L’irrevocabilità della sentenza non osta alla richiesta di restituzione della cosa confiscata – CASSAZIONE PENALE, Sezione III, Sentenza n. 10037 del 27/01/2005
L’irrevocabilità della sentenza con la quale sia stata disposta la confisca di
una cosa non è di ostacolo a che un soggetto rimasto estraneo al procedimento
penale conclusosi con detta sentenza, assumendo di essere titolare di diritti
sulla cosa confiscata, ne chieda la restituzione con istanza rivolta al giudice
dell’esecuzione, competente ai sensi dell’art.
676 c.p.p..
Del resto, se
è vero che "l’incidente di esecuzione non è utilizzabile per sollevare
invalidità che potevano – e dovevano – farsi valere con gli strumenti ordinari
nella fase cognitiva invece dei mezzi di impugnazione tassativamente previsti"
come affermato dalla giurisprudenza, è altresi’ vero che l’unico strumento di
cui possono avvalersi i terzi estranei al fatto-reato, titolari di diritti reali
sui beni oggetto di confisca, che non hanno avuto l’opportunità di prendere
parte al procedimento penale principale, è quello dell’incidente di
esecuzione. Nel caso di specie, la società costruttrice ha chiesto la
restituzione dei medesimi immobili confiscati la questione non cambia la
legittimazione del venditore, piuttosto che degli acquirenti, a proporre
incidente di esecuzione.
La seguente
sentenza, pertanto è coerente con l’orientamento giurisprudenziale che ritiene
la confisca di cui all’art. 19 L. n. 47/1985 una sanzione amministrativa
obbligatoria, irrogata dal giudice penale in funzione di supplenza rispetto alla
pubblica amministrazione, connessa alla oggettiva illiceità della cosa, da
colpire percio’ presso chiunque la detenga a qualsiasi titolo, e quindi anche
presso terzi i quali, se estranei al reato ed acquirenti in buona fede, possono
far valere i loro diritti in sede civile.
CASSAZIONE
PENALE, Sezione III, Sentenza n. 10037 del 27/01/2005
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
PENALE
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ONORATO
Pierluigi – Presidente
Dott. TERESI
Alfredo – Consigliere
Dott. GRILLO
Carlo M. – Consigliere
Dott.
VANGELISTA Vittorio – Consigliere
Dott.
LOMBARDI Alfredo M. – Consigliere
ha
pronunciato la seguente:
sentenza
avverso
l’ordinanza del 18/3/2004 emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Bari, quale
giudice dell’esecuzione.
– Sentita la
relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
– lette le
conclusioni del P.G., con cui chiede il rigetto del ricorso;
la Corte
rileva:
Svolgimento
del processo
Il 10/02/1999
il G.I.P. presso la Pretura Circondariale di Bari, in sede di giudizio
abbreviato, assolveva tutti gli imputati (M. M., legale rappresentante della
S.F. s.r.l., ed altri sette) dai reati edilizi ed urbanistici ad essi ascritti
(tra cui quello di lottizzazione abusiva) con la formula "perchè il fatto non
costituisce reato", disponendo la confisca ed acquisizione al Comune di Bari
"dei suoli e dell’intero complesso immobiliare di cui ai piani di lottizzazione
n. 141/89 e n. 151/89"; detti immobili, nel corso del procedimento di primo
grado, erano stati oggetto di sequestro preventivo poi revocato da questa Corte
Suprema (con sentenza n. 3884 del 17/1/98).
Con pronunzia
5/6/2000, la Corte di Appello di Bari modificava la formula assolutoria in
quella "perchè il fatto non sussiste", escludendo "la sussistenza e la
operatività di qualunque vincolo di inedificabilità" sull’area in questione,
revocando la disposta confisca.
La Corte di
Cassazione, con sentenza 29/1/2001, annullava senza rinvio la sentenza
d’appello, assolvendo gli imputati "perchè il fatto non costituisce reato" e
disponendo la confisca e l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di
Bari dei menzionati immobili.
In data
27/6/2001, dopo le relative trascrizioni immobiliari effettuate (in data 10/4 e
8/6/2001) sulla base della indicata decisione, il Comune si immetteva nel
possesso di tutti i beni inclusi nel perimetro della lottizzazione-comparto n.
141/89, comprendente anche le unità abitative trasferite – con atto pubblico
3/4/98 -, trascritto e registrato anteriormente alla sentenza 29/1/2001 sopra
indicata – a soggetti rimasti estranei al giudizio penale.
Costoro (gli
odierni impugnanti) presentavano ricordo ex art. 665 c.p.p. al G.I.P. di Bari,
quale giudice dell’esecuzione, rivendicando, tra l’altro, l’estraneità al
procedimento penale in questione e denunciando la lesione del loro diritto di
proprietà sui singoli immobili, regolarmente ad essi trasferiti dalla Sud Fondi
s.r.l.; in subordine sollevavano eccezione di incostituzionalità dell’art. 19
L. n. 47/1985.
Il G.I.P.
presso il Tribunale di Bari, con l’ordinanza indicata in premessa (del
18/3/2004), dichiarata l’irrilevanza della sollevata questione di legittimità
costituzionale, riteneva inammissibile il ricorso sia perchè la lottizzazione
abusiva, negoziale o materiale, determina un’oggettiva pericolosità sociale del
bene, sia perchè, avendo chiesto anche la società alienante, ritenendosi
evidentemente ancora proprietaria di essi, la revoca della confisca e la
restituzione degli immobili, oggetto del contratto stipulato dagli istanti
doveva intendersi l’acquisto di cosa futura, e quindi questi non avevano titolo
per pretendere la restituzione degli immobili in questione.
Propongono
ricorso i ricorrenti, con un unico atto, chiedendo in via principale
l’annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio ad altro giudice
dell’esecuzione e, in via gradata, di voler ritenere non manifestamente
infondata la proposta questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 L.
n. 47/1985 per contrasto con gli artt. 3-27-42-97 Cost..
Con una prima
doglianza i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 665 e 666, comma 2,
c.p.p. (in relazione all’art. 606, lett. ‘c’, c.p.p.) perchè, innanzi tutto, la
declaratoria di inammissibilità di un incidente di esecuzione è possibile solo
in presenza di una richiesta manifestamente infondata per difetto delle
condizioni di legge, ovvero quando costituisca mera riproposizione di richiesta
già rigettata; invece il G.I.P. ha ritenuto non utilizzabile nel caso di specie
l’incidente di esecuzione perchè le denunciate invalidità dovevano esser fatte
valere con gli strumenti ordinari, senza tenere pero’ presente che i ricorrenti,
terzi in buona fede e titolari di diritti reali sui beni confiscati, non erano
stati coinvolti nel procedimento penale per cui hanno avuto la possibilità di
far sentire la propria voce solo in executivis.
In secondo
luogo, evidenziano i ricorrenti che il G.I.P. si è erroneamente ritenuto
esonerato da qualsiasi interpretazione del titolo esecutivo sulla base della
sentenza 2/4/2003 della Corte di Cassazione che afferma la "completezza" e la "irrevocabilità"
del titolo, senza considerare pero’ che detta statuizione ha valore solo in
relazione agli ex imputati e non anche con riferimento ai terzi in buona fede,
rimasti estranei al procedimento penale, che – come nel caso in esame – vantano
diritti sui beni confiscati per aver trascritto i relativi atti di acquisto
prima della formazione del titolo esecutivo (costituito dalla sentenza 29/1/2001
della Cassazione).
Contestano,
inoltre, i ricorrenti che ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso
risiederebbe nella tipologia dei contratti di vendita in questione, ritenuti dal
G.I.P., a causa delle "numerosissime incombenze a carico della società
venditrice", come contratti di vendita di cosa futura, sebbene oggetto di
trasferimento siano porzioni immobiliari esattamente individuate nell’ambito del
comprensorio Perotti, sia pure "al rustico" con l’onere per il venditore di
completarle.
In
definitiva, secondo i ricorrenti la sentenza della Cassazione che ha disposto la
confisca dei suoli e dell’intero complesso immobiliare non ha inteso invalidare
i titoli di acquisto dei terzi in buona fede; inoltre il solo dispositivo della
detta decisione, costituente il titolo per la confisca dei beni in questione e
le relative trascrizioni nei registri immobiliari su istanza del Comune, non
consentiva di individuare con esattezza i beni stessi nè i titolari di essi,
con conseguente invalidità ed inopponibilità a terzi delle menzionate
trascrizioni, che avrebbero dovuto essere rifiutate dal Conservatore dei
registri immobiliari ai sensi degli artt. 2657 e 2658 c.c. e 28 reg. esec.,
c.p.p..
Quindi
l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza è richiesto: a) per omessa
valutazione delle doglianze esposte dagli interessati con l’incidente di
esecuzione; b) per aver considerato i contratti da essi prodotti quali contratti
di vendita di cosa futura, donde la carenza di titolo per ricorrere in
executivis; c) per omessa pronuncia in ordine alla dedotta illegittimità di
trascrizione del solo dispositivo della sentenza 29/1/2001.
Con una
seconda doglianza i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 19 L. n.
47/1985, 240 c.p. e 27 Cost. (in relazione all’art. 606, lett. ‘c’, c.p.p.) per
impossibilità di estendere la confisca agli immobili acquistati da terzi in
buona fede, soggetti estranei cioè al fatto-reato in quanto esenti da qualsiasi
responsabilità o colpa rispetto ai fatti oggetto dell’ imputazione e che non
abbiano tratto vantaggi o utilità dall’altrui attività criminosa; invero il
concetto di appartenenza, come affermato in giurisprudenza, costituisce un
limite alla confisca, con riferimento sia al diritto di proprietà che ai
diritti reali di godimento e di garanzia spettanti a soggetti giuridici diversi
dall’imputato.
Infine i
ricorrenti ripropongono la questione della legittimità costituzionale dell’art.
19 L. n. 47/1955, ritenuta irrilevante dal G.I.P..
Innanzi tutto
per contrasto con il principio della personalità della responsabilità penale,
di cui all’art. 27 Cost., attesa la natura di sanzione amministrativa della
confisca de qua, per cui dovrebbe sempre essere collegata a "condotte
rimproverabili" che giustifichino la reazione dell’ordinamento, a meno di non
voler configurare una ulteriore ipotesi di responsabilità oggettiva; in secondo
luogo per violazione del principio della funzione rieducativa della pena,
sancito sempre dal menzionato art. 27; inoltre in relazione all’art. 3 Cost.,
per irragionevole analogo trattamento sanzionatorio di situazioni oggettivamente
diverse, e cioè di chi abbia commesso il reato di lottizzazione e di chi invece
sia esente da ogni "rimprovero"; infine per contrasto con i principi stabiliti
dagli artt. 42 e 97 Cost., che tutelano la proprietà privata e il buon
andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa, giacchè la confisca
condurrebbe ad un arricchimento del patrimonio comunale, e cioè proprio del
soggetto che a



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