Matrimonio nullo se i coniugi pattuiscono di non avere figli – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 12010 del 08/06/2005

E’
nullo il matrimonio contratto sulla base del preventivo accordo preventivo tra i
coniugi per escludere la procreazione. E’ quanto ha stabilito la Prima Sezione
Civile della Corte di Cassazione in sede di delibazione della sentenza dal
Tribunale ecclesiastico nei confronti di due coniugi che avevano stipulato un
patto, anteriore al matrimonio, con il quale decidevano di non avere figli,
subordinandone la nascita al verificarsi di determinate condizioni. Per i
Supremi giudici, il matrimonio non puo’ essere sottoposto a condizioni, e
pertanto l’accordo per non avere figli stipulato prima delle nozze incide sulla
libertà del consenso dei coniugi rendendo nulle le nozze. E’ cio’ a maggior
ragione quando risulti provato l’accordo simulatorio raggiunto dai coniugi
durante il matrimonio,  dimostrato dall’uso costante di accorgimenti
anticoncezionali’.

 


CASSAZIONE
CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 12010 del 08/06/2005


(Presidente: G. Losavio; Relatore: G. Magno)


LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I
CIVILE

SENTENZA


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. C. P.
convenne in giudizio davanti alla corte d’appello di Ancona, con ricorso
depositato il 30/5/2001, la sig.ra G. N., con la quale aveva contratto
matrimonio concordatario il 5/9/1003, per sentir dichiarare efficace nello
Stato, coi conseguenti provvedimenti, la sentenza pronunziata il 7/9/2000 dal
tribunale ecclesiastico regionale umbro, ratificata il 18/12/2000 dal tribunale
ecclesiastico regionale e di appello etrusco, resa esecutiva con decreto
18/4/2001 del supremo tribunale della segnatura apostolica, con cui era stata
dichiarata la nullità del matrimonio per esclusione della procreazione (bonum
prolis) da parte di esso attore.

Istituitosi
il contraddittorio, G. N. si oppose alla chiesta delibazione e propose domanda
riconvenzionale subordinata di condanna del P. a corrisponderle congrua somma a
titolo di mantenimento per tre anni, oltre agli alimenti, se dovuti.

Il
procuratore generale della Repubblica presso detta corte concluse in senso
favorevole alla delibazione della sentenza ecclesiastica.

Con sentenza
depositata il 6/12/2001, la corte d’appello di Ancona, accogliendo la domanda,
dichiaro’ efficace nello Stato la menzionata sentenza ecclesiastica di nullità
del matrimonio concordatario celebrato da C. P. e G. N., avendo desunto,
dall’esame di deposizioni trascritte nella motivazione di detta sentenza, il
convincimento circa la sussistenza di un patto fra le parti, precedente alla
celebrazione del matrimonio, con cui esse limitavano concordemente, anche se per
diverse e non necessariamente conosciute e condivise motivazioni, la
disponibilità ad avere figli al verificarsi di certe condizioni.

L’accertata
mancanza di buona fede della donna determina altresi’, secondo la corte
d’appello, il rigetto della riconvenzionale da essa proposta ai sensi dell’art.
129 bis, c.c.

Per la
cassazione di tale sentenza propone ricorso G. N., con sei motivi, cui resiste,
mediante controricorso e memoria illustrativa, C. P.

Il
procuratore generale della repubblica presso la corte d’appello di Ancona,
intimato, non svolge difese in questo giudizio.


MOTIVI DELLA
DECISIONE

Si deve
preliminarmente disattendere l’eccezione, sollevata dal controricorrente con la
memoria illustrativa, secondo la quale la sentenza impugnata (sentenza n.
62/2001 della corte di appello di Ancona, depositata il 6/12/2001; erroneamente
citata nell’intestazione del ricorso come sentenza n. 109/2001 di detta corte di
appello, pronunziata il 6/12/2002 e depositata il 6/11/2002) sarebbe passata in
giudicato, come affermato incidenter tantum dal tribunale di Roma nella sentenza
pronunziata in materia di separazione personale fra le stesse parti.

Si osserva
infatti che, esclusa ogni possibilità di incertezza (nonostante gli evidenti
errori sopra indicati), in ordine alla sentenza effettivamente impugnata col
presente ricorso ed allegata agli atti in copia autentica, non è consentito
proporre con la memoria illustrativa di cui all’art. 378 c.p.c. ,motivi nuovi
(nella specie, il fatto di aver altro giudice affermato il passaggio in
giudicato della sentenza qui impugnata); motivi che quindi risultano
inammissibili, non avendo tale memoria altra funzione che quella di chiarire le
ragioni a sostegno od a confutazione dei motivi enunciati nel ricorso (Cass. nn.
2478/2001, 5079/2000, 1699/1996, 3954/1986 e molte altre).

Col primo
motivo di gravame la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione
dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo (firmata a
Roma il 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848) e dell’art.
24 della Costituzione della Repubblica.

Sostiene, in
proposito, che le dedotte violazioni di legge, impeditive della delibazione,
consisterebbero nell’avere la corte anconetana ritenuto compatibile con
l’ordinamento interno italiano la pronunzia ecclesiastica di nullità del
vincolo, nonostante fosse stata emanata a seguito di una procedura affetta da
gravi anomalie, consistenti: nel mancato rispetto del principio del
contraddittorio, essendo stato fissato il dubbio (thema decidendum) senza il
concorso di essa convenuta; nella mancata concessione di un termine a suo
favore, per apportare adeguatamente le proprie difese; nell’impossibilità di
partecipare alle udienze con proprio difensore; nella mancata fissazione di
termini per controdedurre ed indicare prove contrarie; nell’assenza di
pubblicità degli atti di causa, conosciuti da essa convenuta solo al termine
dell’istruzione processuale.

Aggiunge che,
come affermato dalla corte europea dei diritti dell’Uomo con sentenza 20/7/2001
in causa Pellegrini c. Italia, nel giudizio per il riconoscimento di efficacia
ad una sentenza di nullità del matrimonio pronunziata da tribunali di uno Stato
(la Santa Sede) non ratificante la suddetta convenzione europea, il giudice
italiano deve verificare il rispetto, da parte di detti tribunali, del diritto
ad un processo equo, in conformità all’art. 6, co. 1, della convenzione stessa;
risultando leso, in difetto, anche il principio della difesa, quale diritto
inviolabile della persona, ai sensi dell’art. 24 della Costituzione.

La censura
suesposta è inammissibile, perchè del tutto nuova (oltre che imprecisa e
carente nell’indicazione specifica di principi violati e di conseguenti,
concreti pregiudizi alle possibilità di difesa: cfr. Cass. nn. 9077/2002,
12591/2001, 12657/1993).

Si osserva,
infatti, che l’attuale ricorrente, contrastando davanti alla corte d’appello la
pretesa attorea e svolgendo domanda riconvenzionale per il riconoscimento di
somme a proprio favore, ai sensi dell’art. 129 bis, c.c., non si lamento’
affatto della presunta lesione di diritti della difesa davanti ai tribunali
ecclesiastici, ma si limito’ a contestarne la pronunzia per altro motivo
(ignoranza, senza propria colpa, della riserva mentale dello sposo circa
l’esclusione del bonum prolis).

Pertanto,
tale lagnanza no puo’ essere proposta per la prima volta col ricorso per
cassazione, non essendo compresa nel tema del decidere del giudizio di appello
(Cass. nn. 5150/2003, 194/2002, 10902/2001) e non trattandosi di questione
rilevabile d’ufficio, perchè attinente alle modalità di un giudizio svoltosi
davanti a tribunali diversi da quelli dello Stato, i cui eventuali vizi debbono
essere dedotti e provati ai sensi dei nn. 2 e 3, del primo comma dell’art. 797
c.p.c., connotato da ultrattività in subiecta materia (Cass. n. 8764/2003),
nonostante l’avvenuta abrogazione (art. 73, legge 31 maggio 1995, n. 218),
perchè espressamente richiamato dall’art. 4, lett. b) del Protocollo
addizionale dell’Accordo 18 febbraio 1984 fra la Repubblica Italiana e la Santa
Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121.

Con il
secondo motivo la ricorrente rileva, in contrasto con quanto ritenuto e deciso
dalla sentenza d’appello, illegittimità della delibazione a causa della pretesa
violazione dell’ordine pubblico italiano, e precisamente del principio di tutela
della buona fede e dell’affidamento incolpevole, d parte della sentenza
ecclesiastica di nullità del matrimonio, fondata sulla riserva mentale
unilaterale dello sposo, ignorata senza propria colpa da essa nubenda.

La censura in
esame è infondata, avendo il giudice d’appello, cui è inibito il riesame del
merito del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio ecclesiastico
in ordine all’effettiva esistenza della riserva mentale (Cass. nn. 4311/1999,
2325/1999, 2330/1994), estesamente motivato circa la conoscenza o conoscibilità
di essa da parte dell’altro coniuge, attraverso il controllo delle deposizioni
riportate dalla sentenza delibanda, da cui scaturisce la prova che, ancora prima
del matrimonio, tra i due nubendi fu concluso un patto e cioè che essi
avrebbero avuto figli solo ove si fossero verificate certe condizioni (sent.
impugnata, pag. 2).

La
conclusione precedente (par. 7.1) assorbe le censure contenute nei motivi terzo,
quarto e quinto del ricorso, coi quali si lamenta, rispettivamente: violazione
dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice a quo dato rilievo, andando ultra
petita, al c.d. accordo simulatorio raggiunto dai coniugi durante il matrimonio
e dimostrato dall’uso costante di accorgimenti anticoncezionali; disattendendo
cosi’ il thema decidendum iniziale, fissato nel libello e nel dubbio, relativo
esclusivamente al vizio del consenso, sussistente all’atto della celebrazione,
per esclusione del bonum prolis; violazione dell’art. 123 c.c. e delle norme
generali in tema di simulazione (artt. 1414 e ss., c.c.), per insussistenza di
qualsiasi accordo simulatorio fra coniugi, non avendo essi inteso escludere la
prole in modo assoluto e perpetuo, ma solo procrastinare il concepimento per
ragioni di natura temporanea e contingente; violazione di norma di diritto (artt.
108 e 160 c.c.) e dell’ordine pubblico interno, per aver riconosciuto efficacia
a sentenza che fa dipendere la nullità del matrimonio dalla simulazione
relativa (non dalla mancanza di altri elementi essenziali del matrimonio, oltre
il bonum prolis): nullità che, nell’ordinamento italiano, non consegue a simile
tipo di riserva mentale.

Le censure
sopra sintetizzate, infatti, sono pertinenti all’assunto della ricorrente,
difforme dalle motivate conclusioni cui è pervenuto il giudice a quo, per cui
il patto di escludere la figliolanza sarebbe di carattere relativo e sarebbe
intervenuto fra essi coniugi, per ragioni contingenti e temporalmente limitate,
successivamente al matrimonio, cosicchè il consenso matrimoniale non ne
risulterebbe viziato.

La ritenuta
sussistenza di un patto simulatorio anteriore al matrimonio e condiviso da
entrambi i nubendi, adeguatamente motivata nella sentenza impugnata, come
rilevato nel confutare il secondo motivo di ricorso (sopra, par. 7.1), è quindi
assorbente delle censure ora in esame.

Anche il
sesto motivo di ricorso, concernente inesistenza (in violazione dell

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed