Il controllo di legittimità si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale “interna” della decisione – CASSAZIONE PENALE, sezione VI, sentenza n. 9210 del 26/01/2005.

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Il controllo
di legittimità si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna"
della decisione, di cui saggia l’oggettiva "tenuta" sotto il profilo
logico-argomentativo e, tramite questo controllo, anche l’accettabilità da
parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento.
(Cassazione Penale, sezione VI, sentenza  n.9210 del 26/01/2005 ).


 

 

Con tale
sentenza la Corte ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sul
discorso giustificativo del provvedimento impugnato è – per espressa
disposizione legislativa – rigorosamente circoscritto a verificare che la
pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate
da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica, non fondate su
dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla
collettività ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di
loro. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto
le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla
motivazione dei provvedimenti giudiziari (cfr. al riguardo, tra le sole pronunce
delle Sezioni Unite, Cass. Sez. Un. sent. n. 12 del 23.6.2000; Cass. Sez. Un.
sent. n. 6402 del 2.7.1997; Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 29.1.1996). In altri
termini – in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al
vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" – il
controllo di legittimità si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale
"interna" della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo
logico-argomentativo e, tramite questo controllo, anche l’accettabilità da
parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da
osservatori disinteressati della vicenda processuale. Al giudice di legittimità
è invece preclusa – in sede di controllo sulla motivazione – la rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di
nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a
quelli adottati dal giudice del merito perchè ritenuti maggiormente e
plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni
trasformerebbero infatti la Corte nell’ennesimo giudice del fatto e le
impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di
organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai
giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza)
rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di
rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla
decisione.

 

(Annaflora
Sica, 16 Settembre 2005)

 

 


CASSAZIONE
PENALE, sezione VI, sentenza  n. 9210 del 26/01/2005

REPUBBLICA
ITALIANA

IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO

LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA
PENALE

Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROMANO
Francesco – Presidente

Dott.
DOGLIOTTI Massimo – Consigliere

Dott. MILO
Nicola – Consigliere

Dott. ROTUNDO
Vincenzo – Consigliere

Dott. ROSSI
Agnello – Consigliere

ha
pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso
proposto da:

Andrea F.;

avverso la
sentenza in data 14.2.2003 della Corte di appello di Roma;

Visti gli
atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;

Udita in
Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;

Udito il
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Salzano
Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.


 


Svolgimento
del processo e motivi della decisione

 

1. A. F.
ricorre per Cassazione avverso la sentenza in data 14.2.2003 della Corte di
appello di Roma che ha confermato la sentenza del GIP presso il Tribunale di
Velletri che lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione
per il delitto di cui all’art. 372 c.p..

2. Con il
primo motivo di ricorso si chiede che la sentenza impugnata sia annullata in
quanto sostanzialmente priva di motivazione per illeggibilità del testo
manoscritto.

3. Con il
secondo motivo di ricorso – che si assume essere stato articolato nei limiti in
cui è stato possibile decifrare in alcuni suoi passi il testo della decisione –
si deduce la violazione dell’art. 372 c.p. e dell’art. 606 lett. e) c.p.p. per
omessa ed illogica motivazione, travisamento del fatto ed omessa applicazione
dell’art.


129 c.p.p..

La difesa del
ricorrente sostiene in particolare che il F. non ha mai negato nel processo a
carico di Aristeo Di Pietro di aver acquistato dall’imputato sostanza
stupefacente ma si è limitato a riferire di "non ricordare" essendo passato
moltissimo tempo.

Dal canto suo
il pubblico Ministero – non facendo alcun ricorso all’istituto delle
contestazioni nell’esame testimoniale – non ha consentito al teste di far
rivivere il proprio ricordo e non ha permesso di comprendere se nella
deposizione fossero obiettivamente ravvisabili gli estremi della falsa
testimonianza.

4. Con il
terzo motivo di ricorso ci duole della violazione dell’art. 606 lett. b) ed e)
c.p.p., in relazione all’art. 384 c.p. sul rilievo che il F. non poteva e non
doveva essere sentito in qualità di testimone.

Premesso che
il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di falsa testimonianza in
ragione delle difformità tra le dichiarazioni spontanee rese ai Carabinieri il
10.3.1990 sull’acquisto di sostanza stupefacente e la deposizione all’udienza
del 28.6.1994 nel processo a carico del Di Pietro (conclusosi con una pronuncia
di assoluzione di quest’ultimo), la difesa afferma che il F., "noto
tossicodipendente inserito anch’esso nel circuito dei piccoli spacciatori"si è
venuto a trovare in una situazione di rischio " rispetto alla quale non aveva
altra scelta se non quella di autoaccusarsi o di accusare " altri e che pertanto
ricorrono nei suoi confronti gli elementi costitutivi della scriminante di cui
all’art. 384 c.p..

5. Con
l’ultimo motivo si deduce la violazione dell’art. 133 c.p. e dell’art. 606 lett.
e) c.p.p. per omessa ed illogica motivazione in relazione alla mancata
concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p..

Il diniego
delle attenuanti è stato motivato con formule di stile e con l’affermazione
della "gravità del fatto e delle sue modalità" non corrispondente alla realtà
di una vicenda modesta conclusasi con l’assoluzione del soggetto imputato di
spaccio per la mancanza di effetto drogante della sostanza ceduta.

DIRITTO 1.
E’infondato il primo motivo di ricorso con il quale si chiede che la sentenza
impugnata sia annullata in quanto sostanzialmente priva di motivazione per
illeggibilità del testo manoscritto. In premessa va rilevato che:

a) il
ricorrente – pur sostenendo che il testo manoscritto della sentenza impugnata è
illeggibile – ha poi proposto un ampio ricorso dal quale si desume che vi è
stata, da parte sua, la lettura e la comprensione del testo manoscritto;

b) il
collegio, dal canto suo, non ha incontrato difficoltà nella lettura e nella
comprensione della scrittura, minuta ma non certamente illeggibile,
dell’estensore della decisione impugnata nè si è imbattuto in passaggi grafici
fonte di oscurità o bisognosi di particolare decifrazione. Comunque, al di là
di questi rilievi di fatto, il collegio ritiene di dover ribadire l’orientamento
secondo cui l’illeggibilità della sentenza, scritta a mano dall’estensore, non
determina nullità in quanto la parte interessata puo’ richiedere in cancelleria
copia conforme dattiloscritta, redatta, se del caso, con il doveroso ed attivo
ausilio dell’estensore e/o del presidente del collegio. Orientamento, questo,
che non si risolve in pregiudizio per la parte in quanto, ove si tratti di
manoscritto effettivamente ed assolutamente inintelligibile, il termine per
impugnare decorre dalla data di rilascio della copia (Cass. 6^, sent. 18.1.2001,
n. 4041).

Ed è appena
il caso di aggiungere che la richiesta di una copia conforme dattiloscritta del
provvedimento scritto a mano che risulti di impossibile o incerta lettura puo’
ben essere autonomamente avanzata anche dal giudice investito dell’impugnazione
che ritenga di trovarsi di fronte ad un testo illeggibile o comunque di incerta
decifrazione.

Ne consegue
che tanto i soggetti interessati quanto il giudice investito del compito di
decidere sono pienamente in grado di superare l’impasse costituito dalla
illegibilità del provvedimento o da gravi difficoltà di lettura che generano
gravi incertezze nella comprensione del provvedimento stesso, senza che vi sia
bisogno di ricorrere alla declaratoria di nullità.

Ed è appunto
sulla base di un siffatto ragionamento che questa Corte ha già ritenuto
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
546 c.p.p. prospettata con riferimento agli artt. 24 e 97 Cost. in ordine alla
mancata previsione dell’illeggibilità della sentenza quale causa di nullità (Cass.,
4^, sent 21.3.2001 n. 21142).

2. Del pari
infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione
dell’art. 372 c.p. e dell’art. 606 lett. e) c.p.p. per omes

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