Riparto di giurisdizione ed azione di risarcimento danni nei confronti della P.A. – CASSAZIONE CIVILE. Sezioni Unite, Ordinanza n. 15660 del 27/07/2005
Importante decisione sull’interpretazione
dell’art. 35 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (come sostituito dall’art. 7 della
legge 21 luglio 2000, n. 205). Il risarcimento del danno puo’ essere disposto
dal giudice amministrativo non soltanto se investito anche della domanda di
annullamento dell’atto amministrativo, quale effetto ulteriore della
riscontrata illegittimità di esso e nell’esercizio della giurisdizione piena
attribuitagli dal legislatore della riforma, ma anche quando la parte
interessata si limiti a invocare la sola tutela risarcitoria nei confronti
della P.A., sempre che ricorra la giurisdizione esclusiva o di legittimità del
giudice amministrativo.
Allegato
Pdf:
Ordinanza n.
15660 del 27 luglio 2005
(Sezioni
Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore F. Sabatini)



Commento all'articolo