Banca Nazionale del Lavoro di provvedere alla revoca della
iscrizione del proprio nominativo dall’archivio previsto dall’art. 10 bis della
L 384/90.

Espone, a supporto della
domanda, di aver in data 01.12.04 emesso un assegno bancario di euro 480,00
tratto sul proprio conto corrente acceso presso la agenzia 1 di Catania della
BNL; che recatosi occasionalmente presso la propria banca apprendeva di aver
subito l’l’iscrizione del proprio nominativo alla C.A.I., in quanto il detto
assegno non era stato pagato per mancanza di provvista; che la segnalazione alla
C.A.I. era stata preceduta da lettera raccomandata non ricevuta perchè fuori
sede in quel periodo; che l’assegno, tuttavia, era stato pagato dalla BNL il
13.12.04; che la banca convenuta nonostante l’errore commesso non intendeva
revocare la segnalazione effettuata; di subire per tale ragione il pericolo di
un grave danno, rischiando di vedersi revocare affidamenti da parte di altri
istituti di credito e non potendo più negoziare alcun titolo nè stipulare
nuove convenzioni di assegno.

La BNL, costituitasi,
puntualizzava che l’assegno “incriminato” era stato emesso il 01.12.04 e versato
dal prenditore sul proprio conto il 03.12.04 presso un’agenzia della banca
Antonveneta; che il 03.12.04 il conto corrente del ricorrente era privo dei
fondi necessari; che, infine, il ricorrente creava la provvista ed il titolo
veniva pagato dalla banca il 13.12.04.

Rilevava che a seguito
della mancanza di provvista la banca aveva inviato lettera raccomandata con la
quale si invitava il P. al pagamento della penale, degli interessi e delle
spese, pena la iscrizione del nominativo alla C.A.I.. e che “il mancato
pagamento della penale ha costretto successivamente la banca ad effettuare la
lamentata iscrizione”.

Concludeva per il rigetto
del ricorso.

E’ pacifico che l’assegno
al momento in cui venne posto all’incasso (3.1.04) era scoperto; che il
pagamento dell’assegno avvenne il 13.12.04; che la lettera raccomandata sopra
citata è stata spedita il 21.12.04.

Esaminando la sequenza
cronologica dei fatti appena elencati appare evidente che la lettera di
“diffida” è stata inviata dalla banca otto giorni dopo il pagamento
dell’assegno.

In considerazione delle
difese esposte dalla banca resistente occorre stabilire se il pagamento
dell’assegno nel termine di cui all’art. 8 della L. 386/90 (ma non della penale)
è di per sè idoneo ad evitare l’iscrizione all’archivio C.A.I..

La legge 386/90 nel suo
impianto complessivo, risultante dalla modifica operata dal D.Lgs 507/99 di
depenalizzazione, presenta due blocchi di norme volti a soddisfare diverse
esigenze.

Una prima parte è volta
alla repressione, tramite l’irrogazione di sanzione amministrativa,
dell’emissione di assegni senza autorizzazione e/o senza provvista e si innesta,
modificandone varie norme, sulla previgente disciplina penalistica (peraltro
mantenuta nelle ipotesi previste dall’art. 7). Altra parte della legge tutela
l’interesse patrimoniale del prenditore dell’assegno pregiudicato dal mancato
pagamento e prevede una sorta di tutela generalizzata dei “potenziali prenditori
di assegno” interdicendo temporaneamente il “cattivo pagatore” dal sistema
bancario (art. 9-9 bis).

La legge prevede poi per il
traente l’assegno senza provvista la possibilità di uno ius poenitendi che
consente di evitare l’irrogazione delle sanzioni previste.

L’art. 8 dal titolo
“pagamento dell’assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di
presentazione” prevede che “le sanzioni amministrative non si applicano se il
traente, entro 60 giorni dalla data di presentazione del titolo, effettua il
pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese
per il protesto .”.

L’art. 9 prevede che nel
caso di difetto di provvista l’iscrizione nell’archivio è effettuata ” quando
è decorso il termine stabilito dall’art. 8, senza che il traente abbia fornito
la prova dell’avvenuto pagamento .”.

Dalla lettura del testo
normativo non emerge se il pagamento previsto dall’art. 9 è lo stesso previsto
dall’art. 8 (nè maggiori lumi si traggono dalla legge delega e dalla relazione
ministeriale sul D.Lgs 507/99). L’esame del dato testuale farebbe supporre di
no, posto che il riferimento operato dall’art. 9 all’articolo 8 riguarda solo il
termine per provvedere al pagamento e che se il legislatore avesse voluto ben
avrebbe potuto riferirsi oltre che al termine anche al pagamento previsto
nell’art. 8.

Cio’, tuttavia, non è
sufficiente per ritenere conclusa l’esegesi del testo normativo.

Al dato testuale si
contrappone, infatti, il titolo dell’art. 8 che parla in generale di pagamento
tardivo dell’assegno emesso senza provvista nonchè il fatto che la penale del
10% scatta automaticamente con il mancato pagamento (art. 3) e si tratterebbe,
quindi, di un accessorio del credito dovuto ex lege in caso di tardivo
pagamento.

La lettura dell’intero
provvedimento, che come detto rispecchia i due blocchi normativi di cui si
compone la legge, fa emergere che nella prima parte (artt. 1-8 bis) viene
disciplinata compiutamente la fase sanzionatoria connessa all’emissione di
assegni senza autorizzazione o provvista. Tale parte della legge, previste le
sanzioni ed i soggetti competenti alla loro irrogazione, detta, subito prima
della disciplina del procedimento per l’applicazione delle sanzioni (art. 8
bis), il modo per evitarle (art. 8), disciplinando il pagamento tardivo
dell’assegno emesso senza provvista. Si tratta di un sistema normativo compiuto
che si chiude con l’art. 8 bis.

Subito dopo, con l’articolo
nove, si apre l’altro blocco normativo della legge che prevede l’innovativo
strumento della revoca di sistema e delle sue modalità operative (artt. 9-10
bis).

Anche questa parte della
legge introduce un sistema compiuto.

Le due norme (art. 8-9)
prevedono entrambe uno “ius poenitendi” in favore del traente ma ognuna, in
ragione delle finalità, è autonoma rispetto all’altra.

Le considerazioni esposte
inducono a non attribuire eccessivo rilievo al titolo dell’art. 8 al fine della
interpretazione dell’art. 9 ed a rivalutare il dato testuale delle norme.

Rimane da esaminare il
problema della clausola penale prevista dall’art. 3 della L 384/90.

Si tratta di una sanzione
di tipo civilistico, una sorta di pena privata che la legge pone a carico del
traente l’assegno senza provvista. Proprio la natura civilistica di tale
sanzione fa sorgere il problema della sua rinunciabilità da parte del creditore
(ed analogo discorso vale per gli interessi e le spese).

La dottrina e la
giurisprudenza si erano già poste il problema vigente il vecchio testo della L
384/90, quando il mancato pagamento della penale, degli interessi e delle spese
costituiva condizione di procedibilità per il reato di emissione di assegno
senza provvista.

La Corte Costituzionale (sent.
n. 203/93) aveva risolto la questione affermando la legittimità dell’art. 8
(vecchia formulazione) e l’obbligatorietà della corresponsione di tali
accessori del credito anche nel caso di remissione da parte del creditore.

Anche la Corte di
Cassazione si era espressa in termini analoghi, osservando che ” diversamente
opinando si attribuirebbe al danneggiato la possibilità di  incidere in maniera
decisiva sulla procedibilità in ordine a un reato perseguibile d’ufficio, e in
maniera forse anche più ampia  rispetto ai reati perseguibili a querela di
parte. Manifestamente infondata è inoltre la  questione di legittimità
costituzionale proposta dal ricorrente, giacchè rientra nella  discrezionalità
del legislatore far discendere effetti penalistici da determinate condizioni .
Con riguardo a tali effetti, la penale pare invero contrassegnata da un fine
preventivo e afflittivo, e non da una finalità soltanto riparatoria” (Cass.
pen. n. 5042/95).

I ragionamenti seguiti
dalle due Corti non possono, tuttavia, trovare applicazione con riguardo alla
revoca di sistema. In tal caso viene meno, infatti, il fulcro della motivazione
delle due sentenze e cioè che la procedibilità di un reato penale non puo’
farsi dipendere dalla volontà del danneggiato.

Nel caso della revoca di
sistema, piuttosto, nell’eventuale pagamento della penale non sembra potersi
rinvenire quel fine afflittivo e preventivo che la Suprema Corte individua nello
stesso pagamento quando effettuato al fine di evitare l’applicazione delle
sanzioni amministrative (prima la procedibilità del reato).

La differenza tra i due
istituti sanzionatori previsti dalla L 386/90 sembra netta. Una finalità
punitiva nella sanzione amministrativa (volta a reprimere l’emissione di assegni
a

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