Estradizione non concedibile se lo Stato richiedente procede sulla base di una legge successiva alla commissione del reato – CASSAZIONE PENALE, Sezione VI, Sentenza n. 5708 del 27/01/2005
La Corte di
Cassazione penale, nel risolvere il caso di specie ha affermato che il principio
"nullum crimen sine previa lege poenali" impone che, anche in materia di
estradizione, sussista la garanzia che lo Stato richiedente non proceda al
giudizio dell’estradando sulla base di una legge successiva alla commissione del
reato. Se anche in ipotesi la pena dovesse essere riferita alla fattispecie in
precedenza prevista dall’ordinamento dello Stato richiedente, tuttavia resta pur
sempre vero che il giudizio sulla base della nuova fattispecie non consente di
procedere alla estradizione, essendo venuti meno i presupposti della originaria
richiesta e prospettandosi un giudizio sulla base di una norma penale successiva
alla commissione del reato.
(Litis.it, 9 Agosto 2005)
CASSAZIONE
PENALE, Sezione VI, Sentenza n. 5708 del 27/01/2005
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA
PENALE
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONASI
Raffaele Presidente
Dott.
AMBROSINI Giangiulio Consigliere
Dott. MILO
Nicola Consigliere
Dott.
GRAMENDOLA Francesco Paolo Consigliere
Dott. CONTI
Giovanni Consigliere
ha
pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso
proposto da:
R. M.,;
avverso la
sentenza 27.2.2004 della Corte d’appello di Brescia;
Visti gli
atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la
relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosinl;
Udito il
parere del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Vito Monetti, che ha concluso
per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
Udito il
difensore dell’estradando, avv. Diego Mongio’, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso;
Svolgimento
del processo
La Corte
d’appello di Brescia con sentenza 27.2.2004 si pronunciava in senso favorevole
all’estradizione in Marocco di R. M., imputato dei reati di associazione
finalizzata al compimento di atti di terrorismo, di raccolta di fondi per
l’esecuzione di atti di terrorismo e di detenzione e uso di esplosivi – tratto
in arresto il 18.10.2003 in esecuzione di mandato di cattura internazionale
emesso il 3.10.2003 dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Rabat.
La
descrizione delle circostanze poste a fondamento delle accuse evidenziava
l’appartenenza del Raflk alla "Salafia Jihadia", il cui fine è quello del
cambiamento con l’uso della violenza, e la sua relazione con tale Ben Taous
Abdelghani che nel 1995 aveva costituito in Casablanca una cellula dotata di una
squadra della morte votata ad attentati anche suicidi contro interessi ebraici
ed americani;
l’utilizzazione, ad opera del gruppo menzionato, di sistemi di addestramento
alla preparazione ed all’impiego di ordigni esplosivi anche artigianali; il
ricorso, da parte del gruppo stesso, al finanziamento tramite donativi, che
verrebbero sollecitati e raccolti in occasione di riunioni organizzate dal R.,
nel corso delle quali si pianificavano anche le operazioni terroristiche.
Avverso la
sentenza ricorre il R. per violazione dell’art. 700 c.p.p. in quanto la
documentazione inviata dalle autorità marocchine circa i fatti addebitatigli
non contiene l’indicazione del tempo e del luogo di commissione dei reati,
emergendo unicamente l’avvenuta costituzione nel 1995 in Marocco di una cellula
terroristica ad opera di tale Abdelghani Ben Taous, senza alcun riferimento alla
sua persona. Il che si pone in contrasto con l’art. 36 lett. b) della
"Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e
di estradizione" fra Italia e Marocco sottoscritta a Roma il 12.2.1971 e resa
esecutiva con l. 12.12.1973 n. 1043 (pubblicata sulla G.U. 28.3.1975, n. 155).
Si duole
inoltre del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi
di colpevolezza.
Questa Corte
all’udienza del 18.5.2004 richiedeva, tramite il Ministero della giustizia,
nuove informazioni alle autorità marocchine circa il luogo e la data della
commissione dei fatti ascritti al R..
Il
Procuratore Generale del Re presso la Corte d’appello di Rabat con nota
14.6.2004 informava che le autorità marocchine avevano provato che il R. era
entrato in territorio marocchino il 13.1.2003 ed era ripartito il giorno 13
successivo, precisando che "In questo periodo il suddetto ha progettato con
altri membri del gruppo di impadronirsi di un camion adibito al trasporto di
fondi di proprietà della società Lydec incaricata della distribuzione di acqua
ed elettricità nella città di Casablanca (…) è stato quindi determinato il
luogo della commissione dell’atto che è Casablanca e la data che è il mese di
gennaio 2003".
La stessa
nota aggiunge: "La legge contro il terrorismo n. 03/03 è stata promulgata il
28.05.03. La sua applicazione dal punto di vista della procedura ha effetto
immediato per tutti gli atti che rientrano nell’ambito delle sue competenze e
che sono stati perpetrati prima della sua entrata in vigore secondo la
giurisprudenza costante della Corte Suprema a Rabat. E M. R. sarà giudicato, su
tale principio. dinanzi alla Corte d’appello di Rabat. in applicazione delle
formalità procedurali previste da questo Regio Decreto.
Tuttavia le
pene previste dal suddetto Regio Decreto non saranno applicate nei suoi
confronti per evitare l’effetto retroattivo.
Inoltre
queste pene sono più severe rispetto alle pene previste dal Codice Penale,
fatto che implica legalmente l’applicazione esclusiva di Queste ultime pene
(Articolo 6 del codice penale), in particolare gli artt. 293/294 del Codice
Penale".
Alla
successiva udienza del 25.10.2004 questa Corte disponeva l’acquisizione della
disciplina pattizia in materia di estradizione con il Marocco, al fine di
verificare l’attualità della Convenzione del 1971: attualità che veniva
confermata dal Ministero della giustizia.
La suddetta
Convenzione all’art. 36 lett. c) richiede che, a sostegno della richiesta,
dovrà essere esibita "un’esposizione sui fatti per cui è richiesta
l’estradizione, sul tempo ed il luogo in cui questi sono stati commessi…".
La difesa del
R. con memoria ex art. 704 c.p.p. ribadisce l’opposizione all’estradizione
osservando che:
sono in ogni
caso carenti le indicazioni circa il tempo e il luogo del commesso reato;
la normativa
in materia di terrorismo invocata dall’Autorità giudiziaria marocchina è
successiva al tempo della commissione dei pretesi fatti – il che contrasta con
il principio costituzionale italiano della irretroattività della legge penale.
Motivi della
decisione
Pregiudiziale, rispetto alla dedotta violazione dell’art. 36 lett. b) della
"Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e
di estradizione" fra Italia e Marocco in ordine alla mancata indicazione del
luogo e della data del commesso reato, appare la questione concernente la
successione delle leggi nel tempo, posto che nelle informazioni complementari
fornite dall’autorità giudiziaria marocchina emerge in modo non equivoco che il
R., una vola estradato, verrebbe giudicato sulla base di una legge diversa
rispetto alle contestazioni originarie fondate sulle norme del codice penale,
entrata in vigore (dopo la sua promulgazione avvenuta il 28.5.2003)
successivamente alla commissione dei fatti individuabili secondo la nota
informativa nel periodo di soggiorno del R. in Marocco (fra il 13 e il 23
gennaio 2003).
E’ vero che
l’autorità giudiziaria marocchina si impegna formalmente ad applicare le
sanzioni penali previste dalla legge più favorevole vigente anteriormente alla
nuova normativa in materia di terrorismo, ma tale assicurazione non appare
sufficiente in presenza del principio, dettato dall’art. 25, c. 2, della
Costituzione italiana, di irretroattività della legge penale non solo sotto il
profilo della sanzione, ma anche della previsione della fattispecie normativa.
Il principio
"nullum crimen sine previa lege poenali" impone che, anche in materia di
estradizione, sussista la garanzia che lo Stato richiedente non proceda al
giudizio dell’estradando sulla base di una legge successiva alla commissione del
reato. Se anche in ipotesi la pena dovesse essere riferita alla fattispecie –
come garantisce l’autorità giudiziaria marocchina – in precedenza prevista
dall’ordinamento dello Stato richiedente, tuttavia resta pur sempre vero che il
giudizio sulla base della nuova fattispecie (inevitabilmente diversa e più
ampia, come è implicito nella nota dell’autorità giudiziaria marocchina – che
peraltro omette di farla conoscere limitandosi a sottintendere un più grave
trattamento sanzionatorio) non consente di procedere alla estradizione, essendo
venuti meno i presupposti della originaria richiesta e prospettandosi un
giudizio sulla base di una norma penale successiva alla commissione del reato.
In questo
quadro, per la sopravvenienza di elementi di valutazione nuovi rispetto alla
decisione della Corte d’appello di Brescia, la sentenza impugnata deve essere
riformata non ricorrendo le condizioni per l’accoglimento della domanda di
estradizione di R. M..
Il rigetto
della domanda di estradizione comporta la liberazione Immediata del R. se non
detenuto per altra causa.
P.Q.M.
In riforma
della sentenza 27.2.2004 della Corte d’appello di Brescia dichiara che non
sussistono le condizioni per l’estradizione;
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