Legittimo rifiutare il rinnovo del contratto ad una impresa se sussista il pericolo di infiltrazioni mafiose – TAR LAZIO, Sezione III, Sentenza n. 6159 del 13/07/2005
Se vi
è il pericolo di infiltrazioni mafiose è legittimo rifiutare il rinnovo del
contratto. E’ quanto ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio respingendo il ricorso di una società che si era vista escludere dal
contratto di appalto per il servizio di pulizie dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II” . A giudizio del Tar l’amministrazione puo’, a tutela del
pubblico interesse, decidere di non stipulare contratti con le imprese verso le
quali sussiste un tentativo di infiltrazione da parte della criminalità
organizzata, cosi’ come emerso dalla informativa antimafia del Ministero
dell’interno. L’informativa, sottolinea il Tar, non comporta decadenze o
interdizioni ma evidenzia soltanto il pericolo di condizionamenti, consentendo
alla pubblica amministrazione di tutelarsi preventivamente ed è conforme alla
normativa che si propone di prevenire l’inserimento della criminalità nel
tessuto economico ed imprenditoriale.
TAR LAZIO,
Sezione III, Sentenza n. 6159 del 13/07/2005
Composto dai
signori
Stefano
BACCARINI PRESIDENTE
Vito CARELLA
COMPONENTE
Maria Luisa
DE LEONI COMPONENTE
Ha
pronunciato la seguente sentenza
S E N T E N Z
A
sul ricorso
n. 3587 del 2005/Reg. gen., proposto dalla Soc. E. S.p.A., in proprio ed in
qualità di mandante dell’ATI costituita con la G. S.r.l., rappresentata e
difesa dall’avv.to Andrea Abbamonte, con domicilio eletto in Roma, Via degli
Avignonesi, n. 5;
C O N T R O
Il Ministero
dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato;
l’Ufficio
Territoriale del Governo ” Prefettura di Potenza in persona del Prefetto
pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;
l’Ufficio
Territoriale del Governo ” Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto
pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;
l’Università
degli Studi di Napoli "Federico II", in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa
per
l’annullamento
della nota
prot. n. 50 del 5.1.2005 dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con
cui è stata respinta la richiesta di rinnovo del contratto, avente ad oggetto
il servizio di pulizia gestito dalla ricorrente;
della nota
informativa antimafia dell’Ufficio Territoriale del Governo ” Prefettura di
Napoli ” n. I/17158/area 1 bis del 27.12.2004
delle note
informative, con cui la Prefettura di Potenza ha trasmesso informazioni
"antimafia" ex art. 10 d.P.R. n. 252 del 1998;
se, per
quanto occorra, le circolari del Min. dell’Interno n. 559/LEG/240.517.8 del
18.12.2004;
del decreto
del Direttore del Polo delle scienze e delle tecnologie dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II n. 29 del 14.4.2005, con cui la ricorrente è stata
esclusa dal prosieguo della gara per licitazione privata per l’affidamento del
servizio di pulizia delle strutture del Polo universitario, impugnato con i
motivi aggiunti, notificati il 10 maggio 2005;
del
provvedimento della Prefettura di Napoli, con cui è stata confermata la
validità della nota informativa antimafia, impugnata con motivi aggiunti,
notificati il 10 maggio 2005;
nonchè per
il
risarcimento dei danni;
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto
di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti i
motivi aggiunti, notificati il 10 maggio 2005;
Visti gli
atti tutti della causa;
Udita, alla
pubblica udienza del 13 luglio 2005 la relazione del Cons. Maria Luisa De Leoni
e uditi, altresi’, gli avvocati come da verbale;
Ritenuto in
fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso
notificato il 26 febbraio 2005, la ricorrente, titolare del servizio di pulizia,
lotto 2, dei locali della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli
Federico II, ha impugnato gli atti specificati in epigrafe, con cui è stata
respinta la richiesta, avanzata dalla medesima, di rinnovo del contratto in
questione, sulla base della informativa pervenuta dall’Ufficio Territoriale del
Governo, Prefettura di Napoli, resa ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 252 del
1998, pure impugnata con il presente ricorso.
L’informativa, a sua volta, dispone che "a seguito di aggiornate informazioni
fornite dagli Organi di Polizia è emerso che sul conto della medesima società,
sebbene non siano emerse cause di divieto e di decadenza di cui all’art. 10
della legge n. 575 del 1965, cosi’ come riepilogate nell’allegato 1 al decreto
legislativo n. 490 del 1994, tuttavia allo stato sussiste il pericolo di
condizionamento dal parte della criminalità organizzata".
Deduce:
1)-
violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del decreto legislativo n. 490 del
1994 in connessione con l’art. 1 septies d.l. n. 629 del 1982; eccesso di potere
per motivazione erronea e perplessa ” sviamento, poichè l’informativa
prefettizia contiene una motivazione erronea e perplessa, nè è dato
comprendere se trattasi di informativa del tipo "supplementare" ai sensi
dell’art. 1 septies del d.l. n. 629 del 1982 ovvero informativa tipica, ai sensi
dell’art. 4 del decreto legislativo n. 490 del 1994 e del d.P.R. n. 252 del
1998;
2)-
violazione e falsa applicazione dell’ art. 4 del decreto legislativo n. 490 del
1994 in connessione con l’art. 1 septies d.l. n. 629 del 1982; eccesso di potere
per carenza di istruttoria e dei presupposti nonchè travisamento dei fatti.
L’informativa, infatti, sembra rivestire i caratteri della informativa
interdittiva supplementare, per cui, anche se non preclude automaticamente la
stipula del contratto, tuttavia consente all’Amministrazione di negarne
l’approvazione sulla base delle ragioni di pubblico interesse. In tal caso,
pero’, l’Amministrazione deve motivare e ritenere che il quadro indiziario
offerto dalla Prefettura sostanzi effettivamente un tentativo di infiltrazione
mafiosa tendente a condizionare le scelte delle società. In sostanza essa
costituirebbe per l’Amministrazione un elemento di valutazione ulteriore del
quale puo’ tener conto. Tuttavia, il provvedimento di diniego di rinnovo
contrattuale opposto dall’Università non contiene alcuna specifica motivazione
delle ragioni che hanno indotto a ritenere che le informazioni fornite dalla
prefettura possano integrare un tentativo di infiltrazione mafiosa in danno
della ricorrente;
3)-
violazione e falsa applicazione dell’ art. 4 del decreto legislativo n. 490 del
1994 in connessione con l’art. 1 septies d.l. n. 629 del 1982; eccesso di potere
per carenza di istruttoria e dei presupposti nonchè travisamento dei fatti.
L’informativa
è carente dei presupposti, poichè l’Amministratore interessato dalle vicende
penali ha cessato dalla carica; inoltre, se l’informativa del 27.12.04 è stata
influenzata dal richiamo alla misura cautelare della custodia in carcere del
legale rappresentante della Società, a quella data tale circostanza non
sussisteva più, poichè la misura cautelare era stata revocata dal Tribunale
del riesame (7.12.2004);
4)-
violazione e falsa applicazione dell’ art. 4 del decreto legislativo n. 490 del
1994; dell’art. 10 d.P.R. n. 252 del 1998; dell’art. 1 septies d.l. n. 629 del
1982; eccesso di potere per carenza di istruttoria e contrasto tra
provvedimenti, poichè l’accertamento del Prefetto non puo’ contrastare con
l’accertamento condotto dall’Autorità penale nei confronti del medesimo
soggetto;
5)-
violazione e falsa applicazione dell’ art. 4 del decreto legislativo n. 490 del
1994; dell’art. 10 d.P.R. n. 252 del 1998; dell’art. 1 septies d.l. n. 629 del
1982, dell’art. 27 della Costituzione; eccesso di potere per carenza di
istruttoria e dei presupposti, poichè la mera pendenza di un procedimento
penale a carico di un ex amministratore non costituisce elemento significativo
di alcuna ipotesi di infiltrazione, cio’ soprattutto alla luce della
giurisprudenza, la quale richiede una interpretazione della normativa in esame
improntata a necessaria cautela, tenuto conto dell’utilizzo di concetti
indeterminati rimessi all’apprezzamento dell’Amministrazione prefettizia;
6)-
illegittimità della circolare 559/1998, avente ad oggetto l’applicazione e
l’interpretazione dell’art. 4 del decreto legislativo n. 490 del 1994 e
dell’art. 10 d.P.R. n. 252 del 1998 e violazione delle norme da ultimo citate.
Il Ministro,
infatti, ha inteso trarre elementi di pericolo di infiltrazione da fatti non
legalmente tipizzati dalla legge. L’art. 10 ha tipizzato le fonti da cui possono
essere tratte le indicazioni di infiltrazione mafiosa con carattere di
tassatività, e solo le ipotesi ivi indicate costituiscono le fattispecie
tassative e legali che giustificano una informativa interdittiva. Ne consegue
che la circolare censurata non puo’ ampliare le ipotesi da cui desumere
tentativi di infiltrazione mafiosa.
Con motivi
aggiunti, notificati il 10 maggio 2005, la ricorrente Società impugna, altresi’,
il provvedimento dell’Università Federic
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