Nulle le multe inflitte ‘a distanzà in quanto non consentono una credibile valutazione dell’infrazione – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 15324 del 21/07/2005

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La Corte di Cassazione
spezza una lancia in favore degli automobilisti tartassati dalle multe e
sancisce che sono da stracciare le contravvenzioni inflitte dai vigili ‘a
distanzà. Una distanza superiore ai cento metri, osserva piazza Cavour, non
puo’ ”consentire una credibile valutazione ”, dunque, la multa finirà nel
cestino. Sulla base di questo principio, la Prima sezione civile (sentenza
15324/05) ha dichiarato nulle due contravvenzioni inflitte a Gennaro B., un
automobilista di Bressanone che si era visto arrivare a casa tre multe relative
ad altrettante violazioni del Codice della strada commesse il 21 dicembre 2000.

 

Nel verbale redatto dalla
polizia municipale del luogo, si contestava al signor Gennaro di avere
oltrepassato un incrocio malgrado il semaforo rosso, di avere effettuato il
sorpasso di altri veicoli lenti o in lento movimento portandosi nella parte
sinistra della carreggiata, e di non avere regolato la velocità in prossimità
dell’incrocio. Tutte infrazioni del Codice della strada che prevedono una
sanzione, ma che sono state inflitte da una distanza di circa 150 metri. Il caso
è finito cosi’ davanti al Giudice di Pace di Bressanone che, nel maggio 2001,
convalidava la multa all’automobilista per quel che riguarda il passaggio
dell’incrocio nonostante il rosso, mentre annullava le altre due contravvenzioni
sul rilievo perchè ”dalla posizione in cui l’agente si trovava ”, circa 150
metri, sicuramente ”aveva potuto accertare che l’attraversamento era avvenuto
nel momento dell’interdizionè’, ma la distanza dall’incrocio ”era tale da non
consentire una credibile valutazione ”. Il comune di Bressanone ha presentato
ricorso in Cassazione, facendo notare che era ”contraddittorio ritenere il
vigile attendibile per una infrazione e non per le altre due ”. Ma la Suprema
Corte ha respinto il ricorso del comune poichè ”è probabile che il vigile
abbia potuto osservare soltanto la parte finale della manovra di sorpasso
effettuatà’ dall’automobilista ”ricevendo l’impressione di una velocità
eccessiva e di un sorpasso irregolarè’, la distanza, secondo gli ‘ermellini’
era tale da ”non consentire una credibile valutazionè’.

 

(Litis.it,
8 Settembre 2005)

 

CASSAZIONE
CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 15324 del 21/07/2005

(Presidente: R.
De Musis; Relatore: P. Giuliani)


LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE

SEZIONE I
CIVILE

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO

Con ricorso
depositato il 24/1/2001, G. B. proponeva davanti al Giudice di Pace di
Bressanone opposizione avverso tre verbali di contestazione redatti dalla locale
Polizia Municipale e relativi ad altrettante violazioni del codice stradale per
avere egli contemporaneamente, in data 21/12/2000 ed alla guida della Renault
Twingo targata BB 793 LG, oltrepassato l’intersezione tra V.le Mozart e Via S.
Cassiano, sita nel Comune omonimo, malgrado il semaforo proiettasse luce rossa
ed effettuato il sorpasso di altri veicoli lenti o in lento movimento portandosi
nella parte sinistra della carreggiata, nonchè per non aver particolarmente
regolato la velocità in prossimità dell’anzidetta intersezione.

Deduceva
l’opponente che il vigile gli avrebbe dovuto immediatamente contestare le
infrazioni, mentre, invece, quest’ultimo aveva altresi’ omesso di avvisarlo in
merito al successivo invio dei verbali in questione.

Si costituiva
l’Amministrazione comunale, esponendo che il ricorrente di per se non contestava
le violazioni ascrittegli e che l’agente accertatore aveva esplicitamente
indicato nel verbale i motivi della mancata contestazione immediata.

Il Giudice adito,
con sentenza del 9-28/5/2001, rigettava il ricorso quanto alla prima delle
anzidette infrazioni, mentre lo accoglieva quanto alle rimanenti due, assumendo
che mancassero prove certe in ordine alla responsabilità del B. a quest’ultimo
riguardo, segnatamente nel senso che la distanza alla quale si trovava il
verbalizzante dall’autoveicolo nel momento delle pretese violazioni era tale da
non consentire una credibile valutazione, anche in considerazione del punto di
osservazione, frontale rispetto al senso di marcia e, quindi, suscettibile di
facili errori prospettici, onde era probabile che lo stesso verbalizzante avesse
potuto apprezzare soltanto la parte finale della manovra di sorpasso effettuata
dal ricorrente, ricevendo l’impressione di una velocità eccessiva e di un
sorpasso irregolare.

Avverso tale
sentenza, ricorre per cassazione il Comune di Bressanone, deducendo due motivi
di gravame ai quali non resiste il B.


MOTIVI DELLA
DECISIONE

Con il primo
motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 5, c.p.c., contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto
decisivo della controversia, prospettato dalle parti, assumendo che il pubblico
ufficiale il quale ha redatto i verbali di contestazione delle infrazioni,
sentito anche come testimone, doveva essere ritenuto attendibile riguardo alle
circostanze relative a tutti gli atti impugnati, essendo stato ritenuto
attendibile in ordine ad uno di essi e costituendo, del resto, le violazioni un
contesto unico ed inscindibile.

Con il secondo
motivo di impugnazione, del cui esame congiunto con il precedente si palesa l’opportunità
involgendo ambedue le trattazioni di questioni strettamente connesse, lamenta il
ricorrente violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’art. 2700
c.c., dato che la fede privilegiata dei verbali di infrazioni doveva essere
riconosciuta a tutti gli atti pubblici impugnati, in assenza di querela di falso
ed in presenza, anzi, di esplicite e decisive ammissioni di responsabilità, da
parte dell’opponente, nel giudizio di primo grado.

I due motivi non
sono fondati.

Giova premettere
come il Giudice di Pace, per quanto attiene al verbale di contestazione n. 3449,
riguardante la violazione degli artt. 41, undicesimo comma e 146, terzo comma,
del codice stradale, abbia, con incensurato apprezzamento, rilevato che dalla
relazione del vigile accertatore emerge che egli ha visto chiaramente come il
ricorrente abbia, a bordo della vettura Renault Twingo rg. BB 793 LG,
oltrepassato l’intersezione semaforica posta ad ovest dell’incrocio di viale
Mozart e via S. Cassino con luce rossa, onde il riconoscimento che il verbale in
questione, senza che il ricorrente abbia fornito al riguardo alcuna prova
contraria ne abbia, tanto meno, proposto querela di falso avverso il contenuto
del verbale stesso, costituisca piena prova in merito a quanto ivi accertato,
sul rilievo che dalla posizione in cui l’agente si trovava, il semaforo era ben
visibile e, proiettando la stessa luce in entrambi i sensi di marcia, (/egli) ha
potuto accertare che l’attraversamento è avvenuto nel momento di interdizione.

Per converso,
l’anzidetto Giudice, riguardo alle altre due infrazioni contestate al ricorrente
(di cui ai verbali n. 3450 e n. 3451 rispettivamente relativi, il primo, alla
violazione dell’art. 148, undicesimo e sedicesimo comma, del codice stradale per
avere sorpassato altri veicoli fermi o in lento movimento al semaforo, nonchè,
il secondo, alla violazione dell’art. 141, terzo e ottavo comma, del codice
stradale per non aver regolato particolarmente la velocità in prossimità di
intersezione), ha ritenuto che la distanza che separava il vigile
dall’autoveicolo del ricorrente nel momento delle presunte infrazioni (più di
150 m.) era tale da non consentire una credibile valutazione anche in
considerazione del punto di osservazione, frontale rispetto al senso di marcia e
quindi suscettibile di facili errori prospettici.

E’ probabile che
il vigile abbia potuto osservare soltanto la parte finale della manovra di
sorpasso effettuata dal ricorrente ricevendo l’impressione di una velocità
eccessiva e di un sorpasso irregolare.

Al riguardo, deve
innanzi tutto osservarsi come un simile apprezzamento vada esente da censure per
quanto concerne il mancato riconoscimento agli altri due verbali indicati da
ultimo della medesima fede privilegiata attribuita al primo, atteso che il
Giudice di merito, sulla base di accertamenti di fatto di per se incensurati
(rispettivamente relativi alla distanza che separava il vigile dall’autoveicolo
del ricorrente nel momento delle presunte infrazioni ed al punto di
osservazione, frontale rispetto al senso di marcia), ha puntualmente e
correttamente applicato il principio secondo cui, con riferimento al verbale di
accertamento di una violazione del codice della strada, l’efficacia di piena
prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi, ex art. 2700 c.c.,
in forza della sa natura di atto pubblico, oltre che riguardo alla provenienza
dell’atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente agli altri
atti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua
presenza o da lui compiuti, non sussiste ne con riferimento ai giudizi
valutativi che esprima il pubblico ufficiale, ne con riferimento alla menzione
di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità
di accadimento, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro
sufficientemente obbiettivo e, pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una
percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell’ipotesi che
quanto attestato dal pubblico ufficiale inerisca non alla percezione di una
realtà statica (come, ad esempio, la descrizione dello stato dei luoghi, senza
oggetti in movimento), bensi’ all’indicazione di un corpo o di un oggetto in
movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del
verbalizzante (Cass. 10 aprile 1999, n. 3522).

Ne consegue che,
una volta denegata l’applicabilità, per le ragioni accennate, del richiamato
art. 2700 c.c., del tutto corretto si palesa il libero apprezzamento che dei due
verbali in questione, al pari di un qualsiasi elemento probatorio non coperto
dalla fede privilegiata dell’atto pubblico, è stato fatto dal medesimo Giudice,
il quale ha considerato non fondante le valutazioni del verbalizzante,
ritenendole sostanzialmente inattendibili, sulla base della motivazione sopra
riportata, di per se immune da vizi logici e giuridici, ovvero sulla base del
rilievo che la distanza che separava il vigile dall’autoveicolo del ricorrente
nel momento delle presunte infrazioni (oltre i 150 m.) era tale da non
consentire un credibile valutazione anche in considerazione del punto di
osservazione, frontale rispetto al senso di marcia e quindi suscettibile di
facili errori prospettici.

E’ probabile che
il vigile abbia potuto osservare soltanto la parte finale della manovra di
sorpasso effettuata dal ricorrente ricevendo l’impressione di una velocità
eccessiva e di un sorpasso irregolare, laddove, invece, quanto al verbale di
contestazione n. 3449 relativo all’attraversamento dell’intersezione semaforica
con luce rossa, si è già visto come il Giudice di merito abbia rilevato che
dalla posizione in cui l’agente di trovava, il semaforo era ben visibile e,
proiettando la stessa luce in entrambi i sensi di marcia, ha potuto accertare
che l’attraversamento è avvenuto nel momento di interdizione.

Discende, poi, da
quanto precede e, segnatamente, dalle già indicate ragioni di inattendibilità,
che si sottrae alle censure dedotte dal ricorrente altresi’ il mancato (o
insufficiente) ap

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