Il divieto di produrre nuovi mezzi di prova in appello può essere superato. CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 8203 del 20/04/2005
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La produzione
di documenti nuovi rientra nel divieto di produzione in appello di nuovi mezzi
di prova, tranne il caso in cui la mancata produzione in primo grado non sia
imputabile alla parte che intenda avvalersene o se il giudice ritiene di
superare la preclusione perchè la produzione di alcuni documenti risulta
indispensabile ai fini della decisione. La sentenza offre una illuminante
rassegna delle varie teorie elaborate dalla giurisprudenza e dalla dottrina in
materia di "nuovi mezzi di prova"
(Litis.it,
9 Agosto 2005)
CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 8203 del 20/04/2005
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE
CIVILI
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE
Vincenzo – Presidente aggiunto
Dott.
IANNIRUBERTO Giuseppe – Presidente di sezione
Dott. DUVA
Vittorio – Presidente di sezione
Dott. LUPO
Ernesto – Consigliere
Dott. VARRONE
Michele – Consigliere
Dott. VITRONE
Ugo – Consigliere
Dott. VIDIRI
Guido – rel. Consigliere
Dott. CICALA
Mario – Consigliere
Dott. FOGLIA
Raffaele – Consigliere
ha
pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso
proposto da:
MINISTERO
DELL’INTERNO, COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO, in persona del Ministro
pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente
–
contro
F. P. S.R.L.,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato ASSUMMA GIORGIO,
che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
–
controricorrente –
avverso la
sentenza n. 3293/01 della Corte d’Appello di ROMA, depositata il 22/10/01;
udita la
relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/03/05 dal Consigliere
Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M.
in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Svolgimento
del processo
Con atto di
citazione notificato in data 25 giugno 1996, la s.r.l.
F. P.
proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Roma avverso il decreto ingiuntivo
con il quale era stato intimato al Teatro Parioli di pagare al Ministero
dell’Interno – Comando provinciale dei VV.FF. di Roma – la somma di lire
202.816.550 ed accessoria di cui il Ministero si era dichiarato creditore per l’attività
di prevenzione incendi prestata dal 1992 al 1994 da tre vigili del fuoco presso
il suddetto teatro. L’opponente asseriva di avere regolarmente pagato quanto
dovuto per la vigilanza svolta e di avere sempre contrastato l’infondato avverso
assunto che detto servizio fosse stato espletato da tre persone.
Dopo la
costituzione dell’Amministrazione opposta, il Tribunale di Roma, con sentenza
del 30 settembre 1999, accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo
e compensava le spese del giudizio.
Avverso tale
sentenza proponeva appello il Ministero dell’Interno e dopo la costituzione
della società appellata, che ribadiva in via incidentale le eccezioni già in
precedenza formulate, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 22 ottobre
2001 rigettava l’opposizione e condannava l’appellante al pagamento delle spese
del grado.
Osservava al
riguardo la Corte che il Ministero aveva denunziato l’erroneità della decisione
impugnata perchè il giudice a quo aveva ritenuto non provata la domanda di
pagamento fondata sulla prestazione dell’attività di prevenzione da parte di
tre vigili del fuoco. In verità, il Ministero appellante aveva prodotto ampia
documentazione attestante l’effettuazione delle indicate prestazioni, ma la
società Fascino PGT aveva eccepito – ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c. –
l’inammissibilità della produzione di documenti, volti a dimostrare la
fondatezza della pretesa del suddetto Ministero, sicchè della documentazione
non poteva tenersi alcun conto a fini decisori. Precisava, infine, la Corte
territoriale che, comunque, mancava qualsiasi prova delle giornate lavorative
effettuate nonchè dell’esatta durata delle prestazioni rese, non potendosi
desumere elementi di convincimento dalle dichiarazioni della società, secondo
cui per un certo periodo presso il teatro sarebbero stati inviati tre vigili
anzichè uno. Per concludere, la Pubblica Amministrazione non aveva adempiuto
all’onere della prova, su di essa incombente, perchè la produzione documentale
doveva ritenersi tardiva e perchè i documenti non provavano l’entità ed il
protrarsi delle prestazioni.
Contro la
sentenza del giudice d’appello, il Ministero dell’interno, Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco, propone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi.
Resiste con
controricorso la s.r.l. Fascino Produzione Gestione Teatro.
A seguito di
ordinanza del 19 gennaio 2005 della Sezione prima di questa Corte di Cassazione
è stata disposta, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., dal Primo Presidente
l’assegnazione del presente ricorso alle Sezioni Unite per dirimere il contrasto
formatosi nella giurisprudenza di legittimità sia con riferimento alla generale
problematica relativa all’estensione, nel giudizio a cognizione ordinaria, della
normativa sul divieto di ammissione di "nuovi mezzi di prova" anche alle prove
precostituite, sia con riferimento alle connesse problematiche attinenti alla
individuazione dei limiti che la produzione del documenti incontra nel giudizio
di appello.
Motivi della
decisione
1. Con il
primo motivo di ricorso il Ministero denunzia violazione e falsa applicazione
degli artt. 72, 74, 76, 77 disp. att. c.p.c., artt. 58, 115, 165, 166, 169 c.p.c,
nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia (art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c). Sostiene in
particolare il ricorrente Ministero che, a fronte del dato inconfutabile che
esso Ministero aveva provveduto a depositare presso la cancelleria della Corte
d’appello adita il fascicolo contenente la documentazione comprovante
l’esistenza e l’ammontare del credito erariale, era doveroso per la Corte stessa
– in ragione della successiva mancanza del predetto fascicolo al momento di
introitare in decisione la causa – disporne la ricerca con tutti gli strumenti a
disposizione, eventualmente procedendo alla ricostruzione del fascicolo, invece
di attribuirne arbitrariamente la scomparsa alla responsabilità della parte
pubblica. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c, nonchè omessa motivazione circa un
punto decisivo della controversia (art 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c), rimarcando che
il giudice d’appello ha errato nel considerare tardiva – senza peraltro darne
adeguata motivazione – la produzione documentale volta a comprovare tutti i
servizi di vigilanza posti in essere, atteso che il divieto di cui alla citata
disposizione del codice di rito non si riferisce alla prova documentale.
Con il terzo
motivo il ricorrente deduce, infine, violazione e falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c., degli artt. 2697, 2699 e 2729 c.c. nonchè omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia(art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), assumendo che i fatti addotti in
giudizio dovevano considerarsi incontrovertibili si’ da non richiedere una prova
specifica perchè tra l’altro, a seguito della memoria avversaria depositata in
secondo grado e dell’atto di citazione di prime cure, si era da controparte
finito per ammettere l’avvenuto espletamento del servizio antincendio da parte
di tre vigili del fuoco, conclusione questa confortata anche dagli atti che, per
pervenire da pubbliche autorità – legislativamente deputate a regolare il
servizio antincendio – dovevano reputarsi assistiti da una presunzione iuris
tantum di corrispondenza al vero.
2. Prima
degli altri va preso in esame, per evidenti ragioni di antecedenza logica, il
secondo motivo del ricorso.
2.1. come ha
evidenziato la ricordata ordinanza del 19 gennaio 2005, sull’interpretazione da
dare al disposto dell’art. 345, comma 3, c.p.c. nel testo sostituito dall’art.
52 della legge 26 novembre 1990 n. 353 (applicabile a decorrere dal 30 aprile
1995), si riscontra in giurisprudenza una diversità di indirizzi.
Si è più
volte ribadito – con riferimento al giudizio di cognizione ordinaria – che il
divieto di ammissione di nuove prove si riferisce esclusivamente alle prove
costituende e, quindi, non riguarda i documenti che, in quanto prove
precostituite, possono essere prodotti anche in secondo grado (ex plurimis :
Cass. 26 agosto 2004 n. 16995;
Cass. 29
aprile 2004 n. 8235; Cass. 5 maggio 2003 n. 6756; Cass. 8 gennaio 2003 n. 60;
Cass. 6 aprile 2002 n. 5463).
Nell’ambito
di tale indirizzo si e



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